L'esecutivo ha accolto parte delle condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stato precisato che la fattispecie di falsa attestazione della presenza in servizio comprende anche quella realizzata mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento; è stato garantito al dipendente il diritto alla percezione di un assegno alimentare - nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti - durante il periodo di sospensione cautelare dal lavoro; al fine di garantire un’opportuna scansione temporale delle diverse fasi del procedimento e per assicurare idonee garanzie di contraddittorio a difesa del dipendente, è stato previsto che con il provvedimento di sospensione si procede anche alla contestuale contestazione dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; il dipendente sarà convocato per il contraddittorio con preavviso di almeno 15 giorni e potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale; nei casi in cui il dirigente abbia avuto notizia dell’illecito e non si sia attivato senza giustificato motivo è prevista la responsabilità per omessa attivazione del procedimento disciplinare e omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare e ne viene data notizia all’Autorità giudiziaria.
Resta la responsabilità del dirigente che non attivi nei tempi e nei modi indicati nel decreto il procedimento disciplinare. Il responsabile della struttura avrà in sostanza l'obbligo di comminare la sanzione, con la relativa perdita dello stipendio, immediatamente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, sospensione che deve avvenire "in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento" in cui il responsabile ne sia venuto a conoscenza.
Contro l'inerzia dei dirigenti nell'attivazione della sospensione dei dipendenti in flagranza e dell'avvio del procedimento disciplinare il decreto introduce inoltre una fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento stesso del dirigente oltre a divenire reato di omissione d’atti di ufficio con fonti di ulteriori responsabilità degli interessati. Una posizione, quella del dirigente, che le Commissioni Parlamentari avevano provato a declassare.
Rimane anche la previsione secondo la quale l’ammontare del danno risarcibile del dipendente assenteista sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione (il cd. danno d'immagine). L'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Documenti: La bozza del decreto Legislativo contro gli Assenteisti