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Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell'immobile.

Kamsin Dal prossimo 6 maggio cambierà ufficialmente volto il prestito vitalizio ipotecario: enterà infatti in vigore la legge 44/2015, approvata a marzo dal Senato, che andrà a modificare il decreto legge 203 del 30 settembre del 2005. Il nuovo istituto sarà un'alternativa alla nuda proprietà, in grado di trasformare la casa in un bancomat, così da offrire ai pensionati in difficoltà la possibilità di accedere più facilmente ai finanziamenti bancari. 

Il nuovo prestito vitalizio ipotecario. La modifica introdotta dal legislatore intende rendere il prestito vitalzio ipotecario una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali, concretamente praticabile, consentendo così al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertire parte del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare la proprietà residenziale (che viene comunque posta a garanzia del finanziamento tramite ipoteca) e senza dover pagare alcuna rata.

La restituzione del prestito avverrà infatti, di regola, alla morte del proprietario. Entro 12 mesi dal decesso gli eredi del beneficiario potranno scegliere tra l'estinzione del debito nei confronti dalla banca, la vendita dell'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. Le parti potranno, comunque, concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese, anziché corrisponderle contestualmente alla morte del proprietario. 

Il vantaggio rispetto alla nuda proprietà. Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offre al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. La quota del prestito richiedibile dipenderà però dall'età: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma potrebbe arrivare al 50% dell'immobile verso i 90 anni mentre a 60 è intorno al 15-20%.

L'intenzione del legislatore è quello di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria per rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).

Questa formula era stata già introdotta nel 2005 con il Dl 203/2005 ma non aveva attecchito. A frenare erano alcune "imperfezioni" come l'età un po' troppo elevata. A far naufragare la misura fu soprattutto l'eccessivo peso finale da ripagare alla banca che in alcuni casi, una volta messi insieme gli interessi da ripagare e il valore del prestito, finiva addirittura per superare il prezzo dell'immobile. A quel punto gli eredi, non solo si trovavano senza niente, magari senza nemmeno saperlo, ma dovevano pure pagare la parte in più che ancora spettava alla banca. Un meccanismo totalmente a sfavore delle famiglie che ora è stato eliminato e che dovrebbe aiutare il decollo dell'istituto.

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Bruno Franzoni - Ordine Nazionale Consulenti Tributaristi

Il Corpo dovrebbe essere assorbito dalla Polizia di Stato ma, come specificato dall'emendamento riformulato ieri dal relatore, i forestali continueranno a mantenere le loro funzioni diventando una polizia specializzata.

Kamsin L'esame dell'Aula di Palazzo Madama conferma l'accorpamento della Guardia Forestale anche se sarà garantita l'«unitarietà delle funzioni attribuite» a questo corpo. E' quanto prevede un emendamento riformulato ieri dal Relatore, Giorgio Pagliari, all'articolo 7 del disegno di legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione dopo una lunga discussione con i gruppi d'opposizione.

Significa che i forestali saranno comunque assorbiti (nel corpo della Polizia di Stato, si presume, anche se saranno i decreti legislativi a precisare gli esatti contorni della misura) ma sarà almeno salvaguardata l'unitarietà di un comparto che svolge una funzione specifica ed essenziale nel contrasto dei reati ambientali, nella lotta alle frodi alimentari, nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Profonda la contrarietà dei gruppi di opposizione che hanno tentato sino all'ultimo di stralciare la misura. "È paradossale che si va a toccare l'unica polizia specializzata in reati ambientali nel momento in cui si introducono nel codice penale; inoltre potrebbe segnare l'avvio anche della soppressione dei Corpi di Polizia Penitenziaria", ha sostenuto la senatrice di Sel, Loredana de Petris.

E in difesa della Forestale è sceso in campo anche Silvio Berlusconi che ha detto: «Il riordino delle Forze di Polizia non può passare attraverso la soppressione del Corpo forestale dello Stato: disperdere un patrimonio di competenza così importante per la protezione dell'ambiente, dell'agricoltura e del territorio sarebbe un grave errore. È giusto eliminare le sovrapposizioni di competenze tra le varie forze dell'ordine, ma il progetto del governo procede in modo affrettato ad accorpamenti che non garantiranno maggiore efficienza ma, anzi, rischiano di generare confusione in un settore, quale quello della polizia ambientale e agroalimentare, importantissimo per la tutela della salute dei cittadini e del nostro made in Italy».

Il Governo comunque ha fatto quadrato intorno alla misura. Secondo il  ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina "La riforma della Pubblica amministrazione e la riorganizzazione delle Forze di Polizia – ha dichiarato in una nota – rappresentano una opportunità per valorizzare ancora meglio l'esperienza degli uomini e delle donne del Corpo forestale dello Stato che si impegnano ogni giorno su tutto il territorio nazionale e sono una risorsa di competenze di altissimo valore per l'Italia, a tutela del nostro patrimonio ambientale e agroalimentare e il dovere del Governo è oggi quello di potenziare queste esperienze, a garanzia innanzitutto delle risorse ambientali e agroalimentari della nazione con strumenti sempre più efficaci. Nelle prossime settimane si renderà sempre più evidente che questo passaggio offre una opportunità rilevante nel segno del riconoscimento delle professionalità, del rinnovato presidio territoriale, dell'efficacia nell'azione a tutela del patrimonio naturale".

