Nell'emendamento approvato all'articolo 11 del ddl si legge che "le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche."
Oltre all'emendamento sul telelavoro, la commissione affari costituzionali di Montecitorio ha approvato un pacchetto di emendamenti tra cui si segnala una misura per tutelare le donne che subiscano «violenza di genere» e consentire loro di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione a condizione che ci siano «posti vacanti corrispondenti». L'emendamento approvato prevede che "la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione l'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale".
Alcune modifiche interessano poi l'articolo 6 della delega sul piano anticorruzione e l'articolo 4 (segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso) in cui viene resa più stringente la certezza dei tempi della procedura: «prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio della amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda». Per quanto riguarda le partecipate in perdita è stato approvato un emendamento all'articolo 14 che prevede "l'individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società".