Per le amministrazioni rimane ferma la possibilità, già ammessa nel regime attuale, di conferire - per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio - incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria) in presenza di determinati presupposti di legittimità. Tali presupposti restano quelli attualmente individuati ai sensi dell'articolo 7, co. 6 del Dlgs 165/2001 il quale legittima il ricorso a tali contratti ove : a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
La bozza di decreto legislativo, nel confermare la predetta disciplina, precisa, tuttavia, che viene meno l'obbligo di determinare il luogo della collaborazione e specifica che le esigenze che giustificano il ricorso a incarichi individuali, alle quali le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, devono essere esigenze “specifiche”. Analogamente, il ricorso a tali contratti, come avveniva per le vecchie Co.co.co, è escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che le dispone.
Resta comunque salva per gli enti pubblici di ricerca la disciplina speciale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che sottrae dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti, stipulati dagli enti pubblici di ricerca.