La decisione
La Corte spiega che la disparità di trattamento è motivata dalla scelta volontaria dell’interessato di risolvere il rapporto di lavoro con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio spesso anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Pertanto secondo la Corte la predisposizione di una disciplina di erogazione del trattamento più svantaggiosa è giustificata, non arbitraria e fondata sul presupposto che, solo con il raggiungimento dei limiti di età o di servizio, si manifestano in maniera più pressante i bisogni che le indennità di fine servizio mirano a soddisfare e che impongono tempi di erogazione più spediti. Questo assetto, proseguono i giudici, è comunque temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, come la «cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente», che impone l'erogazione del trattamento entro 3 mesi anziche' nel termine dei 24 mesi. "Il regime di pagamento differito, analizzato nel peculiare contesto di riferimento, nelle finalità e nell’insieme delle previsioni che caratterizzano la relativa disciplina, non risulta dunque complessivamente sperequato" sancisce la Corte.
La rateazione
Sulla base delle medesime considerazioni la Corte valida il meccanismo di pagamento rateale delle indennità di fine servizio. Anche in tal caso "l’ulteriore sacrificio imposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni discende pur sempre da una cessazione anticipata dal servizio e nelle particolarità di tale fattispecie, appena passate in rassegna, rinviene la sua ragione giustificatrice". Peraltro i giudici osservano che il meccanismo introdotto dal legislatore prevede una graduale progressione delle dilazioni, via via più ampie con l’incremento delle indennità, "ed è pertanto calibrato in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più modesti e da individuare, anche per questa via, un punto di equilibrio non irragionevole".
Nelle conclusioni della Sentenza i giudici comunque segnalano al Parlamento l’urgenza di una organica revisione dell’intera materia. "La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata" si legge nelle motivazioni finali alla sentenza.
La tavola sottostante riepiloga l'evoluzione nel pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici nel corso degli ultimi anni.