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Gli inquirenti scoprono un giro di truffe milionarie in danno dell'Inps. I parenti intascavano da anni gli assegni pensionistici dei cari estinti.

Kamsin I parenti erano morti da tempo, loro avrebbero continuato a percepirne la pensione dall'ex Inpdap (l'istituto di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione oggi sostituto dall'Inps) per una presunta e complessiva truffa di un milione e trecentomila euro ai danni delle casse dello Stato. Con queste accuse 11 persone ieri sono state rinviate a giudizio dal gup, che ha accolto quanto richiesto dal pm Nadia Plastina.

Gli imputati, in base a quanto ricostruito nelle indagini condotte invece all'epoca dal pm Maria Cordova, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» avrebbero omesso per anni di comunicare all'Inpdap il decesso del loro caro, sul cui conto cointestato l'ente continuava regolarmente a versare la pensione. Tra i rinviati a giudizio, c'è chi è accusato di aver intascato in questo modo 31 mila euro a partire dal 2007 e nell'arco di 5 anni, ma anche chi si sarebbe appropriato illecitamente di somme più importanti: alcuni dei decessi dei parenti degli imputati risalgono in effetti agli anni tra il 1999 e il 2002, mentre le truffe sono cessate solo a inizio 2012.

Si va dai 167 mila euro truffati  secondo il capo di imputazione  da un uomo originario di Bologna che aveva il conto cointestato con una defunta, ai 127 mila incassati da una signora grazie alla pensione che l'Inpdap continuava a erogare alla madre. Uno degli imputati avrebbe truffato le casse pensionistiche per ben 425.281 euro. Il padre, che gli aveva rilasciato una delega a operare sul proprio conto corrente ed è morto nel 2000, era infatti titolare di 4 diversi assegni: il trattamento Inpdap, la pensione di invalidità civile Inps, la pensione di guerra nonché l'assegno straordinario per decorazione con medaglia d'argento alvalor militare. Il figlio e la nuora di una signora romana morta nel 2005, invece, avrebb ero continuato a prelevare tramite bonifici il denaro che le veniva accreditato sul conto corrente ogni mese, nonostante non avessero alcuna delega in tal senso.

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Fonte: Il Tempo

Eventuali periodi riscattati nella gestione Inps dopo la conclusione del trasferimento dei contributi nella gestione ex-inpdap potranno essere trasferiti solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione.

Kamsin Regolarizzazioni contributive e riscatti piu' difficili una volta che la pratica di ricongiunzione presentata dal lavoratore ed effettuata ex articolo 2 della legge 29/79 (che consente il trasferimento dei contributi dalla gestione Inps alla Gestione Dipendenti Pubblici) si è conclusa con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate. I lavoratori per farlo dovrano presentare una seconda domanda di ricongiunzione e pagare il relativo onere che, verosimilmente, sarà piu' elevato a causa dell'età piu' elevata dell'istante. Lo precisa l'Inps nel messaggio hermes 2721 pubblicato ieri sulle reti interne dell'istituto.

La Questione. L'Inps interviene sul riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Fino ad oggi la Gestione Dipendenti Pubblici ha adottato l'orientamento secondo il quale è ammesso il riesame dell'originaria domanda di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, ancorché il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate.

Per converso, nell'ambito della Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 per effetto dell'accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi è ammessa fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell'avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell'onere stesso.

Al fine di uniformare l'azione amministrativa l'Inps ha pertanto deciso di applicare le regole previste nella gestione Inps alla gestione ex-inpdap.

Pertanto, qualora l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della citata domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti solo attraverso la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.

Ciò comporterà, inevitabilmente, un onere maggiore per la revisione dei coefficienti che regolano i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni intervenuti con l'articolo 12, comma 12-decies del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 e da una età anagrafica superiore rispetto alla prima domanda. Al contrario, qualora l'operazione di ricongiunzione non dovesse risultare ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi acquisiti per effetto del riscatto potranno formare oggetto di ricongiunzione sulla base della prima domanda.

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Gli ex lavoratori ammalati di asbesto occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica possono accedere alla pensione con regole ante-Fornero.

Kamsin L'inps detta le istruzioni per la fruzione della speciale deroga in materia previdenziale introdotta con l’articolo 1, comma 117, della legge 190/2014 in favore dei cd. lavoratori dell'impianto dell'ex Isochimica di Avellino. Lo fa con la Circolare 80/2015 con la quale illustra le novità contenute nella legge di Stabilità 2015 al riguardo del pensionamento-anticipato in favore dei lavoratori riconosciuti ammalati ai sensi dell'art. 13, comma 7 legge 257/92 dalle competenti sedi INAIL.

La Circolare precisa che i lavoratori in possesso di almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva possono ottenere una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario a raggiungere i requisiti richiesti al 2011, e quindi prima della riforma Fornero, cioè “quota 96” cioè trentacinque anni di contributi e sessantuno anni di età oppure trentasei anni di contributi e sessanta anni di età oppure quarant'anni di contributi a prescindere dall'età. La maggiorazione però non può essere superiore al periodo compreso tra la risoluzione del periodo di lavoro e quella del compimento dei sessantasei anni per gli uomini e sessantadue per le donne.

La maggiorazione si applica unicamente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.

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