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Le lavoratrici che intendono fruire dell'opzione donna di cui alla legge 243/04, devono mettere in conto una decurtazione dell'assegno di almeno il 25% rispetto a quanto prenderebbero restando al lavoro per altri 4 o 5 anni. 

Dopo la riforma Monti del 2011 è aumentato il numero delle lavoratrici che hanno scelto di accettare una pensione di importo inferiore a quella loro spettante, optando per il sistema di calcolo totalmente contributivo

Fino al 31 dicembre 2015, infatti, le lavoratrici con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi se autonome) con almeno 35 anni di contributi potranno ancora accedere alla pensione in forma anticipata a condizione, però, che la finestra di decorrenza si apra entro tale data. A conti fatti il requisito anagrafico e contributivo dovrà essere quindi perfezionato almeno un anno prima per centrare l'obiettivo della decorrenza. 

L'impatto del calcolo contributivo - Indicativamente, con l'aiuto del Patronato Inca, è possibile stimare l'effetto del diverso sistema di calcolo e dunque la decurtazione a cui le lavoratrici andranno incontro
L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 - e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo - piu' elevata sarà la riduzione dell'assegno pensionistico. 

La penalizzazione, secondo i dati del patronato Inca, è pari a circa il 27-30 % per chi ha una retribuzione annua lorda pari a 30.000 euro; si tratta di lavoratrici che in assenza dell'opzione avrebbero percepito una pensione annua lorda pari a circa 25.000 euro (rimanendo tuttavia in servizio almeno altri 4 - 5 anni). Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo, la pensione annua lorda si riduce a circa 17 mila euro.

La decurtazione sale invece a circa il 36-40% per chi ha avuto una carriera piu' "fortunata", cioè con retribuzioni annue lorde intorno ai 60 mila euro. A fronte infatti di una pensione annua lorda intorno ai 54 mila euro - che si percepirebbe restando sul posto di lavoro sempre per altri 4-5 anni - le lavoratrici vedranno ridursi l'importo del trattamento pensionistico intorno ai 25 - 30mila euro.

I dati diffusi dal Patronato si riferiscono alle lavoratrici nate nel 1956 e 1957, entrate nel mondo del lavoro intorno al 1976/77 e che oggi si trovano quindi ancora in tempo utile per effettuare la "scelta" di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04.

Il sistema di calcolo contributivo - Il metodo contributivo penalizza in maniera maggiore le dipendenti che hanno percepito retribuzioni più elevate rispetto al massimale di retribuzione pensionabile stabilito ai sensi della legge 335/95 (cd.riforma Dini), nei confronti dei lavoratori che sono stati iscritti per la prima volta all'Inps successivamente al 31 dicembre 1995. Il massimale vale circa 100mila euro. Questo valore vieni infatti considerato nel calcolo delle prestazioni finali maturate nel tempo riducendo eventualmente le retribuzioni prese come riferimento.

Molti lavoratori colpiti dalla crisi e senza occupazione, optano per la prosecuzione volontaria della contribuzione per andare in pensione con le nuove regole.

Sono sempre di più i lavoratori che fanno ricorso alla prosecuzione volontaria dei contributi per andare in pensione con le regole Fornero. Colpiti dalla crisi, si tratta per lo piu' di soggetti senza lavoro a cui mancano 2 o 3 di contribuzione per raggiungere i nuovi requisiti per la pensione anticipata. Vediamo dunque, in breve, quali sono le caratteristiche principali e quali sono i requisiti per essere autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. 

Prima di tutto vale la pena di ricordare che i versamenti volontari hanno una doppia valenza: sono utili infatti sia ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica, che per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto qualora siano già stati perfezionati requisiti contributivi richiesti.

