I Lavoratori esclusi dalla quarta salvaguardia per esaurimento del plafond sono esonerati dalla ripresentazione della domanda di accesso entro il 5 gennaio 2015.
Kamsin L'Inps con il messaggio 9305/2014 pubblicato ieri ha confermato che ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia - in quanto esclusi dal contingente numerico - viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.
Diversamente, i soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla cd. quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla c.d. sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.
Con il messaggio citato l'istituto precisa, tra l'altro, che nella lettera di certificazione viene indicata altresì, la data di apertura della cd "finestra di accesso" e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione. Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa in parola possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.
In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.
Fonte: messaggio inps 9305/2014
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