«Una volta perfezionata, si legge in una nota, «la convenzione permetterà ai lavoratori di accedere a finanziamenti, a valere sul futuro TFS/TFR loro spettante, fino a massimo di 45.000 euro attraverso le banche, alle quali l’Inps assicura la piena agibilità della garanzia a supporto dell’anticipo. Per accelerare l’operatività dei finanziamenti, l’Istituto ha già trasmesso ai Ministeri competenti anche la bozza di circolare contenente le istruzioni operative per l’accesso alla garanzia, dirette agli Enti erogatori e alle banche. I lavoratori interessati potranno così chiedere al proprio Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto, necessaria per richiedere l’anticipazione ad una delle banche aderenti, presenti sul www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr.
Il meccanismo
La misura, come noto, era stata introdotta lo scorso anno dall'articolo 23 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 e si rivolge ai lavoratori delle PA (compreso il personale degli enti pubblici di ricerca e delle camere di commercio) che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età unitamente a 20 anni di contributi o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del citato dl n. 4/2019.
Sono, quindi, esclusi coloro che sono in pensione con altri requisiti come, ad esempio, l'ape sociale, l'opzione donna, le normative speciali riservate al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le salvaguardie pensionistiche (c.d. norme ante fornero). Dovrà essere chiarito, peraltro, se l'anticipo sia attivabile anche nel caso in cui i predetti requisiti siano raggiunti grazie al cumulo dei periodi assicurativi di cui alla ln. 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016 cioè ove il lavoratore sfrutti i contributi presenti in altre gestioni per il raggiungimento dei requisiti pensionistici sopra citati.
La domanda
Per ottenere il prestito, il lavoratore dovrà prima di tutto chiedere all'ente erogatore del Tfr/Tfs (in genere l'Inps) la certificazione del diritto all'anticipazione. Entro 90 giorni dalla richiesta l'Ente Erogatore rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo del TFS/TFR spettante che dovrà contenere: a) le date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; b) le eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con le specifiche delle cessioni effettuate.
Ottenuta la certificazione, potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa, ossia aderenti all'accordo quadro sottoscritto tra Abi e ministri del lavoro, dell'economia e della pubblica amministrazione per stipulare il contratto di anticipo di TFS/TFR. Concluso il contratto e comunicato il conto corrente su cui accreditare la somma l'Istituto di credito avviserà l'Ente Erogatore (l'Inps di regola) il quale avrà 30 giorni per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR e comunicare all'Istituto di credito l'esito positivo dell'istanza. In tal caso, nei successivi 15 giorni l'Istituto di credito procederà ad erogare il prestito. Altrimenti trascorsi 30 giorni senza la comunicazione della presa d'atto il contratto di anticipo si considera automaticamente risolto.