Questa norma, tuttavia, lascia aperti diversi quesiti. Il primo elemento di criticità riguarda i dipendenti pubblici che hanno posizioni contributive di natura mista, quindi con accredito contributivo non solo nella gestione pubblicistica, ma anche in altre gestioni previdenziali (es. gestione privata, le casse professionali). In tal caso, infatti, secondo le indicazioni ministeriali impartite nella Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015 nello stabilire se all'età di 67 anni il dipendente ha l'anzianità contributiva minima per il collocamento in quiescenza (20 anni) bisogna considerare anche la contribuzione in tali gestioni in virtu' della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, co. 238-248 della legge n. 228/2012. Restringendo, pertanto, il perimetro di applicazione dell'Istituto. Questa circostanza a volte è difficile da accertare in quanto richiede l'acquisizione di informazioni presso gestioni previdenziali diverse da quella pubblicistica presso la quale la PA assolve i propri obblighi contributivi. E' evidente che ove l'amministrazione non fosse al corrente di altra contribuzione finirebbe per accogliere una richiesta di trattenimento in servizio che teoricamente potrebbe essere non dovuta.
Contributivi puri
Un altro aspetto riguarda il limite entro cui è ammesso il trattenimento in servizio. Come detto il trattanimento è concedibile ove l'interessato possa acquisire un diritto a pensione entro il 71° anno. Tale norma va letta unitamente alla possibilità per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 di accedere alla pensione di vecchiaia contributiva in presenza di un requisito anagrafico di 71 anni unitamente ad almeno 5 anni di contribuzione effettiva (cioè da obbligatoria, volontaria o da riscatto). Con riferimento a questa ultima ipotesi, pertanto, la PA è tenuta a concedere il trattenimento in servizio ad ulteriori platee che a prima vista potrebbero non essere intuite evitando cesure tra retribuzione e pensione.
Ad esempio ad un assicurato basterebbe un solo anno di cbt all'età di 67 anni per chiedere il trattenimento in servizio sino al 71° anno di età (atteso che a tale data avrebbe raggiunto il minimo di 5 anni di contribuzione necessari alla pensione di vecchiaia contributiva). Stessa cosa per un soggetto con solo 8 anni di contribuzione all'età di 67 anni: siccome all'età di 71 anni avrebbe raggiunto il diritto a pensione l'amministrazione sarebbe tenuta a concedere il trattenimento in servizio. Tale orientamento, peraltro, appare apprezzato anche da parte della giurisprudenza (cfr: ex multis Sentenza n. 1946 del 14 febbraio 2019 del TAR del Lazio).
Con riferimento ai misti, cioè a coloro che devono raggiungere i 20 anni di contribuzione entro il 71° anno di età per ottenere con successo il trattenimento in servizio, resterebbe da comprendere se anche questo requisito, al pari della valutazione che la PA deve compiere al compimento dei 67 anni, possa essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi. La risposta si ritiene sia positiva ma sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.