L'articolo 1, co. 6 del citato DL ha previsto sino al 31 luglio 2020 e comunque entro il termine dello stato di emergenza la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, per una durata massima di sei mesi. Per evitare che al personale in questione venga sospeso il pagamento della pensione con "quota 100" (le regole generali, infatti, prevedono l'incumulabilità del trattamento pensionistico in parola con i redditi da lavoro autonomo) il decreto legge 14/2020 ha previsto, con norma eccezionale, la disapplicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.
A tal riguardo l'INPS precisa che ai fini della cumulabilità, il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente agli incarichi di lavoro autonomo conferiti per il contrasto all'emergenza epidemiologica, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. La deroga al divieto di cumulo reddito/pensione opera esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100.
Comunicazione veloce
Per evitare la sospensione nel pagamento della pensione è sufficiente che gli interessati comunichino all'Inps, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”– compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa - unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020 (si veda qui per dettagli).
Documenti: Circolare Inps 41/2020