Nello specifico le le amministrazioni potranno, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tre ordini di requisiti: a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali; c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Del pari nel medesimo triennio 2018-2020 le amministrazioni potranno bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti: a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il decreto prevede, inoltre, la possibilità per gli enti in parola di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano al piano straordinario fino alla loro conclusione. In modo da garantire loro una continuità reddituale. Nel conteggio dei tre anni di servizio non saranno valutabili gli incarichi a contratto presso gli enti locali, di cui agli articoli 90 e 110 del T.U.E.L., nè al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione, al quale si applicano, per ciò che attiene al regime e alla durata, le specifiche previsioni dell'articolo 14 del d.lvo n. 165 del 2001.
Dal piano straordinario sarà escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca e per il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei quali resta confermata la normativa già contenuta nella legge 208/2015 (che ha disposto l'efficacia dei contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018 al fine dell'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e sino al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile) nonchè per i comuni che in ciascuno degli anni del quinquiennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.
Per l'attuazione del piano straordinario le amministrazioni potranno elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico. Le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente alloro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno.