Si amplia la facoltà di chiedere il trattenimento in servizio per i dirigenti medici sino al 70° anno di età. Fino al 31 dicembre 2022 non solo i dirigenti medici ma anche quelli sanitari del Servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute potranno presentare domanda di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età ancorché superino i 40 anni di servizio effettivo. Lo prevede un passaggio della legge di conversione del dl n. 104/2020 approvata ieri dal Senato con il quale viene modificato interamente il comma 2 dell'articolo 5-bis del dl n. 162/2019 convertito con legge n. 8/2020 (c.d. decreto milleproroghe 2020).
La disciplina
Come noto attualmente l'articolo 15-nonies di cui al Dlgs 502/1992 prevede che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, sia fissata a 65 anni con la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'amministrazione può accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
Ad inizio 2020 è stata prevista una prima deroga con il citato articolo 5-bis, co. 2 del dl n. 162/2019: i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale possono chiedere sino al 31 dicembre 2022 il trattenimento in servizio anche oltre il compimento del 40 anno di servizio effettivo (sempre nel limite del raggiungimento dei 70 anni) e la pubblica amministrazione lo può concedere fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti a condizione che le relative procedure di reclutamento siano indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.
La legge di conversione del dl n. 104/2020 riscrive interamente il citato articolo 5-bis co. 2 del dl n. 162/2020 disponendo che la richiesta di trattenimento in servizio possa essere effettuata non solo dai dirigenti medici ma anche del ruolo dei sanitari del SSN nonché dagli appartenenti alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute (art. 17 della legge n. 3/2018); si prevede, inoltre, che le amministrazioni possano accogliere la richiesta a prescindere dall'avvio delle procedure di reclutamento di nuovi specialisti.
Stato di emergenza
Quanto sopra va letto, inoltre, tenendo conto che recentemente è stata aggiunta una seconda deroga (art. 12 del dl n. 18/2020) in base alla quale gli enti e le aziende del SSN possono trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (comprese quelle appena discusse), i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari per contrastare la carenza di personale per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale facoltà perdura sino alla conclusione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 15 ottobre 2020).