Stop al versamento dei contributi all'Inps per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per assumere un incarico presso le istituzioni comunitarie. In tali casi, infatti, gli oneri sono a carico del bilancio dell'Unione e, pertanto, nulla è dovuto dai datori di lavoro. Anzi questi dovranno chiedere il rimborso della contribuzione indebitamente versata. Lo rende noto l'INPS, tra l'altro, nella Circolare n. 7/2022 in cui sana il contrasto emerso tra normativa nazionale e comunitaria.
La questione
Riguarda la tutela previdenziale (ed i connessi obblighi contributivi) per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri.
L'ordinamento nazionale, con una norma risalente al 1962 (art. 2 della legge n. 1114/1962) applicabile a tutti i dipendenti del settore pubblico, prevede che questo periodo sia valido a tutti gli effetti ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Al tal fine la norma impone a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza la prosecuzione nel versamento di tutti gli obblighi contributivi alle Casse e ai Fondi ai quali risulta iscritto il dipendente al momento del collocamento fuori ruolo per tutte la durata dell'incarico (sia ai fini della pensione che ai fini del TFR/TFS che delle eventuali assicurazioni minori). Resta fermo l’obbligo del lavoratore al versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro. La contribuzione da versare è rapportata alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro (cd. retribuzione virtuale).
Incarichi Comunitari
Sinora questa norma è stata (erroneamente) utilizzata anche agli impieghi o incarichi temporanei svolti presso le Istituzioni dell’Unione europea. In violazione del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (cd. Statuto) secondo cui il pagamento delle prestazioni previdenziali è a carico del bilancio dell’Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione.
Siccome il regolamento comunitario prevale sulla normativa nazionale l'Inps ora conferma che nessuna contribuzione era in realtà dovuta dall’Amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici (ai fini IVS) all'Istituto di previdenza. Restano, invece, dovute ai sensi della legge n. 1114/62 le altre contribuzioni (es. TFS/TFR, Fondo Credito) in quanto finalizzate ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea.
Al via i rimborsi
In tali casi, pertanto, le amministrazioni possono presentare istanza di rimborso all'Istituto per la contribuzione non dovuta (comprensiva anche di quella a carico del lavoratore) nei limiti della prescrizione decennale. Il rimborso, spiega l'INPS, si riferisce solo alla contribuzione IVS con esclusione delle altre contribuzioni (es. TFS/TFR, Fondo Credito) in quanto non rientranti nel perimetro del regolamento comunitario.
Riflessi pensionistici
Per gli interessati si prospettano una serie di risvolti negativi. In primo luogo l'estratto conto sarà privato dei periodi indebiti con ovvie conseguenze in termini di maturazione del diritto a pensione. Inoltre l'INPS riesaminerà d'ufficio tutte le domande definite utilizzando la contribuzione indebita (es. riscatti, ricongiunzioni, costituzione della posizione assicurativa, prosecuzione volontaria dei versamenti, istanze di opzione al contributivo, eccetera). Le predette operazioni potrebbero essere annullate o variate nell'onere associato. Peraltro questi effetti si produrranno ancorché non sia rimborsata la contribuzione alla pubblica amministrazione (ad esempio per intervenuta prescrizione).
Salvi i pensionati
L'unica ciambella di salvataggio riguarda le pensioni già liquidate al 14 gennaio 2022 (data di pubblicazione della circolare). A tutela del legittimo affidamento dei pensionati, infatti, l'INPS considererà consolidata la posizione assicurativa e, pertanto, non procederà alla revoca/ricalcolo della pensione né sarà dato seguito alle istanze di restituzione dei contributi.
Per i lavoratori
I soggetti non in quiescenza possono valorizzare i contributi previdenziali (assolti dal bilancio UE) tramite una ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite nell’ambito del regime pensionistico comunitario o verso l'ordinamento nazionale. L'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto prevede al riguardo due opzioni:
- il ricongiungimento (gratuito) dei contributi maturati nell'ordinamento comunitario verso l'ordinamento statale al funzionario che concluda l'incarico presso l’Unione europea per riprendere servizio nelle amministrazioni statali;
- il ricongiungimento (gratuito) nell'ordinamento comunitario dei contributi versati nell'ordinamento statale per il funzionario che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica continui a prestare servizio come funzionario presso l’Unione europea. In tale ipotesi, poiché il rapporto di lavoro con il datore italiano si è risolto, all’interessato sarà liquidata la prestazione di fine servizio o di fine rapporto.
Le facoltà possono essere esercitate soltanto una volta per Stato membro e per Fondo di pensione.
Documenti: Circolare Inps 7/2022