Pensioni

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Oggi il ddl in materia di sesta salvaguardia sarà esaminato dalla Commissione Lavoro e Previdenza del Senato. Il via libera definitivo atteso entro fine mese.

Kamsin Prenderà il via questa oggi in commissione Lavoro del Senato l'esame del ddl che estende a 32.100 lavoratori le deroghe alla Riforma Fornero. Il relatore al provvedimento sarà il senatore Mario Mauro.

Il Senato non dovrebbe apportare sostanziali modifiche alla versione del testo approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Il via libera definitivo dell'Aula potrebbe avvenire già entro la fine del mese di Settembre e comunque prima della presentazione della legge di stabilità.

Com'è noto il ddl sulla sesta salvaguardia prevede, nella sua versione uscita da Montecitorio lo scorso 4 luglio, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili: a) lavoratori in mobilità (5.500 soggetti); b) prosecutori volontari (12.000 soggetti); c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi, licenziati individuali (8.800 soggetti);  d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). Il disegno estende inoltre la platea dei beneficiari anche ad una nuova categoria: i cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato (4mila soggetti). (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

I lavoratori in questione potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la decorrenza della prestazione pensionistica, secondo la previgente disciplina pensionistica, si fosse verificata entro e non oltre il 6 gennaio 2016. Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto che abbiano maturato un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa.

L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziare e 24mila posizioni recuperate dalla seconda salvaguardia (Dl 95/2012) e dalla quarta salvaguardia (Dl 102/2013)

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.

Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero dal 1° Gennaio 2012, provvedimento che ha di fatto abolito la pensione di anzianità, moltissimi lavoratori continuano ad avere necessità di mantenere un occhio rivolto alla vecchia disciplina pensionistica. Ciò per via delle tante deroghe previste al Dl 201/2011 che consentono a diversi lavoratori la possibilità di fruire, per l'appunto, delle vecchie regole previdenziali. Sono moltissimi infatti i quesiti dei lettori che chiedono come funzionava la quota 96, quella valida sino al 31 dicembre 2012, per perfezionare la pensione di anzianità. Vediamo dunque quali erano i requisiti per accedere.

La quota 96 si determina con il perfezionamento di un requisito anagrafico minimo di almeno 60 anni di età ed uno contributivo di almeno 35 anni di contribuzione. Nei fatti la quota 96 si può raggiungere o con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 anni di contributi. Ma possono essere fatte valere anche le frazioni di quota. Cioè è possibile sommare 60 anni e 6 mesi con 35 anni e mezzo di contributi. Non è possibile invece sommare ad esempio 59 anni e 37 di contributi, oppure 34 anni di contributi e 62 anni di età. I requisiti sono validi per i lavoratori dipendenti (del settore privato o pubblico), quindi non per gli autonomi, e vanno perfezionati nel periodo temporale intercorrente tra il 1.1.2011 al 31.12.2012. Dal 2013 e sino al 2015 scatta infatti la quota 97,3 con un minimo di ben 61 anni e 3 mesi di età.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Chi deve tenere sotto occhio la quota 96 - Con l'abolizione della pensione di anzianità la quota 96 è andata in soffitta ed è stata sostituita dalla pensione anticipata. Ma, come si diceva all'inizio dell'articolo, alcuni lavoratori devono tenere ben presente la vecchia normativa. Chi sono? Prima di tutto i lavoratori salvaguardati o potenziali tali. Infatti, per effetto delle tante deroghe alla Riforma Fornero (da ultimo quella in materia di sesta salvaguardia), le vecchie regole vengono, a talune condizioni, fatte "rivivere" in via eccezionale. Con la sesta salvaguardia, ad esempio, si stabilisce che coloro che, con la vecchia normativa pensionistica, avrebbero avuto l'apertura della finestra entro il 6.1.2016 possono, nei limiti delle risorse disponibili e dei profili di tutela ivi previsti, andare in pensione in deroga alla Riforma Fornero. Ecco dunque che un soggetto che ha maturato la quota 96 nel 2012 (e che avrebbe visto quindi l'apertura della finestra mobile nel 2013) potrebbe presentare istanza per l'ammissione al beneficio.

In secondo luogo i lavoratori dipendenti del settore privato. Ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2012 potrà beneficiare del trattamento anticipato a 64 anni. Per le donne bastano anche solo 60 anni e 20 di contributi.

