Termine di decadenza
I chiarimenti dell'ente di previdenza riguardano in primo luogo i termini per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) connessi all'emergenza epidemiologica dal COVID-19 dopo il DL 52/2020 (ora abrogato in quanto assorbito nel DL 34/2020 a seguito della conversione operata dalla legge 77/2020). A tale riguardo, come il noto, i termini individuati dal legislatore sono i seguenti: a) se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 il termine di decadenza è fissato al 15 luglio 2020; b) se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio tra il 1° maggio ed il 31 maggio 2020, il termine di decadenza è fissato al 17 luglio 2020; se la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa ha avuto inizio dal 1° giugno in poi, il termine di decadenza è fissato alla fine del mese successivo (es. 31 luglio per gli eventi di giugno; 31 agosto per gli eventi di luglio e così via).
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
L'Inps spiega, a seguito di un confronto con il Ministero del Lavoro, che nel caso di trattamenti che scavallano la durata di un mese la decadenza riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto. Ad esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda entro il 30 settembre 2020.
Cassa in deroga
Con esclusivo riferimento alla CIGD, come noto, l’articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall’articolo 71 del menzionato decreto-legge n. 34/2020 ha stabilito la competenza dell'Inps nell'autorizzazione delle domande riferite ai periodi successivi alle prime nove settimane (cioè le cinque settimane da fruirsi entro il 31 agosto). Posto che è in corso registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato l'Inps spiega che, a seguito di un orientamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i datori di lavoro avranno più tempo per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio: in luogo del termine decadenziale del 17 luglio i datori di lavoro potranno presentare la domanda all'Inps entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato decreto interministeriale.
Imprese plurilocalizzate
Termini più favorevoli anche per la presentazione delle istanze di CIGD relative alle imprese plurilocazzate, cioè con unità produttive situate in 5 o più regioni e del (nuovo) trattamento di CIGD per gli sportivi professionisti: in luogo del precedente termine dell'8 agosto, stabilito dall'ente di previdenza con il messaggio numero 2856/2020, i datori di lavoro avranno tempo sino al 23 agosto (cioè sino a 30 giorni dalla disponibilità dell'applicativo Inps atteso per il 24 luglio) per l'inoltro delle domande riferite ai trattamenti di CIGD il cui inizio di sospensione/riduzione dell'attività sia anteriore al 1° luglio 2020.
Documenti: Messaggio Inps 2901/2020