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Reddito minimo, Biondelli: Governo pronto a valutare l'estensione dell'Asdi
Secondo il sottosegretario Franca Biondelli l'Asdi potrebbe essere utilizzata come base per estendere il sostegno sociale ai lavoratori in condizione di disagio privi dei requisiti per la pensione.
Kamsin "Per fronteggiare il disagio derivante dalla complessa situazione occupazione e a favorire l'inclusione sociale l'articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, a decorrere dal 1o maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, il cosiddetto Assegno di disoccupazione (ASDI), al fine di fornire una tutela di sostegno al reddito ai beneficiari della nuova prestazione denominata Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno". Lo ricorda Franca Biondelli, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel corso di un'interrogazione parlamentare che si è svolta ieri alla Camera.
"La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio". Si tratta di una misura sperimentale, che, se confermata, potrebbe rappresentare un significativo passo avanti verso l'istituzione di un reddito minimo universale. Questo reddito, ad esempio, potrebbe essere esteso ai lavoratori ultra 55enni che non riescono a maturare la pensione con un eventuale allungamento della durata dell'assegno" ha dichiarato la Biondelli.
Quale ulteriore misura di sostegno al reddito e strumento di inclusione sociale, voglio ricordare che con l'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 è stata introdotta in via sperimentale la misura del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – (cosiddetta nuova social card). Tale strumento è per ora pienamente operativo nelle 12 città con più di 250.000 abitanti. Ricordo che la concessione della nuova carta acquisti è condizionata alla sottoscrizione del progetto predisposto dai servizi sociali del Comune in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole. Al riguardo, la legge di stabilità per il 2014 ha stanziato 40 milioni di euro all'anno per il triennio 2014-2016, al fine di consentire la sperimentazione della nuova social card anche alle regioni del centro-nord.
Il sottosegratario ha ricordato, inoltre, che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto un incremento – pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 – del Fondo che finanzia la cosiddetta carta acquisti ordinaria, istituita con l'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 e che, nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, è stato approvato un programma nazionale volto a supportare il SIA attraverso lo sviluppo di misure di attivazione e servizi di presa in carico rivolti ai beneficiari della nuova social card" ha concluso la Biondelli.
seguifb
Zedde
Pensioni, l'età pensionabile slitta di altri cinque mesi dal 2019
La crescita dell'età anagrafica e di quella contributiva legata agli incrementi della speranza di vita Istat sarà piu' ripida a partire dal 1° gennaio 2019 rispetto a quanto previsto dalla Legge Fornero.
Kamsin L'età pensionabile aumenterà di ben 5 mesi dal 1° gennaio 2019 rispetto ai 4 mesi originariamente preventivati con lo scenario demografico istat 2007 utilizzato per "coniare" la Legge Fornero. Lo comunica l'istituto di previdenza con il messaggio inps 2535/2015 in occasione della certificazione del diritto alla pensione dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore o ai prepensionamenti introdotti dall'articolo 4 della legge 92/2012. La ragione dello slittamento è nell'adeguamento alla stima di vita che risulta piu' elevato di un mese rispetto alle stime del 2007.
Al riguardo, ricorda l'inps, si ritiene opportuno utilizzare i documenti previsionali più attuali a disposizione, lo scenario demografico Istat – base 2011, ripreso nel rapporto n. 15 della Ragioneria Generale dello Stato relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, che prevedono un incremento di cinque mesi dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020 rispetto a quanto già sancito per il triennio 2016-2018 (cfr. circolare n. 63 del 2015) e un corrispondente incremento dell’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata.
Pertanto nel biennio 2019-2010 sarà necessario perfezionare 67 anni per accedere alle prestazioni di vecchiaia (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica alla legge Fornero) mentre per la pensione anticipata sarà necessario raggiungere 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 e 3 mesi per le donne (rispetto ai precedenti, rispettivamente, 43 anni e 2 mesi e 42 e 2 mesi). Sale a 64 anni l'età per la fattispecie di cui all’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (pensione anticipata per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996). In generale, comunque, lo slittamento di un mese interesserà tutte le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza pubblica in ossequio ai principiali generali in materia di adeguamento alla stima di vita.