Anche i quota 96 della scuola devono tener ben in evidenza tali requisiti. Anche se ad oggi la deroga in loro favore non è passata, nei prossimi tempi potrebbe essere riproposta. E in tal caso se la quota 96 è stata perfezionata entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 potrebbero essere ammessi al beneficio. Un'altra deroga è poi prevista per i prepensionamenti del pubblico impiego.

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Il ddl sulla sesta salvaguardia riduce di 24 mila unità le posizioni risultate in "esubero" e non utilizzate nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia.

Kamsin Inizierà domani in Commissione Lavoro del Senato la discussione del disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Il ddl, come si ricorderà, è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 Luglio alla Camera ed attende ora il via libera definitivo del Senato. Il provvedimento consentirà ad ulteriori 32.100 soggetti di mantenere la vecchia disciplina pensionistica.

L'intervento viene attuato attraverso 8.100 nuove posizioni da finanziarie e 24mila già finanziate, nell'ambito della seconda e della quarta salvaguardia, ma non utilizzate. Al riguardo il ddl riduce, "in considerazione del limitato utilizzo", la dotazione numerica e le corrispondenti risorse finanziarie di due contingenti - disposti da precedenti norme -, circoscrivendo anche (per uno dei contingenti) l'ambito di una categoria di soggetti. Vediamo dunque come verranno ridotti tali contingenti.

La riduzione del contingente della seconda salvaguardia - Il disegno di legge provvede ad una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie - in considerazione, del "limitato utilizzo" - del profilo relativo ai 40mila lavoratori cd. "in mobilità". Nella formulazione vigente, tale categoria è costituita dai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità, a condizione che essi maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il ddl modifica tale disposizione richiedendo che i lavoratori rientrino in una delle seguenti fattispecie: 1) siano percettori, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore del ddl, del trattamento straordinario di integrazione salariale e il loro rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità; 2) siano cessati o cessino dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità. In ogni caso, i nominativi dei lavoratori devono essere comunicati, da parte dell'impresa, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto con la modifica del ddl le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione cambieranno. Se la disciplina attuale richiede solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità, ora, con la modifica sarà richiesta una ulteriore condizione: che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure, se titolari entro i 15 giorni successivi all'entrata in vigore del ddl di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), entro il 31.12.2016. 

Il contingente in oggetto viene ridotto da 55.000 a 35.000 unità con corrispondente rideterminazione da 40.000 a 20.000 unità della quota (del contingente) destinata ai lavoratori in questione e conseguente riduzione delle risorse finanziarie stanziate.

La riduzione del contingente della quarta salvaguardia - Altre 4 mila unità vengono recuperate attraverso una riduzione della dotazione numerica e delle corrispondenti risorse finanziarie del Dl 102/2013. Si tratta, nello specifico, del contingente destinato ai soggetti, aventi determinati requisiti anagrafici, contributivi e di reddito, il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto medesimo. Il ddl dispone una riduzione del contingente da 6.500 a 2.500 unità, con conseguente diminuzione delle risorse finanziarie.

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Quando è possibile andare in pensione con la nuova Riforma Fornero? Come stanno cambiando le regole sulla penalizzazione? Con le novità che potrebbero fare ingresso nel sistema previdenziale con il decreto sulla Pa, Pensioni Oggi, ha messo a disposizione uno strumento sempre aggiornato per verificare rapidamente la data di pensionamento dopo la Riforma del 2011. Kamsin

Da quest'anno, ad esempio, sono stati ridefiniti i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici. Com'è noto infatti, ai sensi della legge 214/2011, per le lavoratrici del settore privato è stato previsto un innalzamento graduale dell’età pensionabile, a partire dal 2012 e per gli anni successivi in modo da parificare, entro il 2018, i requisiti a quelli vigenti per gli uomini e per le donne del pubblico impiego. I requisiti per la pensione di vecchiaia sono fissati in 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell’Ago e delle forme sostitutive della stessa, dal 1˚ gennaio 2012; a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1˚ gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1˚ gennaio 2018. Per le autonome (Ago e gestione separata) i requisiti sono pari a 63 anni e 6 mesi dal 1˚ gennaio 2012. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1˚ gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1˚gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1˚ gennaio 2018.

Nel decreto di Riforma della Pa potrebbero inoltre venire meno i disincentivi all'accesso alla pensione anticipata per chi ha meno di 62 anni di età.

Per tenere sotto controllo tutte queste novità Pensioni Oggi ha realizzato un programma apposito "Calcola quando si va in pensione" per aiutare gratuitamente i lettori a comprendere quando potranno effettivamente andare in pensione: il programma, disponibile a questo indirizzo, consente di verificare rapidamente la piu' vicina data di pensionamento (vecchiaia o anticipata) tenendo conto dell'applicazione della stima di vita.

