Come noto per i lavoratori dipendenti del settore privato è rimasta in vigore la norma recata dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Ciò significa che se da un lato la contribuzione accreditata durante questi periodi è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni per accedere alla pensione con la cd. quota 100, l'assicurato deve comunque soddisfare possedere almeno 35 anni di contributi senza contare i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Si pensi al caso di Marco, un lavoratore dipendente che utilizza al termine del periodo lavorativo uno scivolo di due anni di disoccupazione (Naspi) per maturare i 38 anni di contributi necessari alla quota 100. In tal caso dato che la disoccupazione ha una durata di due anni non ci sono ostacoli particolari nel pensionamento perchè è soddisfatto il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e disoccupazione. Caso diverso per Alfredo che ha goduto nell'arco della vita lavorativa di ben 4 anni di disoccupazione e, pertanto, al momento del pensionamento con quota 100 avrebbe solo 34 anni di contributi utili al netto di disoccupazione e malattia. Pertanto ad Alfredo gli viene inibita la possibilità di pensionarsi con la quota 100.
Con il cumulo più facile raggiungere il requisito contributivo
Si tenga conto tuttavia che in caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi. Ciò significa che se un lavoratore non possiede 35 anni di contributi nel FPLD al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti può computare, a tale fine, la contribuzione presente nelle altre gestioni previdenziali interessate dal cumulo per colmare il periodo mancante. Ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la gestione separata, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la gestione separata - utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione). Si tratta di una precisazione degna di nota perchè può aiutare a coprire il periodo mancante richiesto dalla norma in questione.
Opzione per il regime sperimentale
Attenzione anche alle lavoratrici che intendono esercitare la cd. opzione donna rinnovata sino al 31 dicembre 2018 dal recente intervento normativo del DL 4/2019. Anche qui, nonostante la prestazione è determinata con il sistema contributivo, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi ma continuano a rimanere esclusi i contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.). Ciò perchè per dette lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Si tenga conto inoltre che ai predetti fini, non è possibile cumulare i periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs n. 184/1997, dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012 e dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, per cui non è possibile, a differenza di quanto appena detto con riferimento alla quota 100, utilizzare la contribuzione in altre gestione al fine di colmare il requisito contributivo richiesto.