L'Inps ricorda, tuttavia, come la fissazione definitiva dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020, ovvero dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale da adottare durante il 2017. Solo l’emanazione di tale atto certificherà ufficialmente e definitivamente i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020, i quali potranno anche differire da quelli attualmente previsti.
Nulla viene modificato per il triennio 2016-2018 per il quale resta confermato l'adeguamento di 4 mesi come recentemente ribadito dalla Circolare Inps 63/2015.
seguifb
Zedde
Naspi 2015, Poletti: verificheremo se concedere piu' gradualità per gli stagionali
"Per quanto riguarda la vicenda dei lavoratori stagionali. Su questo la delega prevede una prestazione collegata alla pregressa storia contributiva di ogni lavoratore". Lo ha ricordato il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine di un intervento in Senato. Kamsin "Questo è un tema che certamente riguarda i lavoratori stagionali, ma riguarda anche i lavoratori in generale. Quella norma, così come l'abbiamo scritta, innalza da dodici o diciotto mesi a ventiquattro mesi la durata della NASPI. Quindi abbiamo cercato di rendere questa misura universale ed applicabile a tutti quei cittadini che fino ad ora non l'avevano. Abbiamo fatto la stessa cosa per quanto riguarda le collaborazioni, con la DIS-COLL.
Per quanto riguarda gli stagionali, stiamo verificando la possibilità di produrre una gradualità nell'andamento a regime di questa norma; in ogni caso, riteniamo che sia necessario trovare una modalità che consenta alle persone che si troveranno in questa situazione di avere davanti un lasso di tempo in forza del quale sanno quello che accadrà e si attiveranno per trovarsi nella migliore delle condizioni. Siamo quindi intenzionati ad intervenire con questo spirito" ha concluso Poletti.
seguifb
Zedde
730 precompilato 2015, al via il modello online ma restano da valutare i costi-benefici
Nella presentazione del modello 730 precompilato al Caf i contribuenti devono mettere in conto i costi aggiuntivi richiesti dagli intermediari.
Kamsin Da domani, 15 aprile, sarà possibile aprire il proprio "cassetto fiscale" on line e scaricare la dichiarazione dei redditi. Il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015 e che l'anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.
La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Non è predisposta, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I dati presenti nella dichiarazione precompilata. I dati dovranno essere verificati, eventualmente corretti e, soprattutto, integrati con le informazioni mancanti. I contribuenti, collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate, troveranno varie voci del prospetto già riempite. Su tutte, quelle relative ai guadagni, comunicate dai datori di lavoro.
Nello specifico l’Agenzia inserisce nel modello 730 precompilato: i dati e le informazioni contenute nella Certificazione Unica (per esempio, i redditi di lavoro dipendente, i compensi di lavoro autonomo occasionale, le ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale, i dati dei familiari a carico); alcuni dati contenuti nella dichiarazione dell’anno precedente (per esempio, le eccedenze di imposte non richieste a rimborso, gli oneri detraibili in più periodi d’imposta) e altri dati presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti effettuati con il modello F24); gli interessi passivi sui mutui in corso, i premi assicurativi e i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per lavoratori domestici.
Questi dati dovranno essere verificati, eventualmente corretti e, soprattutto, integrati con le informazioni mancanti: infatti per l’anno 2014 l’Agenzia non ha inserito nella dichiarazione alcune spese, perchè non è in possesso delle relative informazioni. Tra queste: le spese sanitarie, le spese per istruzione, le spese funebri, le erogazioni liberali, l’assegno al coniuge separato.
