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Prestito vitalizio ipotecario, dalla Casa un'integrazione alla pensione
Il nuovo prestito ipotecario vitalizio permetterà agli over 60 che possiedono una casa di convertire parte del valore del bene in denaro contante senza rinunciare a essere proprietari dell'immobile.
Kamsin Dal prossimo 6 maggio cambierà ufficialmente volto il prestito vitalizio ipotecario: enterà infatti in vigore la legge 44/2015, approvata a marzo dal Senato, che andrà a modificare il decreto legge 203 del 30 settembre del 2005. Il nuovo istituto sarà un'alternativa alla nuda proprietà, in grado di trasformare la casa in un bancomat, così da offrire ai pensionati in difficoltà la possibilità di accedere più facilmente ai finanziamenti bancari.
Il nuovo prestito vitalizio ipotecario. La modifica introdotta dal legislatore intende rendere il prestito vitalzio ipotecario una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali, concretamente praticabile, consentendo così al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertire parte del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare la proprietà residenziale (che viene comunque posta a garanzia del finanziamento tramite ipoteca) e senza dover pagare alcuna rata.
La restituzione del prestito avverrà infatti, di regola, alla morte del proprietario. Entro 12 mesi dal decesso gli eredi del beneficiario potranno scegliere tra l'estinzione del debito nei confronti dalla banca, la vendita dell'immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito con il pagamento degli interessi semplici. Le parti potranno, comunque, concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese, anziché corrisponderle contestualmente alla morte del proprietario.
Il vantaggio rispetto alla nuda proprietà. Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offre al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. La quota del prestito richiedibile dipenderà però dall'età: più in là sono gli anni e più soldi offrirà la banca. La somma potrebbe arrivare al 50% dell'immobile verso i 90 anni mentre a 60 è intorno al 15-20%.
L'intenzione del legislatore è quello di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria per rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l'esigenza di supportare i figli nell'acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).
Questa formula era stata già introdotta nel 2005 con il Dl 203/2005 ma non aveva attecchito. A frenare erano alcune "imperfezioni" come l'età un po' troppo elevata. A far naufragare la misura fu soprattutto l'eccessivo peso finale da ripagare alla banca che in alcuni casi, una volta messi insieme gli interessi da ripagare e il valore del prestito, finiva addirittura per superare il prezzo dell'immobile. A quel punto gli eredi, non solo si trovavano senza niente, magari senza nemmeno saperlo, ma dovevano pure pagare la parte in più che ancora spettava alla banca. Un meccanismo totalmente a sfavore delle famiglie che ora è stato eliminato e che dovrebbe aiutare il decollo dell'istituto.
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Zedde
Bruno Franzoni - Ordine Nazionale Consulenti Tributaristi
Riforma Pa, Il Senato conferma l'accorpamento della Guardia Forestale
Il Corpo dovrebbe essere assorbito dalla Polizia di Stato ma, come specificato dall'emendamento riformulato ieri dal relatore, i forestali continueranno a mantenere le loro funzioni diventando una polizia specializzata.
Kamsin L'esame dell'Aula di Palazzo Madama conferma l'accorpamento della Guardia Forestale anche se sarà garantita l'«unitarietà delle funzioni attribuite» a questo corpo. E' quanto prevede un emendamento riformulato ieri dal Relatore, Giorgio Pagliari, all'articolo 7 del disegno di legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione dopo una lunga discussione con i gruppi d'opposizione.
Significa che i forestali saranno comunque assorbiti (nel corpo della Polizia di Stato, si presume, anche se saranno i decreti legislativi a precisare gli esatti contorni della misura) ma sarà almeno salvaguardata l'unitarietà di un comparto che svolge una funzione specifica ed essenziale nel contrasto dei reati ambientali, nella lotta alle frodi alimentari, nella prevenzione del dissesto idrogeologico.
Profonda la contrarietà dei gruppi di opposizione che hanno tentato sino all'ultimo di stralciare la misura. "È paradossale che si va a toccare l'unica polizia specializzata in reati ambientali nel momento in cui si introducono nel codice penale; inoltre potrebbe segnare l'avvio anche della soppressione dei Corpi di Polizia Penitenziaria", ha sostenuto la senatrice di Sel, Loredana de Petris.
