Tenuto conto del suddetto contesto normativo ed al fine di accordare i profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali dell’Istituto, l'Inps precisa che nei confronti dei soggetti in possesso di periodi di contribuzione in più gestioni pensionistiche che chiedono la liquidazione della pensione a carico di una gestione esclusiva del regime generale e che hanno maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.1.2012 in base ai requisiti introdotti dalla legge n. 214 del 2011, trovano applicazione, per la determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione della pensione, i criteri già esplicitati, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, con la circolare n. 180 del 1996.
In sostanza ai fini dell'accertamento dell'anzianita' maturata al 31 dicembre 1995 occorre avere riguardo all'anzianita' contributiva complessivamente maturata anche in eventuali diverse gestioni assicurative della previdenza obbligatoria, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente (Cfr: Circolare Inps 14/1996). Resta inteso che, per quanto riguarda la quota versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui si liquida la pensione, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione non ancora utilizzata. Tale operazione, ricorda l'Inps, si inserisce nel quadro più generale del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.
Con riferimento agli istituti della riunione e ricongiunzione d’ufficio di servizi prestati con obbligo di iscrizione a due o più casse pensioni a carico dei fondi esclusivi dell’AGO (legge n. 523/1954, DPR n. 1092/1973) e della quota aggiuntiva di pensione di cui alla legge n. 610/1952, ai fini della determinazione del sistema di calcolo, restano fermi i precedenti criteri. In particolare: nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi occorre procedere alla riunione di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto.
Nel caso in cui un pensionato, il cui trattamento è a carico della CPDEL, CPI e CPS, viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione in una delle sopracitate Casse pensioni, può chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro. In tale caso e ferma restando la definitiva cessazione dal servizio, la quota aggiuntiva sarà liquidata secondo le disposizioni previste dall’art. 26 della legge n. 610/1952