Statali, Le assenze per visite mediche non possono ridurre le ferie

Bernardo Diaz Giovedì, 30 Aprile 2015
Una sentenza del Tar riconosce piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Kamsin I permessi che il contratto nazionale di lavoro ha stabilito per motivi personali o di famiglia, così come i permessi brevi per malattia o le ferie, non devono essere obbligatoriamente utilizzati per giustificare assenze del lavoratore per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. E' quanto ha affermato la sentenza del TAR numero 5714 dello scorso 17 aprile 2015 con la quale i giudici amministrativi sostanzialmente accolgono un ricorso presentato dalla Cgil.

La vicenda verteva sulla corretta interpretazione del comma 5 ter dell'articolo 55 septies del D.Lgs 165/2011 con il quale è stata riconosciuta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 2 del 17 febbraio 2014, nel riconoscere tale novella, tuttavia, aveva fatto rientrare tali permessi nei limiti quantitativi previsti dalla legge e regolati dai contratti collettivi di lavoro per le altre tipologie di permesso come i permessi per motivi personali, per le malattie brevi ed, infine, alle ferie comprimendo, nei fatti, i periodi di fruizione di tali periodi per il lavoratore.

La sentenza del Tar riconosce invece piena specificità ai permessi legati all'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Che dunque possono essere fruiti senza dover comprimere i periodi di permesso riconosciuti da altre norme di legge o dai contratti collettivi di lavoro come quelli per i motivi personali o di famiglia, i permessi brevi ed ancora le ferie.

"Si tratta di permessi aggiuntivi - ricordano dal sindacato - così come sono aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge come quelli per la donazione del sangue. Nell'accordo quadro da stipulare all'Aran si stabilirà se tali permessi andranno computati nel limite massimo di comporto della malattia o meno ma certamente a nostro avviso non possono essere sottoposti alla decurtazione di legge previste in caso di malattia breve" concludono dalla Cgil.

"Questa sentenza rende nulli anche tutti gli atti compiuti dall’amministrazione, in attuazione della circolare 2,  laddove avessero “trasformato d’ufficio” le richieste di assenze per malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti per motivi familiari o in permessi brevi per malattia, o in ferie, compromettendo di fatto la possibilità di fruizione di questi permessi per gli scopi previsti nel contratto stesso" concludono dalla Cgil.

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