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Entro il prossimo 1° marzo 2014 i lavoratori dovranno presentare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2014.

L'Inps ha comunicato ieri, con il messaggio 2668, le modalità per la presentazione delle domande volte al riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai sensi del decreto legislativo 67 del 2011.

Analogamente a quanto disposto nella 2013, l'Inps rappresenta che entro il 1° marzo 2014 i lavoratori in questione che maturino i requisiti nell'anno 2014, sono tenuti a presentare la domanda.

Requisiti pensionistici per i lavoratori usuranti nel 2014 - Com'e' noto il citato decreto ha previsto requisiti di anzianità e contributivi più favorevoli rispetto alle regole di pensionamento introdotte dal decreto Salva Italia per tutelare proprio tale categoria di soggetti. Requisiti agevolati basati - similmente a quanto accadeva per le vecchie pensioni di anzianità - sul perfezionamento di una minima età anagrafica e contributiva e il contestuale raggiugimento di una quota minima calcolata sommando l'età anagrafica a quella contributiva. Ecco i requisiti validi per il 2014.

In particolare i lavoratori addetti alla cosidetta "linea di catena", i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e i lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 l'anno, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 3 mesi fermo restando il raggiungimento di quota 97,3,  se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 3 mesi fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

I lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 70 l'anno, possono conseguire trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 3 mesi fermo restando il raggiungimento di quota 99,3, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 3 mesi fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.

I lavoratori notturni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 l'anno, possono invece conseguire trattamento pensionistico ove in possesso di una anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 3 mesi e contestuale perfezionamento di quota 98,3, se lavoratori autonomi, di una età minima di 63 anni e 3 mesi e il perfezionamento di quota 99,3.

Restano in vigore le vecchie finestre mobili - L'Inps ricorda anche che i lavoratori in questione sono soggetti alle finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti e 18 mesi per coloro che sono a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Posticipo della decorrenze - Qualora i lavoratori in questione presentino domanda oltre termine del 1° marzo andranno incontro ad un differimento della decorrenza del trattamento pensionistico. In particolare il posticipo sarà pari ad un mese se la domanda viene presentata entro il 1° aprile 2014; di 2 mesi se la domanda viene presentata successivamente al 1° aprile 2014 ma entro il 1° giugno 2014; di 3 mesi se la domanda viene presentata successivamente al 1° giugno 2014.

Scarsi margini di manovra per il nuovo governo sul sistema previdenziale. Anche Renzi dovrà fare i conti con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica e mantenere fermo il punto di equilibrio tra contribuenti e pensionati.

"L'attuale sistema previdenziale non potrà essere stravolto dal nuovo governo". In altri termini sulle pensioni non si tornerà indietro anche se potranno essere inseriti alcuni migliorativi. A ribardirlo è stato ieri il sottosegretario al Welfare Alberto Brambilla che ha difeso il lavoro svolto dalla Fornero. "La riforma ha assicurato un buon punto di equilibrio tenendo in debita considerazione, da un lato le esigenze dovute all'allungamento della vita media e, dall'altra, gli interessi dello Stato che in questo particolare momento storico ha necessità di ridurre la spesa pubblica. Soprattutto quella legata alle prestazioni previdenziali".

Un equilibrio in parte raggiunto con i sacrifici imposti agli italiani dal Dl 201/2011 che infatti, a distanza di due anni dalla sua entrata in vigore, comincia a far sentire i propri effetti sulle casse dello Stato. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Inps nel 2013 sono state liquidate 649.621 nuove pensioni con un calo pari al 43 percento rispetto al 2012. Il numero di prestazioni pensionistiche erogate mensilmente resta tuttavia molto elevato: l'Inps ha stimato in 18 milioni e mezzo il numero di pensionati a cui ogni mese versa l'assegno. Numero ancora fortemente connotato da una componente retributiva (cioè non ancorato ai contributi versati nell'arco della vita lavorativa ma legati all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore). E' questo ciò che mette sotto forte pressione i conti dell'Istituto. Squilibrio che è stato in parte riversato con le ultime manovre a carico degli stessi pensionati. Si pensi ad esempio al mancato adeguamento all'inflazione degli assegni e l'introduzione di prelievi di solidarietà sui trattamenti più elevati.

Tuttavia resta il fatto che almeno 50 per cento della spesa previdenziale va a vantaggio di soggetti che nella loro vita lavorativa non hanno mai versato i contributi necessari. Un regalo che lo Stato ha fatto in un periodo di crescita economica che pesa oggi sulle spalle dei contribuenti. Lo squilibrio si ridurrà certamente nel tempo, mano a mano che gli effetti dell'entrata in vigore del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 si faranno sentire, ma non è detto che sia comunque sostenibile per le casse dello Stato. Soprattutto se l'Italia non uscirà rapidamente dalla crisi economica in cui è caduta che fa calare il gettito contributivo. Insomma un periodo di crisi potrebbe mandare all'aria i conti che sono stati alla base della Riforma Fornero.