Un'operazione che molti affideranno ai Caf o a professionisti abilitati, come commercialisti o consulenti del lavoro (sempre che non sia la stessa impresa in cui si è impiegati ad offrire assistenza fiscale). In questa ipotesi l'utilità del 730 precompilato potrà risultare ridotta a causa del compenso richiesto per la consulenza al contribuente. In genere le tariffe applicate quest'anno risultano in aumento a causa delle nuove responsabilità che ricadono sui compilatori. Ad esempio, per le situazioni fiscali di media o bassa complessità, il costo del Caf si aggira tra i 15 e i 40 euro per singolo modello 730. Tariffe che possono essere ancora superiori per le dichiarazioni più impegnative.
E' evidente che il costo del Caf potrà rendere conveniente in taluni casi l'accettazione del modello 730 precompilato senza modifiche. Infatti se dall'indicazione delle spese sanitarie emergerà un credito inferiore od uguale al costo del Caf per la presentazione del modello (il credito originato dalle sole spese sanitarie è pari al 19% delle stesse) sarà piu' conveniente accettare il 730 delle Entrate senza iniziare la trafila al Caf.
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Ecco il piano dell'Inps: reddito minimo e flessibilità in uscita
Reddito minimo per i lavoratori in condizioni di povertà tra i 55 e i 65 anni con l'abbinamento di uno strumento di flessibilizzazioni delle uscite in cambio di una penalizzazione sull'assegno.
Kamsin Pensioni in pagamento dal 1° mese per tutti i pensionati, garanzia di un reddito minimo per gli over 55 in condizioni di povertà, maggiore flessibilità di uscita dal lavoro con la reintroduzione delle quote, piu' armonizzazione del sistema previdenziale pubblico per eliminare le attuali distorsioni. Sono questi i punti cardine del programma che Tito Boeri sosterrà da Giugno per riformare la legge Fornero sulle pensioni in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano de la Repubblica.
Pensioni in Pagamento dal 1° mese. La prima modifica riguarderà l'unificazione dei pagamenti degli assegni, norma già introdotta con la legge di stabilità 2015 ma rimasta sino ad oggi inattuata per il timore di dilatare i tempi di erogazione degli assegni. "Pagheremo dal prossimo mese di giugno tutte le prestazione dell'Inps, - ricorda Boeri - dalle pensioni alle indennità di accompagnamento, il primo di ogni mese e non più come adesso in date differenti in relazione alla prestazione e al fondo di gestione. Abbiamo chiesto alle banche di condividere la nostra proposta. Le Poste hanno già accettato, entro mercoledì aspettiamo la risposta degli istituti di credito. Deve essere un'operazione a costo zero: lo Stato incasserà meno interessi sui ratei che ora paga il 10 o il 16 del mese, in cambio alle banche, che incasseranno prima, abbiamo chiesto di abbassare i costi dei bonifici".
"Con le regole attuali - continua Boeri - avremmo avuto pensionati poveri, con problemi di liquidità, che avrebbero ricevuto le pensioni dieci giorni più tardi, per effetto di un recente provvedimento normativo. Inoltre, unificando le pensioni si assicura migliore funzionalità del servizio, riduzione dei costi, maggiore trasparenza, liquidità per fronteggiare spese tipicamente concentrate a inizio mese. È il primo passoverso l'unificazione delle pensioni. Perché anomalia italiana molti pensionati ricevono pezzi di pensioni da fonti diverse. Per ogni due pensionati ci sono tre pensioni erogate. Unificando i trattamenti semplificheremo la vita di tutti e avremo dati più trasparenti».
Ammortizzatore sociale per gli over 55. Il presidente dell'Inps conferma che ci sarà una proposta organica per tutelare i lavoratori over 55 senza lavoro ed in condizione di disagio. "Le nostre proposte si muoveranno lungo l'asse assistenza-previdenza. E non a caso ho parlato prima di assistenza. È da qui che partiremo". "Oggi c'è un problema sociale molto serio: quello delle persone nella fascia di età 55-65 anni che una volta perso il lavoro si trovano progressivamente in condizioni di povertà. Si calcola che non più di uno su dieci riesce a trovare una nuova occupazione. Questo ha provocato un aumento della povertà non essendoci alcun sussidio per gli under 65. Per queste persone è ragionevole allora pensare di introdurre un reddito minimo garantito». L'ipotesi allo studio dei tecnici dell'Inps è di garantire un sostegno minimo, legato al reddito Isee del lavoratore e del nucleo famialiare, pari a circa 700 euro al mese per accompagnarlo alla maturazione del diritto a pensione.
