Contro l'inerzia dei dirigenti nell'attivazione della sospensione dei dipendenti in flagranza e dell'avvio del procedimento disciplinare il decreto introduce inoltre una fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento stesso del dirigente oltre a divenire reato di omissione d’atti di ufficio con fonti di ulteriori responsabilità degli interessati. Si prevede, inoltre, che l’ammontare del danno risarcibile del dipendente assenteista sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione (il cd. danno d'immagine) e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. Sono proprio questi ultimi due profili quelli più controversi. Palazzo Spada ha, infatti, avvertito il Governo circa la necessità di rimuovere dal testo il riferimento al danno d'immagine e alla nuova fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio per i dirigenti a causa di un eccesso di delega rispetto alla legge istitutiva.
Nel merito anche la Commissione lavoro del Senato suggerisce di inserire nel testo due ulteriori disposizioni: una che stabilisca l’obbligo per i vertici di ciascuna amministrazione di fissare al dirigente responsabile un obiettivo preciso e misurabile di contrasto all’assenteismo abusivo, per esempio in termini di allineamento del tasso di assenze dell’amministrazione rispetto a quello che si registra mediamente nel settore privato, e un’altra che, specificando la regola generale contenuta nell’articolo 21 del Testo unico in materia di responsabilità dirigenziale (distinta da quella disciplinare), disponga la revoca o il non rinnovo dell’incarico al responsabile del personale per mancato conseguimento di tale obiettivo.
A fronte dell’introduzione di queste disposizioni, più ambiziose sul piano del risultato complessivo ma al tempo stesso rispettose della discrezionalità dirigenziale circa il metodo e i mezzi per conseguire l’obiettivo, la Commissione propone la soppressione della comminatoria del licenziamento automatico del dirigente che non proceda al licenziamento del dipendente responsabile di assenteismo fraudolento. In riferimento, poi, alla sospensione cautelare dello stipendio, la Commissione invita a chiarire che il trattamento economico dovuto al lavoratore colpito dal provvedimento assicuri la funzione alimentare del trattamento stesso, al pari del godimento degli assegni familiari.
Il decreto prova anche a stringere sul procedimento disciplinare, al termine del quale il dipendente può essere licenziato. Si introduce, infatti un termine, 30 giorni dalla trasmissione della notizia della condotta fraudolenta del dipendente all'ufficio preposto, entro il quale il procedimento si deve concludere e di un termine, 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dell'entità del danno risarcibile. L’azione di responsabilità è esercitata, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
Documenti: La bozza del decreto Legislativo contro gli Assenteisti