Secondo i dati diffusi dalla Funzione Pubblica hanno partecipato all’offerta di mobilità 5.358 amministrazioni pari al 52,2% del totale mettendo a disposizione 3.205 posti per il personale degli enti di area vasta e 1.911 per quello della Croce Rossa italiana a fronte rispettivamente di 1.644 lavoratori delle province inclusi negli elenchi di mobilità e di 1.869 dipendenti della Croce Rossa che hanno scelto di restare nella pubblica amministrazione.
Le preferenze. In molti dovranno trasferirsi nel nord Italia anche se molto dipenderà dai criteri di assegnazione delle sedi. Agli interessati, infatti, è consentito indicare un ordine di preferenze di sede (da esprimere entro trenta giorni dalla pubblicazione dei posti disponibili), in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento, compilando un modulo che sarà reso disponibile sul Portale dedicato alla mobilità. Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle preferenze, la Funzione Pubblica assegnerà i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze per i relativi posti. E' questa una carta che si può tentare di giocare per evitare di essere spediti in città molto lontane dal luogo di in cui si lavora.
Dato che più persone potrebbero aver chiesto lo stesso posto il decreto dello scorso 14 Settembre fissa specifici criteri di precedenza, ai quali la Funzione Pubblica dovrà attenersi per l'assegnazione. In primis i posti delle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, saranno assegnati ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, saranno assegnati ai dipendenti delle relative province o città metropolitane. Si tratta di un criterio di prossimità volto cioè ad agevolare il mantenimento della più vicina sede di lavoro. Poi avranno priorità, in ordine, i portatori di handicap (ai sensi dell'articolo 21 legge 104/1992) e i lavoratori che assistono familiari con disabilità (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992), a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana. Infine l'assegnazione privilegerà i lavoratori con figli fino a tre anni di età.
A parità o in assenza delle suddette condizioni, si dovrà tenere conto della situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare; e, in subordine l'età anagrafica.
Per i dipendenti che rimangono non collocati in esito ai suddetti criteri di assegnazione delle preferenze (e non saranno pochi dato che la maggioranza dei posti disponibili è al Centro-Nord), la Funzione Pubblica provvederà unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, cercando di prediligere l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale. Il Ministero procederà all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Dopo che, per ciascuna provincia, saranno stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, si passerà all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche includendo anche i dipendenti CRI, sempre con le analoghe modalità.
I dipendenti assegnatari dei posti dovranno prendere servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.
Si ricorda che i dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità manterranno la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.