L'accordo sugli adeguamenti retributivi porta in dote al personale dei VVFF l'incremento dell'indennità di rischio (corrisposta al "personale operativo") in misura pari a 79,60 euro e dell'indennità mensile per il personale non operativo di 66,33€ euro dal 1° Ottobre 2017 (dal 1° gennaio 2018 l'indennità mensile sarà corrisposta per 13 mensilità l'anno per cui l'importo si proporziona a 61,23€). Considerando che a queste cifre occorre aggiungere gli aumenti riconosciuti con il rinnovo dei contratti nel triennio 2016-2018 il personale in divisa otterrà a regime dal 1° gennaio 2018 un incremento di circa 100 euro per l'indennità di rischio mentre il personale non operativo potrà contare su un aumento complessivo di circa 80 euro per l'indennità mensile.
Viene inoltre istituito, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017, l'assegno di specificità , una nuova voce retributiva avente carattere di fissità e continuità, in funzione della qualifica e dell'anzianità di servizio (a partire da 14 anni di servizio) che oscilla dai 29,08 ai 208,71 euro al mese per 13 mensilità. Tale assegno non sarà utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. Completa l'accordo l'aumento della retribuzione accessoria 2017 che consentirà la corresponsione una tantum al personale operativo o direttivo di 72,14 euro per 12 mesi (36,07€ per il personale non operativo) in ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali nell'anno 2017.
Come si ricorderà non tutte le organizzazioni sindacali hanno accolto positivamente l'intesa dello scorso febbraio. Per il Conapo, in particolare, pesa il mancato riconoscimento dell'assegno di specificità per il personale che ha maturato un'anzianità inferiore a 14 anni di servizio e la corresponsione degli incrementi (in particolare l'indennità mensile e l'assegno di specificità) nei confronti del personale non operativo che sarebbe dovuto restare fuori da questo intervento.
Contestata pure la mancata inclusione dell'assegno di specificità all'interno delle voci pensionabili utili ai fini della determinazione del TFS mentre resta ancora da chiarire se tale assegno sarà reso utile ai fini della quantificazione della Quota A di pensione per il personale del comparto che ha anzianità contributive precedenti al 1993. Una beffa considerando che l'equivalente dell'assegno di specificità per le forze di polizia, cioè l'assegno funzionale, a cui il legislatore avrebbe dovuto ispirarsi, è invece pensionabile sia ai fini del TFS che della Quota A di pensione.
Documenti: Il DPR 48/2018 (personale direttivo); Il DPR 47/2018 (personale non direttivo)