E in difesa della Forestale è sceso in campo anche Silvio Berlusconi che ha detto: «Il riordino delle Forze di Polizia non può passare attraverso la soppressione del Corpo forestale dello Stato: disperdere un patrimonio di competenza così importante per la protezione dell'ambiente, dell'agricoltura e del territorio sarebbe un grave errore. È giusto eliminare le sovrapposizioni di competenze tra le varie forze dell'ordine, ma il progetto del governo procede in modo affrettato ad accorpamenti che non garantiranno maggiore efficienza ma, anzi, rischiano di generare confusione in un settore, quale quello della polizia ambientale e agroalimentare, importantissimo per la tutela della salute dei cittadini e del nostro made in Italy».
Il Governo comunque ha fatto quadrato intorno alla misura. Secondo il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina "La riforma della Pubblica amministrazione e la riorganizzazione delle Forze di Polizia – ha dichiarato in una nota – rappresentano una opportunità per valorizzare ancora meglio l'esperienza degli uomini e delle donne del Corpo forestale dello Stato che si impegnano ogni giorno su tutto il territorio nazionale e sono una risorsa di competenze di altissimo valore per l'Italia, a tutela del nostro patrimonio ambientale e agroalimentare e il dovere del Governo è oggi quello di potenziare queste esperienze, a garanzia innanzitutto delle risorse ambientali e agroalimentari della nazione con strumenti sempre più efficaci. Nelle prossime settimane si renderà sempre più evidente che questo passaggio offre una opportunità rilevante nel segno del riconoscimento delle professionalità, del rinnovato presidio territoriale, dell'efficacia nell'azione a tutela del patrimonio naturale".
seguifb
Zedde
Pensioni, I defunti valgono come l'oro: in 11 si intascavano gli assegni dei parenti estinti
Gli inquirenti scoprono un giro di truffe milionarie in danno dell'Inps. I parenti intascavano da anni gli assegni pensionistici dei cari estinti.
Kamsin I parenti erano morti da tempo, loro avrebbero continuato a percepirne la pensione dall'ex Inpdap (l'istituto di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione oggi sostituto dall'Inps) per una presunta e complessiva truffa di un milione e trecentomila euro ai danni delle casse dello Stato. Con queste accuse 11 persone ieri sono state rinviate a giudizio dal gup, che ha accolto quanto richiesto dal pm Nadia Plastina.
Gli imputati, in base a quanto ricostruito nelle indagini condotte invece all'epoca dal pm Maria Cordova, «con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» avrebbero omesso per anni di comunicare all'Inpdap il decesso del loro caro, sul cui conto cointestato l'ente continuava regolarmente a versare la pensione. Tra i rinviati a giudizio, c'è chi è accusato di aver intascato in questo modo 31 mila euro a partire dal 2007 e nell'arco di 5 anni, ma anche chi si sarebbe appropriato illecitamente di somme più importanti: alcuni dei decessi dei parenti degli imputati risalgono in effetti agli anni tra il 1999 e il 2002, mentre le truffe sono cessate solo a inizio 2012.
Si va dai 167 mila euro truffati secondo il capo di imputazione da un uomo originario di Bologna che aveva il conto cointestato con una defunta, ai 127 mila incassati da una signora grazie alla pensione che l'Inpdap continuava a erogare alla madre. Uno degli imputati avrebbe truffato le casse pensionistiche per ben 425.281 euro. Il padre, che gli aveva rilasciato una delega a operare sul proprio conto corrente ed è morto nel 2000, era infatti titolare di 4 diversi assegni: il trattamento Inpdap, la pensione di invalidità civile Inps, la pensione di guerra nonché l'assegno straordinario per decorazione con medaglia d'argento alvalor militare. Il figlio e la nuora di una signora romana morta nel 2005, invece, avrebb ero continuato a prelevare tramite bonifici il denaro che le veniva accreditato sul conto corrente ogni mese, nonostante non avessero alcuna delega in tal senso.
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Fonte: Il Tempo
Pensioni, piu' cara la ricongiunzione nell'ex-inpdap dei periodi riscattati
Eventuali periodi riscattati nella gestione Inps dopo la conclusione del trasferimento dei contributi nella gestione ex-inpdap potranno essere trasferiti solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione.
Kamsin Regolarizzazioni contributive e riscatti piu' difficili una volta che la pratica di ricongiunzione presentata dal lavoratore ed effettuata ex articolo 2 della legge 29/79 (che consente il trasferimento dei contributi dalla gestione Inps alla Gestione Dipendenti Pubblici) si è conclusa con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate. I lavoratori per farlo dovrano presentare una seconda domanda di ricongiunzione e pagare il relativo onere che, verosimilmente, sarà piu' elevato a causa dell'età piu' elevata dell'istante. Lo precisa l'Inps nel messaggio hermes 2721 pubblicato ieri sulle reti interne dell'istituto.
