Il citato decreto legge aveva stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni in precedenza richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La stessa norma, inoltre, aveva disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione effettuata per il precedente quadriennio.
Ora con la legge di stabilità si ritorna al passato anche se con alcune novità. Il nuovo limite previsto dal 2016 scatta infatti «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17» della Legge Madia con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza. E in ogni caso è destinato ad incidere in misura inferiore dato che, il prossimo anno, resta comunque confermato lo sblocco del meccanismo degli scatti stipendiali così come le progressioni economiche orizzontali degli statali. Inoltre, a differenza di quanto accadeva in passato, è stato inserito un nuovo riferimento al «personale assumibile» per calcolare l'entità del taglio.
Il trattamento accessorio è la parte «variabile» della busta paga dei dipendenti pubblici, che si aggiunge alla quota fissa scritta nello stipendio tabellare. La quota variabile è finanziata con i fondi delle singole amministrazioni, che con la misura vengono bloccati (e si riducono in proporzione alle uscite per pensionamento o cessazione di altro tipo).