No alla possibilità di cumulare redditi di lavoro con trattamenti previdenziali anticipati o discendenti da Quota 100, Quota 102 o Quota 103. Almeno fino a quando non verranno maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia, cioè i 67 anni. Lo ha spiegato, con una nota, l'Inps, che ha ricordato i casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro. "In particolare", spiega l'istituto previdenziale, "per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili (cioè 62 anni e 41 anni di contributi per il biennio 2023-2024) è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo".
"L’Inps provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione".
L'eccezione è un reddito da lavoro autonomo inferiore ai 5mila euro
La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. "L'Inps, attraverso le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ( a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti) ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente".
Analoga incumulabilità, peraltro, è stata prevista dal 1° gennaio 2024 anche rispetto all'Ape sociale, l'assegno di accompagnamento alla pensione che quest'anno si può conseguire con 63 anni e 5 mesi in luogo dei precedenti 63 anni. Non sussiste, invece, l'incumulabilità rispetto al trattamento di pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi, 42 anni e 10 mesi le donne, 41 anni di contributi i lavoratori precoci), alla pensione anticipata contributiva (64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva) e ad «opzione donna».