Gli esodati bancari chiedono conferma circa il versamento della contribuzione correlata relativa all'incremento della speranza di vita da parte degli istituti di credito, a seguito della pubblicazione del messaggio Inps numero 18488 lo scorso 14 novembre.

Nel messaggio l'Inps aveva comunicato che i periodi di slittamento nella maturazione del requisito pensionistico dovuti agli adeguamenti alla stima di vita (3 mesi dal 2013 ed ulteriori 4 mesi dal 2016), verranno posti a carico delle aziende del credito esodanti anche se ciò comporterà il prolungamento dell'erogazione dell'assegno straordinario oltre il limite di durata massima di 60 mesi.

Il messaggio tuttavia non ha chiarito se le aziende esodanti procederanno anche al versamento della contribuzione correlata per il periodo di adeguamento. Ai sensi fatti dell'articolo 10, comma 10 del DM 158/2000, il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato per l'intero periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto pensione anzianità o vecchiaia. "Pertanto, posto che gli incrementi alla stima di vita Istat hanno comportato un incremento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, tali spostamenti devono essere coperti da contribuzione correlata" si legge in un comunicato diffuso ieri dalla CGIL.

Tra le altre questioni irrisolte gli esodati bancari chiedono agli istituti di credito l'operatività della clausola di garanzia a copertura degli ulteriori periodi di vuoto economico prodotti in seguito all'applicazione della legge 111/2011.

Interessati dal provvedimento 6500 lavoratori licenziati unilateralmente tra il 2009 e il 2011 e 2500 in congedo per assistere parenti disabili.

C'è tempo sino al prossimo 26-27 febbraio per la presentazione delle istanze di accesso alla quarta salvaguardia di cui al decreto legge 102 del 31 agosto 2013. A fissare la scadenza per i 9mila esodati è stato il Ministero del Lavoro con la circolare 44 del 12 novembre 2012 con la quale sono stati diffusi i modelli e le istruzioni operative per inviare l'istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Tenuti all'adempimento sono:

a) i 6.500 lavoratori indicati nell’articolo 11, Dl 102/2013, licenziati per via unilaterale, il cui rapporto di lavoro è terminato entro il 31 dicembre 2011 ma non prima dell’1 gennaio 2009, a condizione che dopo la cessazione non abbiano conseguito un reddito annuo complessivo superiore a 7.500 euro (e non relativo a contratti dipendenti a tempo indeterminato) e che abbiano i requisiti anagrafici e contributivi che in base alle normativa previgente avrebbero dato diritto all’assegno previdenziale entro il 6.1.2015.

b) i 2.500 lavoratori previsti dall’articolo 11 bis Dl 102/2013 che nel 2011 erano in congedo o fruivano di permessi per assistere parenti disabili, purché perfezionino i requisiti utili per conseguimento dell’assegno pensionistico entro il 6.1.2015.

I soggetti in questione devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza anagrafica del lavoratore entro il 26 febbraio 2014 (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 44 del 12 novembre 2013).

Tenuti al medesimo adempimento, ma entro il 27 Febbraio, sono i lavoratori tutelati dall'articolo 2 commi 5 bis e ter del medesimo decreto legge. Si tratta dei lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi delle leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'Istituto dell'esonero dal servizio, nonché i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano stati esonerati dal servizio.

I lavoratori questione per accedere al beneficio devono trovarsi in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo la predetta data a seguito di domanda presentata prima del 4 dicembre 2011.

I soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro il 27 febbraio 2014 (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 44 del 12 novembre 2013).

 Limite di poco superiore a 300mila euro per i titolari di assegni statali che svolgono altre attività o incarichi retribuiti

A partire da quest'anno il tetto agli stipendi d'oro della pubblica amministrazione si fa un pò più severo. La legge di stabilità 2014 l'ha infatti generalizzato applicandolo "a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti di qualsiasi tipo" (articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 147/2013). Sotto il limite rientrano dal 2014 pertanto (oltre agli incarichi con le Authority e i professori universitari) anche i pensionati ancora in attività, per i quali il limite si riferisce alla somma di pensione ed emolumenti aggiuntivi.

Con le norme approvate, le amministrazioni e gli enti pubblici ricompresi nell'elenco Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 non potranno pertanto corrispondere trattamenti economici superiori al trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione ai dipendenti titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni pensionistiche pubbliche (quali in particolare le casse ex Inpdap). In pratica, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di pensione, non potranno percepire una retribuzione annua, sommata al trattamento pensionistico, superiore a circa 300 mila euro annui lordi.

Per la determinazione del limite, la legge di stabilità ricomprende anche i vitalizi derivanti da funzioni pubbliche elettive con la conseguenza che il tetto al trattamento economico dovrà essere rispettato anche dai parlamentari, consiglieri regionali e provinciali e sindaci che abbiano conseguito la pensione. L'efficacia della disposizione viene tuttavia limitata dalla precisazione che vengono fatti salvi i contratti degli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza.

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