Sì alla flessibilità in uscita ma con una penalità. Ci sarà poi anche una proposta per rendere piu' flessibile il pensionamento ed attenuare le rigidità della Legge Fornero. La modifica dovrebbe reintrodurre il pensionamento con le quote con un prelievo, però, sugli assegni: "Per la prima volta si è prodotto un conflitto generazionale che si può attenuare consentendo di lasciare il lavoro prima dell'età della pensione di vecchiaia. Ovviamente con effetti sull'assegno pensionistico: prima esci, meno prendi. Noi avanzeremo la nostra proposta organica. Spetterà al governo decidere e al Parlamento valutare".
Cautela sul ricalcolo delle pensioni erogate con il sistema retributivo. Boeri frena poi sul ricalcolo degli assegni. «Stiamo riflettendo e stiamo elaborando simulazioni. Pensiamo che si debbano evitare il più possibile interventi sulle pensioni in essere. Se dovessero esserci esigenze finanziare, all'interno del sistema previdenziale, potremmo anche prenderla in considerazione ma solo per le pensioni alte, molto alte. Non per fare cassa ma per ragioni di equità». Nessuna indicazione sulla soglia: "Sono temi molto sensibili e c'é già chi gioca ad alimentare il terrore tra i pensionati attribuendomi affermazioni mai fatte come presidente dell'Inps".
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Pensioni marittimi, l'Inps precisa le modalità per fruire dell'uscita anticipata a 57 anni
Un messaggio diffuso dall'Inps indica le modalità di accertamento dei requisiti contributivi ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori marittimi.
Kamsin L'Inps precisa con messaggio 2409/2015 le modalità di accertamento del requisito di almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina e chiedano l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art. 31 della legge 26/07/1984 n. 413.
L'agevolazione. Al riguardo l'Inps ricorda che il predetto art. 31, come modificato dal comma 2 dell’art. 5, del Dpr 157/2013 e dalla Circolare Inps 86/2014 prevede il diritto dei marittimi al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56° anno di età fino al 31 dicembre 2015, del 57° anno di età fino al 31 dicembre 2017 e del 58° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 (a questi requisiti vanno comunque aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita), a condizione del possesso di almeno 1040 settimane di contribuzione (con l’esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell’effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica deve essere attestata dall’azienda armatoriale con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, utilizzando il modello allegato. Qualora un lavoratore abbia svolto l’attività di cui sopra presso più Aziende armatoriali, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.
Solo in caso di impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione, quest’ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato.
seguifb
Zedde
Riforma Lavoro 2015, stop del Governo all'aumento dei contributi
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti precisa che la clausola di salvaguardia che aumenta i contributi sarà stralciata dal testo del dercreto di riordino dei contratti.
Kamsin Repentino dietrofront del Governo e del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sulla clausola di salvaguardia comparsa nel testo del decreto legislativo sul riordino dei contratti trasmesso la scorsa settimana alle Camere. Un passaggio del provvedimento inserisce infatti un contributo aggiuntivo di solidarietà a carico di imprese e lavoratori autonomi per coprire l'eventuale ondata di trasformazioni di rapporti precari in stabili.La clausola, precisano dal Ministero, "verrà superata prima della definitiva approvazione del provvedimento".
Le nuove regole del Dlgs sui contratti prevedono che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato alle co.co.co. e si prevede una sanatoria volta a facilitare la conversione delle collaborazioni. In base a queste disposizioni si è stimata la fuoriuscita di circa 20mila collaboratori dalla gestione separata (con reddito medio di 15mila euro) e sono state messe sul piatto, con il medesimo decreto, ulteriori risorse per la decontribuzione (16 milioni per il 2015, 52 per il 2016, 40 per il 2017, 28 per il 2018).
