Pensioni

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il secondo ed ultimo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta quinta salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013 e dal Decreto interministeriale 14 febbraio 2014. Kamsin Il documento diffuso mostra che le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 16 aprile e il 16 giugno 2014 (ultimo termine per l'invio delle domande) alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 7.489. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Nell'ambito della prima categoria sono pervenute 4.058 domande a fronte di una disponibilità di 400 posti; nell'ambito della seconda categoria 1.088 richieste su un plafond di 500 posizioni disponibili; nella terza categoria 2.343 domande su 5.200 posizioni disponibili. Complessivamente il numero di istanze presentate supera di oltre mille unità i posti in palio per queste tre categorie di lavoratori (6100 posti contro 7.489 domande).

Zedde

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Il disegno di legge in materia di deroga al regime Fornero, il sesto provvedimento nel giro di 2 anni e mezzo dall'entrata in vigore del Dl 201/2011 (qui il testo del provvedimento), contiene, oltre all'estensione generalizzata dei profili di tutela attualmente già esistenti, anche una categoria ontologicamente del tutto nuova rispetto alle precedenti. Kamsin Si tratta dei lavoratori che hanno cessato la propria attività entro il 2011 alla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Attualmente infatti la tutela (e dunque la salvaguardia) può essere attivata solo nei confronti di quei lavoratori che hanno risolto (entro il 2011) il rapporto di lavoro con il datore con un accordo (individuale o collettivo) o in via unilaterale (si pensi al caso del licenziamento o delle dimissioni del prestatore).

Ma ove il rapporto di lavoro sia giunto alla sua naturale scadenza, come nel rapporto a tempo determinato per l'appunto, il lavoratore non ha diritto ad accedere alle disposizioni di salvaguardia. Il tutto a causa di vulnus legislativo che non è stato risolto per via amministrativa determinando distorsioni incredibili. Si pensi infatti che se il lavoratore a tempo determinato si fosse dimesso il giorno prima della scadenza del rapporto di lavoro avrebbe potuto beneficiare della salvaguardia; mentre se avesse lasciato proseguire il rapporto di lavoro sino alla sua naturale scadenza si sarebbe trovato escluso dal beneficio.

Ora anche questa categoria però potrà trovare adeguato ristoro. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del ddl concede infatti, nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il   1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a  tempo indeterminato, i  quali perfezionano i requisiti utili a  comportare la  decorrenza del   trattamento  pensionistico entro il 6 gennaio 2016, la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Gli interessati avranno 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per presentare apposita istanza di accesso agli organi preposti. E' probabile che per conoscere nei dettagli le modalità di presentazione dell'istanza sarà necessario attendere un'apposita circolare del ministero del lavoro).

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Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.

In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.

Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:

a)   nel    limite  di   5.500    soggetti, ai lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di accordi governativi o non governativi, stipulati  entro il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012   e  che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro   dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo,  i  requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il  versamento volontario potrà  riguardare anche periodi  eccedenti i sei mesi precedenti  la  domanda di  autorizzazione stessa e che tale  versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di  fruizione dell’indennità di  mobilità;

b)   nel   limite  di   12.000 soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 1, comma 194, lettere  a)   e   f),   della  legge  147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione),  i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

c)   nel    limite  di   8.800    soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 1, comma 194, lettere b),  c)  e  d),  della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

d)   nel    limite  di   1.800    soggetti, ai lavoratori di  cui  all’articolo 24,  comma 14, lettera e-ter),  del  Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità),  i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);

e)   nel    limite  di   4.000    soggetti, ai lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il   1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti   utili a  comportare la  decorrenza  del trattamento  pensionistico, secondo la   disciplina previgente,  entro il quarantottesimo mese successivo alla  data di entrata in  vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).

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Il governo ha riaperto i lavori per individuare una soluzione strutturale al problema degli esodati. In occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulla sesta salvaguardia il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ribadito infatti l'impegno del governo sulla questione. Kamsin E al ministero del Lavoro confermano che sarà la legge di Stabilità lo strumento tecnico che conterrà le misure in materia. I tempi però sono ristretti in quanto la legge finanziaria dovrà essere presentata dal governo entro il prossimo 15 Ottobre.

Per questa ragione a via XX Settembre i tecnici stanno rispolverando le idee dell'ex-ministro del Lavoro Enrico Giovannini che aveva individuato la soluzione del cd. prestito pensionistico. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di mandare a riposo le persone alle quali mancano ancora due anni al conseguimento dei requisiti Fornero per andare in pensione (cioè 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 6 mesi per la pensione anticipata) e recuperare attraverso dei micro prelievi sull'assegno le somme erogate in anticipo. Una Riforma che avrebbe il pregio di includere anche tutti coloro che hanno lasciato il posto di lavoro dopo il 2011 e che, pertanto, non potrebbero giovarsi delle varie tutele che il governo ha approntato in questi anni in materia di esodati.