Come sempre l'autorizzazione ai volontari può essere concessa esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo.  In talune circostanze il rapporto di lavoro può però anche non essere interrotto. Si tratta di casi specifici, disciplinati dalla legge, in cui il lavoratore ha ottenuto un periodo di sospensione dal lavoro per brevi periodi di aspettativa non retribuita (ad esempio l'aspettativa per motivi di famiglia, i congedi per formazione o per gravi motivi familiari e le giornate di sciopero), oppure quando svolge attività lavorativa con contratto part-time. In questo caso però il versamento volontario può essere autorizzato solo a copertura ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta ad orario ridotto. 

I Requisiti per la domanda - Tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi e del pubblico impiego) possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione quando siano stati versati almeno 5 anni di contributi effettivi riguardanti qualsiasi epoca lavorativa oppure, in alternativa, tre anni di contributi nei cinque antecedenti la domanda di autorizzazione. 
Diversi requisiti sono previsti per specifiche categorie di lavoratori: per i soggetti che svolgono dal 1997 in poi un lavoro a tempo parziale, devono essere presenti almeno un anno di contributi nei 5 anni antecedenti la domanda; stessi requisiti sono previsti per i dipendenti stagionali, in forma temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da contributi obbligatori o figurativi. 

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono invece necessari 279 contributi giornalieri (186 se donne e giovani) nei 5 anni antecedenti la domanda di autorizzazione. Piu' basso il requisito per i parasubordinati a cui è richiesto un anno di contribuzione versato nei 5 anni antecedenti la domanda di autorizzazione.

I requisiti contributivi devono essere perfezionati esclusivamente attraverso contribuzione effettiva (cioè obbligatoria e da riscatto) escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.

I periodi antecedenti alla domanda - Dal luglio 1997 è possibile coprire, attraverso contribuzione volontaria, anche i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda purchè non sussistano cause ostative in tale semestre quali, ad esempio, la presenza di altra contribuzione, anche quella figurativa.

Il calcolo dell'onere - Il contributo settimanale viene calcolato per i lavoratori dipendenti sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria. Per gli autonomi, artigiani e commercianti il contributo viene calcolato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti.

Un impreditore edile di Bergamo ha preferito pagare gli stipendi agli operai piuttosto che gli oneri Inps.

Lo stato di crisi può escludere il reato di "evasione contributiva". E' quanto è successo a Giacomo C. titolare di una piccola impresa edile in provincia di Bergamo che era finito sotto processo perché, vista la scarsità delle risorse, aveva scelto di continuare a pagare gli stipendi ai propri operai e di non versare le relative ritenute previdenziali e assistenziali all'Inps. 

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo gli ha dato ragione osservando che la "perdita della retribuzione agli operai sarebbe stata molto più pesante rispetto all' omesso versamento degli oneri inps nella situazione attuale di crisi economica ed avrebbe causato un danno grave ed irreparabile per le loro famiglie".  È quanto si legge nelle motivazioni alla sentenza depositata lo scorso 15 febbraio. "Il fatto non costituisce reato perchè ricorrono gli estremi dello stato di necessità, quantomeno putativo".

In altri termini, secondo il giudice, l'imprenditore ha agito in buona fede ritenendo prioritario pensare allo stato di necessità dei suoi operai e delle loro famiglie. 
L'imprenditore era in una situazione di grave crisi di liquidità ed ha ommesso di versare contributi assistenziali e previdenziali su retribuzioni pari a circa 120mila euro tra il 2010 e il 2011.

Secondo il Gup l'imprenditore ha ritenuto "probabilmente per errore, che la spendita delle ormai scarne liquidità di cui disponeva per far fronte agli obblighi contributivi, avrebbe comportato per i lavoratori un pericolo attuale di danno grave e provocato il collasso di numerose questioni familiari. Cio' è sufficiente ad escludere il dolo".

I lavoratori interessati dalle nuove decorrenze della legge 122/2010 chiedono la pubblicazione dei decreti che stanziano i fondi per l'anno 2014.

