Per i nuclei familiari
Può ottenere il beneficio il nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia del componente richiedente il beneficio (a prescindere da una durata minima di permanenza);
b) possesso nel mese di Febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare) incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso. Ad esempio se si versa un canone di locazione di 3.600 euro il reddito familiare da non superare per il mese di febbraio 2021 oscillerà tra 700€ e 1.470€ perché il valore di 3.600€ diviso 12 fa 300€ da moltiplicare per la scala di equivalenza associata alla composizione del nucleo familiare (che può assumere valori da 1 a 2.1). Tale calcolo, è bene ribadirlo, vale solo per l'accertamento del diritto alla prestazione, non determina un aumento del beneficio riconosciuto (che resta sempre compreso tra 400€ e 840€).
c) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;
d) un patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE;
e) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo COVID-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo (non c'è incompatibilità, invece, con i precedenti indennizzi COVID-19).
Come accennato l'importo del beneficio è legato alla numerosità del nucleo familiare: oscilla da un minimo di 400 euro nel caso di monocomponente ad un massimo di 840 euro (valore conseguibile, ad esempio, in presenza di due adulti, quattro minori, un componente disabile), ed è erogato per tre mensilità. Può essere corrisposto a condizione che nel nucleo familiare non ci siano componenti titolari di pensioni dirette o indirette (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e delle prestazioni di invalidità civile), assegni sociali, percettori di reddito o pensione di cittadinanza al momento della domanda.
E' anche necessario che al momento della domanda nel nucleo non ci siano titolari di rapporti di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all'importo del Rem spettante in relazione alla composizione del nucleo. La retribuzione lorda, pertanto, non può essere superiore ad un importo oscillante tra 400 ed 840€ ma anche in questo caso, se il nucleo è in affitto, vale l'aumento di un dodicesimo del canone annuo da moltiplicare per la scala di equivalenza (già descritto sopra). Se il componente è in cassa integrazione si assume il valore della retribuzione teorica.
Disoccupati
Se il diritto al ReM non matura alle condizioni sopra esposte, cioè all'interno del nucleo familiare, e solo in questo caso il legislatore ha previsto una ulteriore ipotesi di concessione di tipo "individuale", a favore dei soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll). In tal caso il ReM si atteggia come una proroga della disoccupazione indennizzata e l'importo è fisso, 400€ per tre mesi.
Lo possono chiedere gli individui che soddisfino i seguenti requisiti:
a) residenza in Italia (a prescindere da una durata minima di permanenza);
b) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 30mila euro;
c) abbiano terminato la Naspi o la DIS-Coll tra il 1 luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021. A tal fine l'Inps spiega che la prestazione deve essere stata interamente goduta e terminata nel predetto lasso temporale (sono esclusi, pertanto, coloro che sono decaduti dal diritto prima del termine naturale della prestazione oppure coloro che abbiano chiesto la liquidazione anticipata dell'indennità);
d) non godere degli indennizzi covid fissati dal medesimo dl n. 41/2021 (es. bonus da 2.400€); non essere titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita') ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'.
Questi requisiti, spiega l'INPS, vanno verificati solo nei confronti del richiedente la prestazione e non dell'intero nucleo familiare. Per cui in questa versione il ReM può essere erogato anche se un altro componente del nucleo familiare percepisce una pensione diretta o sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato ad eccezione del caso in cui il richiedente faccia parte di un nucleo familiare in cui siano presenti percettori di RdC/PdC. Può capitare, peraltro, che il beneficio spetti a più componenti dello stesso nucleo familiare se tutti ex percettori di indennità di disoccupazione.
Pagamento
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda. Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti per il ReM dei disoccupati, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo. In tal caso, l'INPS procederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno date dettagliate ulteriori istruzioni.
Documenti: Circolare Inps 61/2021