La Questione. L'Inps interviene sul riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Fino ad oggi la Gestione Dipendenti Pubblici ha adottato l'orientamento secondo il quale è ammesso il riesame dell'originaria domanda di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, ancorché il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate.
Per converso, nell'ambito della Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 per effetto dell'accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi è ammessa fintanto che l'operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell'avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell'onere stesso.
Al fine di uniformare l'azione amministrativa l'Inps ha pertanto deciso di applicare le regole previste nella gestione Inps alla gestione ex-inpdap.
Pertanto, qualora l'interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell'onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della citata domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti solo attraverso la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.
Ciò comporterà, inevitabilmente, un onere maggiore per la revisione dei coefficienti che regolano i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni intervenuti con l'articolo 12, comma 12-decies del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 e da una età anagrafica superiore rispetto alla prima domanda. Al contrario, qualora l'operazione di ricongiunzione non dovesse risultare ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi acquisiti per effetto del riscatto potranno formare oggetto di ricongiunzione sulla base della prima domanda.
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Pensioni, L'Inps illustra il prepensionamento per i lavoratori ammalati di asbesto
Gli ex lavoratori ammalati di asbesto occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica possono accedere alla pensione con regole ante-Fornero.
Kamsin L'inps detta le istruzioni per la fruzione della speciale deroga in materia previdenziale introdotta con l’articolo 1, comma 117, della legge 190/2014 in favore dei cd. lavoratori dell'impianto dell'ex Isochimica di Avellino. Lo fa con la Circolare 80/2015 con la quale illustra le novità contenute nella legge di Stabilità 2015 al riguardo del pensionamento-anticipato in favore dei lavoratori riconosciuti ammalati ai sensi dell'art. 13, comma 7 legge 257/92 dalle competenti sedi INAIL.
La Circolare precisa che i lavoratori in possesso di almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva possono ottenere una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario a raggiungere i requisiti richiesti al 2011, e quindi prima della riforma Fornero, cioè “quota 96” cioè trentacinque anni di contributi e sessantuno anni di età oppure trentasei anni di contributi e sessanta anni di età oppure quarant'anni di contributi a prescindere dall'età. La maggiorazione però non può essere superiore al periodo compreso tra la risoluzione del periodo di lavoro e quella del compimento dei sessantasei anni per gli uomini e sessantadue per le donne.
La maggiorazione si applica unicamente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.
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Pensioni, il M5S chiede lo stop dei versamenti obbligatori all'Enpaf
E' stata discussa ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati la Risoluzione Dall'Osso (M5S) che intende chiedere al Governo la correzione del regime contributivo per i farmacisti dipendenti e i titolari di farmacia. Kamsin I promotori della risoluzione hanno fatto presente come sul piano previdenziale sussista un regime differenziato non piu' sostenibile tra i farmacisti dipendenti, che sono tenuti all'iscrizione all'INPS, e i titolari di farmacia, che invece hanno rapporti con il solo ENPAF (l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti).Nella risoluzione, peraltro, evidenziano che, per effetto di una legge assai risalente nel tempo, anche i farmacisti dipendenti sono tenuti a versare un «obolo» al medesimo ente previdenziale, che risulta particolarmente oneroso nei casi di disoccupazione involontaria.
Il M5S chiede pertanto al Governo di ridurre la somma dovuta dai farmacisti occupati, assumendo altresì iniziative per sollevare dal versamento della stessa tutti gli inoccupati restituendo anche le quote sinora percepite dall'anno 2008, anno di stima di inizio della crisi economica, all'anno 2014 e, su un piano più generale, rendere facoltativa l'iscrizione all'ENPAF.
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Dis-Coll 2015, l'indennità per i parasubordinati è pronta al debutto. E sarà retroattiva
La Circolare che darà completa attuazione ai nuovi ammortizzatori sociali sarà pubblicata dall'Inps questa settimana. La Dis-Coll sarà retroattiva da gennaio in modo da non trascurare chi ha perso il lavoro nella prima parte del 2015.