Zedde

Una Circolare dell'Inps del 2004 chiarisce i confini tra comparto pubblico e settore privato. A quest'ultimo appartengono i dipendenti delle aziende di stato ormai privatizzate come Poste Italiane e Ferrovie dello Stato. 

Kamsin Bisogna risalire alla Circolare Inps 149/2004 per trovare alcuni punti fermi per distinguere i lavoratori del comparto pubblico da quello privato. Una distinzione molto importante (ma complessa da sbrogliare) in passato, soprattutto per le lavoratrici, perchè garantiva al settore privato l'ingresso alla pensione di vecchiaia con diversi anni di anticipo rispetto al comparto pubblico.

La tematica è ancora oggi attuale dato che le lavoratrici del settore privato accedono alla pensione di vecchiaia con 63 anni e 9 mesi mentre le colleghe del comparto pubblico vanno in pensione non prima dei 66 anni e 3 mesi. Una differenza però che nei prossimi anni è destinata a scomparire. Con la Riforma Fornero dal 2018, infatti, i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia saranno pienamente armonizzati. Come dire che la distinzione tra settore privato e pubblico sarà ormai un vecchio ricordo, almeno sotto il profilo della maturazione del diritto previdenziale: per tutte saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. 

La distinzione tra comparto privato e pubblico rileva anche per l'applicazione del beneficio della pensione anticipata in deroga a 64 anni (articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011) dato che questo è attivabile solo dai lavoratori del settore privato.

La Circolare citata ha dovuto precisare i contorni dell'erogazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243, bonus erogabile solo ai lavoratori del settore privato. Per distinguere i lavoratori del settore privato da quelli del pubblico impiego il provvedimento ha rimandato all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 secondo il quale, com'è noto, sono classificabili come amministrazioni pubbliche: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; istituzioni universitarie; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; gli IACP; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;  le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;  l’ARAN;  le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Si tratta di una classificazione valida che tuttavia non tiene conto degli enti pubblici ormai privatizzati e trasformati in società di capitali (ancorchè controllati dallo Stato) nel corso degli anni '90. I dipendenti di tali enti infatti sono ormai annoverabili tra i lavoratori del settore privato e non piu' del comparto pubblico. Così ad esempio sono del settore privato i lavoratori di Cassa depositi e prestiti, dell’ANAS, dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), delle Ferrovie dello Stato, delle Poste Italiane.

Le istituzioni scolastiche ed universitarie restano ad appannaggio esclusivo del comparto pubblico con l'eccezione delle università private (come ad esempio la LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Bocconi di Milano,) che rientrano nell’ambito del settore privato. Nel settore pubblico invece vanno ricomprese i dipendenti della Banca d’Italia, l’Ufficio Italiano Cambi e le Autorità Indipendenti, gli Istituti autonomi case popolari (con l'eccezione però delle IACP trasformate, in base alle diverse leggi regionali, in enti pubblici economici es. ATER, ATEF). 

I dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale sono nel comparto pubblico così come i dipendenti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), quelli delle varie agenzie governative e fiscali (tra cui ad esempio le agenzie del demanio, delle dogane, delle entrate e del territorio), i lavoratori delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, nonchè quelli delle Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato).

L'altra distinzione fondamentale è tra dipendenti di enti pubblici non economici e economici. Se i primi,  come ad esempio Inps, Inpdap, e gli ordini e collegi professionali, sono da ricomprendere senza dubbio nel comparto del pubblico impiego rientrano, invece, nel settore privato tutti gli altri, come ad esempio le aziende speciali, le municipalizzate, i consorzi di bonifica, e tutti gli enti che, per effetto della definizione della privatizzazione, sono stati successivamente trasformati in società di capitali (si pensi ad Eur Spa, la Rai, Fiera di Roma ecc...).

Zedde

Pensione piu' vicina per i lavoratori del settore privato che hanno maturato la quota 96 entro il 2012. Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero consente loro l'uscita anticipata a 64 anni.

Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012. 

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi purchè sempre entro il 31.12.2012. 

Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia fissati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni e 3 mesi.

L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).

Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato".

Il beneficio si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente. In tal caso, com'è noto, dovranno essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione.

Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.

Per il momento i lavoratori del settore pubblico (e comunque coloro che sono iscritti alla gestione ex-inpdap) sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche nei loro confronti.

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