L'Inps e lo Stato si farebbero carico degli oneri contributivi per questo lasso di tempo e nel contempo garantirebbero all'interessato la pensione. Poi per circa 10 o 15 anni l’assegno mensile subirebbe una decurtazione nell'ordine del 5-8% in modo di restituire completamente il prestito iniziale. Tra le ipotesi c'è anche un coinvolgimento del datore di lavoro che potrebbe in parte contribuire al versamento dei contributi in cambio della possibilità di licenziare il dipendente prossimo all'età pensionabile.

In alternativa il governo potrebbe accelerare sulla proroga dell'opzione donna. Si tratta di quel provvedimento contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, di cui attualmente se ne sono perse le tracce ma che comunque non avrebbe avuto un iter di approvazione immediato. La misura, promossa dal Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia consentirebbe a tutti i lavoratori, pubblici e privati, sino al 2018 di poter lasciare l’impiego con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per gli autonomi) unitamente al perfezionamento di 35 anni di contributi. Ma con un assegno calcolato con il metodo contributivo e non retributivo in base all’ultimo stipendio; la conseguenza è un taglio della rendita previdenziale di circa il 25-30% sulla pensione.

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Tempi piu' brevi per la sesta salvaguardia. Le istanze di accesso alla nuova deroga dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge che attualmente è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Kamsin Le modalità di invio ricalcheranno quelle disposte con il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia). E' quanto prevede l'articolo 2 del progetto di legge che, quasi certamente, non subirà variazioni nel corso dell'esame del Senato. Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) con un ulteriore allungamento dei tempi ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto in materia di quinta salvaguardia.

L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". 

In realtà, molto probabilmente, i lavoratori dovranno attendere la pubblicazione di una Circolare del Ministero del Lavoro o un messaggio inps che specifichi le modalità di accesso al regime derogatorio in quanto, alcune categorie di lavoratori, si pensi ad esempio ai soggetti in congedo per assistere un parente disabile o alla nuova fattispecie dei lavoratori a tempo determinato, non erano regolate nel citato decreto interministeriale.

Ad ogni modo si tratta di una importante semplificazione che consentirà di accorciare i tempi soprattutto in vista della pausa estiva.

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L'Inps ha diffuso la circolare applicativa in materia di armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di alcune categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP.

Kamsin La Circolare Inps 86/2014 ha specificato le modalità di allungamento dei requisiti di accesso alla pensione, vigenti dal 1° gennaio 2014, nei confronti dei cd. lavoratori armonizzati ai sensi del Dpr 157/2013 pubblicato lo scorso gennaio in Gazzetta Ufficiale; si trattava, com'è noto, di un provvedimento previsto dal decreto legge 201/2011 (riforma Monti-Fornero), che ha ridisegnato la previdenza, anche se il suo percorso attuativo si è prolungato nel tempo.

Il provvedimento prevede il lento e progressivo adeguamento dei requisiti minimi di accesso alla pensione per diverse categorie di lavoratori (che godevano sino al 31 dicembre 2013 di requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria), armonizzandoli a quelli che sono previsti nell'Ago.
Le categorie di lavoratori coinvolti dal provvedimento sono gli spedizionieri doganali, i poligrafici per quanto riguarda il prepensionamento, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals) e i dipendenti dell'Enav. 

L'inps con la Circolare conferma sostanzialmente l'impianto del Dpr 157/2013 ribadendo tuttavia che tutti i requisiti ivi indicati devono essere adeguati alla stima di vita in base alle norme generali. E dunque devono subire un immediato incremento di 3 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, primo di anno di entrata in vigore della normativa in oggetto. I comparti regolati nel provvedimento inoltre subiscono la disapplicazione della finestra mobile.

Il regolamento, lo si ricorda, ha previsto l'incremento dei requisiti di accesso alla pensione per il soppresso Fondo degli spedizionieri doganali. Qui il requisito anagrafico per la prestazione di vecchiaia viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che finora erano rimasti esclusi.

Per i poligrafici dipendenti da aziende in crisi il requisito contributivo di trentadue anni per accedere al prepensionamento viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

Il regolamento ha incrementato poi i requisiti pensionistici del cd. personale viaggiante cioè i dipendenti di pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. In particolare dal 2018 saranno necessari, per uomini e donne, 61 anni di età per il pensionamento di vecchiaia.

Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia degli ex-enpals e per gli iscritti al fondo sportivo professionisti. Per i ballerini l'età passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente; l'età pensionabile degli attori invece salirà da 63 a 64 anni; quella delle attrici passerà gradualmente dai 58 anni prima della Riforma a 64 anni nel 2022; per gli sportivi l'età per il collocamento a riposo è fissata in 53 anni.

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