Kamsin "Entro la settimana l'Inps emanerà la circolare attuativa sulla Dis-Coll. Da quel momento i lavoratori con i requisiti avranno 68 giorni per richiederlo e sarà retroattivo, a partire da gennaio". Lo ricorda Stefano Sacchi, consulente del lavoro di Palazzo Chigi.
La Dis-Coll sarà erogata mensilmente ai collaboratori, continuativi o a progetto (esclusi pensionati e partite Iva) iscritti alla Gestione Separata per un numero di mesi pari alla metà di quelli di quelli coperti da contributi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro (per il 2015 la durata non potrà quindi superare i 6 mesi). Il sostegno economico è garantito a condizione di poter far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.
Restano invece i problemi per gli stagionali. Nei loro confronti il Governo conferma la stretta sulla durata del nuovo ammortizzatore sociale Naspi che resterà dimezzata rispetto al passato. "La questione si pone per coloro che alternano, strutturalmente, sei mesi di lavoro a sei mesi di sussidio, anno dopo anno" ricorda Sacchi. "Molti mi scrivono: prof, si è dimenticato di noi. Non è così. Ma qui c'è un problema. Se Paola fa la receptionist per sei mesi a mille euro al mese e poi ottiene altri sei mesi di sussidio, lei versa 162 euro di contributi totali e in cambio riceve dallo Stato, dunque dalla collettività attraverso le tasse di tutti, 6.500 euro tra Aspi e contributi figurativi. In pratica copre appena un 2,5% dei benefici. Una situazione insostenibile e iniqua verso gli altri lavoratori. Se strutturale, il sussidio alla fine diventa un reddito garantito, non più un'assicurazione contro il rischio di perdere il lavoro".
"La Naspi è il sussidio più inclusivo d'Europa - continua Sacchi - e noi l'abbiamo non solo esteso, ma incrementato di due miliardi e mezzo di euro all'anno. Come si fa a dire che abbiamo diminuito i diritti?". "Per il 2015 comunque il problema non si pone. Alla fine di questa stagione turistica saranno nelle condizioni precedenti. Dal prossimo anno però sarà conveniente avere contratti più lunghi da otto mesi, così da coprire la parte restante con il sussidio. Vogliamo che tutti si attivino"
Sacchi ricorda anche che "chi è in condizioni di bisogno e non riesce a ricollocarsi dal primo maggio c'è l'Asdi. Occorre rafforzarlo. Eventualmente si potrebbe pensare a un'applicazione particolare per il turismo, un settore cruciale per l'economia italiana".
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Riforma Pensioni 2015, Damiano: quota 100 soluzione equa. No all'elemosina
“Si rischia di negare un diritto pensionistico trasformando quest’ultimo in assistenza”. Serve un anticipo strutturale dell'età pensionabile con il ritorno al sistema delle quote.
Kamsin Il Presidente della Commissione Cesare Damiano boccia l'ipotesi di introdurre un reddito minimo garantito per le persone tra i 55 e 65 anni che il presidente dell’Inps ha annunciato in arrivo pe il mese di giugno. “Non credo che dare loro un trasferimento, che sara’ basso – dice Boeri – li esponga al rischio di non mettersi in cerca di un lavoro”. Si tratta di persone che “difficilmente trovano un nuovo impiego (solo il 10%)”. Ma Damiano sostiene che “corriamo il rischio di intervenire con una misura assistenziale laddove alcuni potrebbero andare in pensione” ovvero si rischia di “negare un diritto pensionistico trasformando quest’ultimo in assistenza”.
L'ex ministro del Lavoro ricorda le due proposte di legge che concedono la possibilita’ di uscire dal mercato del lavoro gia’ da 62 anni con 35 anni di contributi e una leggera penalizzazione sull’assegno pensionistico oppure al perfezionamento della quota 100 con 62 anni e 38 di contributi ma senza alcun taglio all'assegno pensionistico. "Nei prossimi giorni sentiremo il ministro del Lavoro Giuliano Poletti per conoscere le intenzioni ufficiali del governo su questi punti".
Per intervenire sulla fascia indicata da Boeri e che vive disagi di diverso tipo occorre, argomenta Damiano, “disaggregare la platea e differenziare gli interventi sulle diverse situazioni di disagio”. Se ad alcuni sarebbe giusto concedere il diritto ad andare in pensione, agli incapienti per esempio che percepiscono una pensione di 600 euro si potrebbe estendere la misura del bonus di 80 euro.