Somme tuttavia ritenute non sufficienti dalla Ragioneria, che pertanto ha richiesto l'introduzione, come clausola di salvaguardia a garanzia delle coperture, della possibilità di introdurre un contributo aggiuntivo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato e dei lavoratori autonomi. La norma, che sarà stralciata dal testo, ha fatto discutere in quanto se applicata avvrebbe penalizzato le aziende e i datori che non trasformano i rapporti di collaborazione in tempi indeterminati, colpendole con un generalizzato aggravio di costi.
Il testo del decreto contiene un'altra novità sul fronte collaborazioni rispetto alla stesura approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 20 febbraio. Si chiarisce infatti che le Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) possono essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all'esame del Senato. Dal 2017, però, saranno vietate quelle «continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità organizzate dal committente».
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Pensioni, depositata interrogazione per conoscere il numero degli esodati non salvaguardati
E' stata depositata la settimana scorsa da Maria Luisa Gnecchi (Pd) in Commissione Lavoro alla Camera un'interrogazione (5-05234) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali volta a conoscere quanti siano i lavoratori non ancora salvaguardati, che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo ante 31 dicembre 2011 con le aziende Poste, Enel, Eni, Telecom e quale sia la relativa data di accesso alla pensione con previgenti requisiti. Kamsin L'onorevole ricorda, infatti, che nonostante ad oggi si sia pervenuti ad approvare il sesto provvedimento di salvaguardia che prevede per questa tipologia la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2016, risulta, "dalle segnalazioni che pervengono dai lavoratori interessati, che permangono accordi di esodo individuale, stipulati sempre entro il 31 dicembre 2011, che prevedono l'accesso al pensionamento ben oltre l'anno 2018".
"E' certamento comportamento "discutibile" che un datore di lavoro pubblico sottoponga un accordo di esodo individuale al proprio dipendente nel 2011, per raggiungere il pensionamento, ben oltre 10 anni dalla stipula dell'accordo stesso; e diventa parimenti difficile per il legislatore valutare gli interventi relativi alle salvaguardie quando non si è a conoscenza della portata del fenomeno sopra descritto".
L'obiettivo dell'interrogazione, sostengono i firmatari, è volto a meglio delineare i contorni dei lavoratori rimasti esclusi dalle tutele al fine di predisporre un ulteriore intervento in materia di salvaguardia pensionistica.
seguifb
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Statali, il prelievo del 2,50% sul TFR è illegittimo e deve essere restituito
Secondo i giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dell'80% dello stipendio per il personale dipendente nelle pubbliche amministrazioni in regime di TFR.
Kamsin La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittima perchè deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato. Lo stabilisce una sentenza del tribunale del Lavoro di Salerno sulla base di un ricorso presentato dall'Anief. Dopo i tribunali di Treviso, Reggio Calabria e Roma, anche quello di Salerno si pronuncia quindi in modo positivo sulla richiesta di un insegnante che ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr sullo stipendio.
La questione. Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato dalla dipendente del Miur perché la sua retribuzione era stata assoggetta ad una trattenuta in busta paga pari al 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr. Una decurtazione andata avanti, nel caso dell'insegnante salernitana, per cinque anni e fino al momento della pronuncia del giudice. Il giudice ha reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro.
La questione potenzialmente però interessa tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr (cioè assunti dopo il 2000 nonchè i precari assunti dopo il 30 maggio 2000) ai quali lo stato continua ad applicare il prelievo in base al Dpr 1032/1973.
A dichiarare l'illegittimità di questa trattenuta è stata una sentenza (la numero 223) del 2012 della Corte Costituzionale. In pratica, il prelievo è da ritenersi irragionevole perché non collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione, determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha quindi sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con un'altra recente sentenza la numero 244 dello scorso mese di novembre la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni fa.
