La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29906 del 25 ottobre 2021, si è pronunciata in tema di clausole migliorative a efficacia retroattiva disposti nei C.C.N.L., applicabili indistintamente anche al personale non più in servizio.
La Cassazione afferma che, per escludere l’applicabilità degli effetti retroattivi derivanti dalla stipula del rinnovo del contratto collettivo per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore, è necessario che le parti sociali specifichino nel C.C.N.L., l’applicabilità degli aumenti solo ai dipendenti ancora in organico.
Aumenti contrattuali retroattivi ai dipendenti pubblici
Il caso riguarda un dirigente medico che aveva chiesto le differenze retributive maturate nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005, in conseguenza all’applicazione degli aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. (Dirigenza Medica Ospedali Classificati) sottoscritto in data 14 giugno 2007.
L’azienda sanitaria riteneva che il rinnovo non era applicabile al caso di specie perché il rapporto di lavoro era cessato il 31 agosto 2006, prima della firma del rinnovo contrattuale.
La Corte d’Appello di Roma respingeva l’opposizione dell’azienda osservando che il C.C.N.L., ove contenga clausole migliorative ad efficacia retroattiva, è applicabile a tutto il personale in servizio nel periodo di riferimento, e anche al personale non più in organico alla data della sottoscrizione della stipula del nuovo contratto.
La decisione
La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello citando un precedente orientamento (sentenza n. 3811/1982) secondo cui «il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all’applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data di stipulazione».
Nello specifico l’articolo 55 del C.C.N.L., ossia la norma che prevede gli incrementi retribuiti retroattivamente per gli anni 2002-2005, non specifica in alcun modo che gli incrementi siano o meno applicabili al personale non più in servizio alla data di stipula del rinnovo contrattuale.
La Corte evidenza come l’articolo 62 del C.C.N.L., prevede espressamente l’applicabilità integrale degli aumenti, e che non vi sono plausibili ragioni convincenti che spieghino perché gli aumenti non dovrebbero essere considerati a tutto il personale, compresi anche quelli non più in servizio in riferimento alla data del rinnovo contrattuale.
Per giungere ad una conclusione diversa le parti sociali (nell’esercizio della loro autonomia collettiva) dovrebbero espressamente disporre che gli aumenti riconosciuti per effetto della retroattività spettino unicamente ai dipendenti in organico alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio.
Pertanto la Cassazione ribadisce il principio secondo cui, nel pubblico impiego gli adeguamenti retributivi previsti dai rinnovi contrattuali, spettano anche al personale cessato dal servizio al momento del rinnovo contrattuale, in assenza di diverse indicazioni stabilite dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza, spetta di diritto l’erogazione degli arretrati.