"Inoltre, nel caso delle pensioni contributive, quindi erogate a fronte di un capitale già accumulato, perché non riconsiderare la questione dell'età minima quale utile strumento di spinta all'uscita dal lavoro dipendente verso nuove attività e di sostituzione tra generazioni? Di fatto, la lotta alla pensione di anzianità non si giustifica più in un pieno e coerente sistema contributivo. Quanto è stato accumulato dal singolo correttamente deve essere tradotto in quanto spettante, poco o tanto che sia, soltanto in relazione all'età raggiunta e a un minimo di anzianità accumulata" ha detto Damiano.
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730 precompilato, la dichiarazione già trasmessa si corregge al Caf
Per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Kamsin La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere accettata, integrata ed inviata alle Entrate a partire dal 1° maggio e sino al 7 luglio. Sino ad allora i contribuenti potranno solo accedere, tramite i pin dispositivi, al modello redatto dall'Agenzia per prenderne visione. Bisogna quindi attendere ancora alcuni giorni prima di poter concretamente inviare il modello all'amministrazione finanziaria e fruire delle agevolazioni sui controlli.
Ricordiamo che il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015 e che l'anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.
La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Niente precompilata, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno ricorrere alle vie ordinarie anche i lavoratori con partita iva e comunque coloro che non sono in possesso dei requisiti per la presentazione del 730.
Le rettifiche al 730 seguono il canale ordinario. Attenzione poi agli errori. Una volta trasmesso il modello il contribuente non può infatti inviare una nuova dichiarazione precompilata (neanche entro il 7 luglio, cioè se c'è ancora tempo prima dello spirare dell'ultima data utile per inviare il modello). Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
In pratica se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.
Il modello 730 integrativo non può però essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
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Pensioni, nelle Pa scatta il recesso d'ufficio anche prima dei 62 anni
Le Amministrazioni pubbliche potranno collocare in quiescienza forzosa il dipendente al perfezionamento della massima anzianità contributiva anche prima del 62° anno di età. Ma sino al 2017.
Kamsin Sino al 2017 le Pa potranno spedire a casa i dipendenti che raggiungono un diritto a pensione anticipata anche prima dei 62 anni. Lo chiarisce il Dipartimento della funzione pubblica, con la nota 16/4/2015 n. 24210, in risposta ad un quesito posto dal comune di Brescia. Il chiarimento si è reso necessario per approfondire l'impatto dell'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 sulla normativa che consente alle Pa di risolvere facoltativamente il rapporto di lavoro per esigenze organizzative quando il lavoratore abbia raggiunto un diritto a pensione anticipata.
L'articolo 1, comma 5, del dl 90/2014 (riforma Madia) ha infatti previsto che le amministrazioni pubbliche possono attivare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica, quando detto personale abbia acquisito il requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, mentre per il triennio 2016-2018 si passa a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che dipendente non abbia un'età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull'importo della pensione.
In sostanza, come chiarito dalla circolare della funzione pubblica 2/2015, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ai sensi della riforma Madia, non può avvenire prima del compimento dei 62 anni d'età.
Il diritto a pensione deve essere raggiunto entro il 2017. Sul tema però è tornato l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, ai sensi del quale le disposizioni contenute nella «riformaFornero» delle pensioni e, in particolare l' articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del dl 201/2011 «non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
Palazzo Vidoni, dunque, chiarisce che combinando le varie disposizioni tra loro si deve concludere che nel triennio 2015-2017 «non operano più le penalizzazioni previste dall'art 24, comma 10, del dl n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età». Questo consente alle p.a., per il triennio 2015-2017, di attivare con maggiore agilità la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, utile per sbloccare il turnover e favorire il ricambio generazionale.
Gli effetti. La nota spiega che qualora il dipendente abbia maturato il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata in data antecedente al 1° gennaio 2015 e tale dipendente sia in servizio perché di età anagrafica inferiore ai 62 anni, l'amministrazione di appartenenza potrebbe comunque disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con preavviso di 6 mesi e senza penalizzazioni per l'interessato, purché successivamente al 1° gennaio 2015.
Laddove il dipendente maturi i suddetti requisiti contributivi entro il dicembre 2017, anche con età inferiori a 62 anni, anche in questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro non comporterebbe penalizzazioni, nonostante la decorrenza dell'assegno di pensione ricada successivamente al 31/12/2017. Le penalizzazioni torneranno operative a partire dal 1° gennaio 2018, fatto salvo, appunto, il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017.
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