sono un ex dipendente del settore privato.  sono attualmente in mobilità ordinaria e la mia situazione è la seguente:  ho 58 anni e 5 mesi e ho maturato 39 anni di contributi al 23/09/2012.  -nel giugno 2011 ho perso il lavoro in quanto la cartiera dove  lavoravo ha chiuso definitivamente
-sono stato collocato in cassa integrazione in deroga dal 19/06/2011 al 31/12/2011
-il 6/12/2011 e' stato firmato in sede provinciale un accordo di mobilita'
-sono stato licenziato il 31/12/2011
-da gennaio 2012 sono in mobilità per 3 anni.
con le vecchie regole avrei maturato il diritto alla pensione a dicembre 2014.
ora¸vorrei conoscere la mia situazione:
-posso essere considerato un salvaguardato nei 120.000 attualmente previsti dal governo?
-se no¸ rientro almeno nei 390.000 «esodati» denunciati dal dott.mastropasqua e in attesa di una destinazione? Fulvio

Dai dati forniti emerge che il suo accordo non è stato stipuato presso la sede governativa e dunque non può considerarsi attualmente incluso tra i 120 mila lavoratori salvaguardati dal Governo. E' possibile tuttavia che la legge di stabilità ammetta un ulteriore numero di lavoratori e renda così possibile la sua inclusione. E' necessario seguire l'evoluzione della disciplina nei prossimi mesi.


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Sono nato a Giugno 1956, lavoro ininterrottamente da Febbraio 1976 e sono iscritto alle liste  di mobilita' (ho diritto a 3 anni) da Aprile 2010 con accordo aziendale siglato al ministero,  da Aprile 2010 ho sospeso la mia mobilita', acquisita con questo accordo, in quanto ho svolto attivita' lavorativa a tempo determinato.
Attualmente ho 36 anni e 1/2 di contribuzione piu' 3 anni di mobilita' ancora sospesa,  ho in scadenza un contratto a fine di questo anno e dovrei iniziare un altro contratto a tempo
determinato di almeno 6 mesi con un'altra azienda in modo da raggiungere la contribuzione totale  (compresa la mobilita' sospesa) di 40 anni (2080 settimane).
Vorrei sapere innanzitutto se appartengo alla categoria degli esodati in quanto la sospensione della mobilita' ho capito che e' considerata "neutra" dall' INPS, ovvero che sposta i termini  della fruibilita' della stessa.
Seconda cosa vorrei conferma del fatto che se il prossimo contratto tiene sospesa la mobilita' oltre il terzo anno,  non perdo il diritto alla mobilita' e la stessa semplicemente non viene piu' posticipata ma erosa nella durata. Daniele

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato ancorchè di durata maggiore rispetto alla durata della mobilità non è causa di decadenza delle liste di mobilità bensì comporta una semplice erosione del periodo di fruibilità della prestazione. 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7 della legge 223/1991 e della Circolare Inps numero 67 del 14 Aprile 2011 i lavoratori in mobilità possono intraprendere attività di lavoro determinato ottenendo in tal modo la "sospensione" della mobilità e la sua conseguente proroga per un periodo che non può essere superiore alla durata della mobilità stessa. In altri termini le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno  slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

Nel caso di specie presupponendo una durata originaria della mobilità pari a 36 mesi e la durata contratti a tempo determinato pari a 38 mesi - 1° contratto 32 mesi (Aprile 2010/Dicembre 2012; 2° Contratto 6 mesi (1° Gennaio 2013/Giugno 2013) - , il lavoratore potrà usufruire complessivamente di 34 mesi di mobilità e non più 36 in quanto la durata dei contratti di lavoro ha prodotto 2 mesi di eccedenza. La proroga dunque produrrà un allungamento del termine della mobilità sino ad Aprile 2016. 

Circa il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento vale la regola generale che possono fare salva la vecchia disciplina quei lavoratori che maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità (ordinaria) ai sensi dell'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 e del decreto interministeriale fornero firmato lo scorso 1° Giugno. Nel caso di specie è dunque necessario maturare i 40 anni di contributi entro il termine della prestazione di mobilità.

Tuttavia il messaggio Inps numero 13343 del 9 agosto 2012 ha precisato che "il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”.

Nel caso di specie dunque le sospensioni della mobilità intercorrenti tra il 24 luglio 2012  e il 1° Giugno 2013 non sono considerate rilevanti. Si tratta di un periodo pari a circa 10 mesi e di conseguenza il termine entro il quale i 40 anni di contributi devono essere perfezionati ai fini della potenziale inclusione nella salvaguardia non sarà piu' Aprile 2016 bensì Giugno 2015.