Il Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso presentato dalla docente ed ha ingiunto il pagamento immediato per trattenute illegittime negli ultimi cinque anni. La particolarità di questa pronuncia sta nel fatto che differisce dalle decisioni assunte da altri tribunali, come Treviso e Roma, che in casi analoghi hanno emesso un decreto ingiuntivo. Quello di Salerno, invece, ha reso immediatamente esecutiva l'ingiunzione.
Il personale in regime di TFS. Secondo i sindacati la questione però non si esaurisce qui. Anche al personale in regime di Tfs, cioè assunto prima del 2001, lo stato deve riconoscere alcune somme indebitamente sottratte. In particolare lo Stato dovrà restituire il versamento figurativo della quota del 2,69% di TFS per raggiungere la quota 9,60% prevista dalla legge per gli anni 2011 e 2012 in cui è stato collocato illegittimamente (ai sensi della dell'articolo 12, comma 10 del Dl 78/2010 poi abrogato con la legge 228/2012) in regime TFR con aliquota al 6,91%. In pratica, ricordano dal sindacato, chi è stato assunto prima dell’anno 2001, ha diritto alla restituzione di circa 1.000 euro per gli anni, di transizione, 2011 e 2012. Il sindacato, a tal fine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita. Si tratta di recuperare una cifra, quando verrà liquidato il TFR, che fra sette anni sarà prescritta.
seguifb
Zedde
Pensione Anticipata, via le penalizzazioni sino al 2017
Una Circolare dell'Inps conferma però che gli assegni liquidati ante 2015 restano soggetti a vita al meccanismo della riduzione dell'importo perchè la legge non ha effetti retroattivo.
Kamsin Non saranno penalizzati gli assegni dei lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 anche se la l'accesso alla pensione avverrà da data successiva. E' quanto ha precisato la circolare Inps 74/2015 con cui l'istituto della previdenza pubblica ha diramato le modalità applicative relative alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 inmateria di trattamenti pensionistici.
In particolare la Circolare conferma che le pensioni anticipate decorrenti dal 1° gennaio 2015 non saranno più soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso al trattamento pensionistico avviene con meno di 62 anni di età e, limitatamente ai lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, anche se l'accesso alla pensione avviene dopo il 2017.
Questo in applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il
legittimo affidamento e la certezza del diritto, ai lavoratori che perfezionano il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 ami di età, non si applicano le penalizzazioni previste dalla legge 214/2011, anche se la decorrenza della pensione avviene successivamente al 31 dicembre 2017 e l'interesato abbia meno di 62 anni.
Si ricorda che i requisiti per la pensione anticipata sono pari a 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini) sino al 31.12.2015; per il triennio 2016-2018, in conseguenza della speranza di vita, saliranno di ulteriori 4 mesi.
Le penalizzazioni, senza alcuna eccezione, saranno nuovamente applicate, salvo nuovi interventi (probabili), dal 2018, nei confronti dicoloro che matureranno i requisiti della pensione anticipata da tale data e andranno in pensione con meno di 62 anni di età. Non saranno invece modificati gli assegni già liquidati e quelli futuri di chi è andato in pensione con la penalizzazione nel periodo 2012-2014 perché la legge di stabilità non interviene sul pregresso. Sul punto il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha indicato la settimana scorsa che qualora si vogliano eliminare le penalizzazioni sugli assegni liquidati prima del 1° gennaio 2015 il Parlamento dovrà individuare ulteriori risorse finanziarie.
Poletti ricorda che ragioni di compatibilità finanziaria "hanno circoscritto gli effetti del predetto intervento normativo ai soli trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015; qualora, infatti, tale intervento avesse avuto effetti retroattivi, gli oneri finanziari sarebbero stati notevolmente più elevati. Pertanto, laddove si decidesse di effettuare un intervento normativo volto a estendere retroattivamente l'efficacia della norma in esame, o anche solo a sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 nei riguardi di coloro che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, ne conseguirebbero maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione ai quali dovrebbe essere reperita la necessaria copertura finanziaria".
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