Il provvedimento, in vigore dallo scorso 14 Luglio 2018, introduce alcune disposizioni nel Dlgs 252/2005 volte ad accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e migliorare l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari.
Lavoratori all'estero
In particolare il provvedimento dispone che la partecipazione quinquennale alla forma pensionistica complementare, requisito necessario per l' acquisizione del diritto della prestazione pensionistica (al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza) sia ridotta a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri della UE.
La riduzione del termine da cinque a tre anni consentirà, ad esempio, al lavoratore licenziato in Italia che trovi un'occupazione in altro stato europeo di ottenere la corresponsione della rendita previdenziale integrativa dopo soli tre anni (anzichè cinque) di iscrizione al fondo di previdenza integrativo presso cui ha contribuito. Obiettivo rimuovere gli ostacoli all'erogazione del trattamento pensionistico complementare per i lavoratori che hanno maturando più esperienze lavorative in diversi paesi UE. Per i lavoratori "nazionali" resta, invece, il termine di cinque anni di iscrizione alla forma di previdenza complementare per maturare il diritto alla rendita.
Ok al mantenimento della posizione
Con un'altra modifica nel corpus normativo del Dlgs 252/2005 il decreto prevede che, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e regolamenti stabiliscano anche la possibilità del mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione è applicata automaticamente, in mancanza di scelta diversa da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo mensile dell'assegno sociale (453 euro ai valori 2018). In questi casi, pertanto, l'iscritto avrà la possibilità di mantenere in gestione la posizione individuale oppure trasferirla ad altra forma pensionistica o ancora riscattarla.
Non si tratta, quest'ultima, di una vera e propria novità dato che diverse delibere Covip hanno già fissato l'obbligo del mantenimento della posizione individuale alle forme di previdenza complementari; la modifica si è resa necessaria per recepire a livello primario disposizioni attualmente fissate solo a livello amministrativo. A questo riguardo viene previsto altresì l'obbligo per le forme pensionistiche complementari di informare l'iscritto (conformemente alle istruzioni della COVIP) della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto della propria posizione. Il decreto rafforza, infine, gli obblighi di informazione nei confronti degli iscritti attivi con riferimento ai diritti pensionistici complementari.
Documenti: Decreto legislativo 88/2018