Nell'incontro che si è svolto ieri nella sede della Cgil di Roma è stato di nuovo affrontato il problema dei lavoratori che hanno subito lo scivolamento della finestra di decorrenza per effetto della legge 122/2010. L'incontro, patrocinato dalla Cgil e dall'Inca, ha denunciato con forza il ritardo nella pubblicazione dei decreti che devono coprire le annualità dal 2014 in poi.

"Chiediamo innanzitutto che il nuovo governo pubblichi i relativi decreti in tempo utile per evitare periodi di discontinuità economica ai lavoratori interessati" afferma Bruno Palmieri del patronato Inca. "Ad oggi infatti i provvedimenti vengono approvati con forte ritardo rispetto alle reali esigenze e ciò comporta un periodo di vuoto economico che può durare anche 11 mesi. E' un comportamento inaccettabile".

Palmieri ha ricordato anche che "l'ultimo decreto (il DM 76353 del 16 ottobre 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 2013, ndr) è l'ennesimo imbroglio perché ha previsto, a differenza dei precedenti,  l'erogazione delle prestazioni sostegno al reddito solo sino al 31 dicembre 2013 lasciando di fatto a metà del guado quei lavoratori che avrebbero avuto la nuova decorrenza nel 2014. Si tratta di una nuova ed inutile complicazione che sta creando disagi e confusione per tutti gli interessati" ha concluso il rappresentante sindacale. 

La questione - L'articolo 12, comma 5-bis, del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha concesso la proroga del sostegno del reddito ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga e cessati dal servizio nel periodo ricompreso tra il 31 ottobre 2008 e il 30 aprile 2010; e ai lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010.

Tali soggetti possono ottenere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per un numero di mensilità pari al periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza, calcolata in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 122 del 2010, e quanto risultante dall'applicazione di tale legge.

In pratica si tratta di un periodo di slittamento della prestazione pensionistica variabile che può passare da 2 a 11 mesi a seconda delle situazioni. In attuazione della disposizione il governo ha pubblicato sino ad oggi tre decreti: il DM 63665 del 2012; il DM 68225/2012 e, infine, il DM 76353/2013. I citati decreti hanno erogato le prestazioni in favore dei soli lavoratori che avrebbero avuto la finestra pensionistica - calcolata con le vecchie regole - entro il 31 dicembre 2013. Si attende dunque la pubblicazione dei decreti che coprano gli anni seguenti.

L'Inps ha stabilito i nuovi valori degli assegni famigliari per il 2014 con la circolare 29/2014. L'importo degli assegni erogati dai comuni in favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate sale di circa l'uno per cento. Relativamente all'anno 2014 l'assegno mensile di maternità è pari a 334,50 euro, quello per il nucleo familiare vale 141 euro; i limiti ISEE, per il diritto alle prestazioni, vengono fissati rispettivamente in euro 35.257, per l'assegno di maternità, e in euro 25.385 per l'assegno al nucleo familiare.

L'assegno familiare - L'assegno familiare spetta ai nuclei famigliari italiani e comunitari su richiesta che deve essere presentata al Comune di residenza. Il trattamento viene concesso dall'ente locale e viene pagato materialmente dall'Inps. Per fruire dell'assegno devono essere soddisfatti due requesiti: nel nucleo familiare devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell' indicatore della situazione economica familiare, cioè l'Ise, non deve superare i 25.384,91 euro (per l'anno 2014). L'importo che viene erogato mensilmente è pari a 141,02 euro e su base annua la prestazione è pari a 1.833,26 euro.

L'assegno di maternita' - L'assegno di maternità viene concesso alle donne cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. Per il 2014 l'assegno è pari a 1.691,05 euro cioè 338,21 euro al mese fruibile per 5 mensilità. Il beneficio va richiesto al Comune di residenza entro sei mesi dall'evento (cioè dalla nascita, dell'affidamento o dall'adozione) e spetta in misura intera qualora la madre non percepisca altre indennità di maternità obbligatoria. In caso contrario la madre ha diritto alla quota differenziale purché il nucleo familiare possegga un ISEE non superiore a 35.256,84 euro.

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