 


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Sono un ex bancario nato il 6 dicembre 1956 e ho lavorato dall' agosto 1973  in una fabbrica e poi entrato in banca, Banco di Sicilia nel giugno del 1979 fino  al 31.12.2009.  Ho aderito al fondo di solidarietà per il sostegno del reddito e occupazione  ecc..ecc... e dai calcoli fatti nel 2007 maturerò i 40 anni di contributi il  25.08.2013 e l'accesso alla pensione era prevista per il 2014.  In pratica ho lavorato continuamente dall'agosto 1973 al dicembre 2009.  Sono andato in esodo dal 1 gennaio 2010 .  Ho una lettera dell'inps datata 29 marzo 2010 dove mi si dice che con decorrenza 1.01.2010 mi viene riconosciuto l'assegno mensile  previsto e che mensilmente mi perviene e la corresponsione di questo  importo cesserà il 1.01.2014 per maturazione diritto di pensione.  Nel frattempo mi vengono anche versati i contributi inps in modo da  arrivare ai 40 anni previsti.  Alla luce del nuovo decreto come sono combinato?? Claudio

Si conferma il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto legge numero 201 del 6 Dicembre 2011 e del decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno per essere incluso tra coloro che possono mantenere le previgenti regole di pensionamento. Con la maturazione dei 40 anni di contributi nell'agosto del 2013 la pensione decorrerà dal mese di Novembre 2014 (per effetto delle finestre mobili). La conferma dell'inclusione dovrà essere fornita dall'Inps nei prossimi tempi sulla base di una graduatoria in corso di elaborazione dall'istituto.  


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Sono nato il 10/03/53 ,ho iniziato a lavorare per una azienda farmaceutica come informatore medico scientifico a settembre 1981, ho già riscattato 4 anni di laurea +1anno di servizio militare. Il 31/10/2011 sono stato licenziato e messo in mobilità in seguito ad accordi tra azienda e sindacati per riduzione del personale,la mobilità ,scade a ottobre 2015. Secondo i miei calcoli dovrei maturare i requisiti a marzo 2014 +3mesi per aumento della aspettativa di vita + 12 mesi, dovrei quindi andare in pensione a luglio del 2015 .. È tutto giusto?? Luciano

Immaginando che abbia 36 anni di contributi al Settembre 2012 il calcolo è corretto. Dal 2013 la vecchia disciplina prevedeva infatti lo scatto per la pensione di anzianità di quota 97 (con un minimo di età anagrafica pari a 61 anni e 35 anni di contributi) e il primo adeguamento alla stima di vita istat pari a 3 mesi. 


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Sono un ex dipendente della Telecom posto in mobilità in data 31/12/2011 con un accordo tra l'Azienda e lo Stato (Ministro Sacconi) e i Sindacati. Ho ricevuto il mancato preavviso fino al 29 Aprile 2012 di conseguenza l'indinnità di mobilità mi è stata concessa dal 7 maggio 2012 con scadenza, per le Aziende del Sud, ad aprile 2016 (48 mesi). La mia finestra si apre il 28 febbraio 2015 (40 anni di contributi) dentro il periodo di mobilità. La pensione dovrebbe essere corrisposta dal 01/06/2016, vorrei sapere se rientro nel decreto dei 55.000 per ricevere regolarmente la pensione a giugno 2016. Sono nato il 26 gennaio 1955. Fulvio

Si deduce che l'accordo sia stato stipulato presso la sede di governo. Per tale ragione ritengo che sia in possesso dei requisiti per essere incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012. 


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E' possibile sapere cosa sta succedendo in parlamento con gli esodati? Su varie fonti online leggo che è stato approvato un nuovo emendamento per noi esodati. Cosa prevede? Ci sono speranze per un lavoratore del 1956 licenziato in tronco dal proprio datore nel 2011? Carmelo

Le modifiche proposte con l'emendamento nella legge di stabilità per i lavoratori esodati sono molteplici. Le linee guida ispiratrici del provvedimento sono sinteticamente riassumibili nel seguente modo:

Lavoratori in mobilità - L'emendamento intende tutelare anche i lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro 24 mesi dalla scadenza della mobilità (oggi la potenziale tutela è concessa solo a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine della mobilità). Si vorrebbero inoltre eliminare quei paletti creati con il Dl 201/2011, il Decreto del 1° Giugno e il Dl 95/2012. In pratica quelli della cessazione entro il 4.12.2011 e degli accordi in sede governativa.

In linea generale si deduce che la salvaguardia sia estesa a tutti coloro che entro il 31.12.2011 avevano stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali che maturino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dal termine della mobilità.

Fondi di solidarietà - Qui si vorrebbe assicurare il mantenimento delle vecchie norme anche a coloro per i quali non siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione della prestazione straordinaria di solidarietà. Vegono poi precisate alcune regole che consentano la permanenza a carico del fondo di solidarietà sino alla data di effettiva percezione della pensione in modo da evitare periodi di vuoto economico.

Prosecutori Volontari - Per questa categoria sarebbero travolti quei paletti della necessità di non essere rioccupati successivamente all'autorizzazione e della presenza di un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011. Viene inserito tuttavia che i lavoratori in questione debbano aver compiuto 60 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2012 oppure 61 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2013. 

Cessati dal servizio - Qui si interverrebbe sull'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Sarebbe estesa la tutela anche ai lavoratori il cui rapporto di impiego non sia risolto con accordo con il datore di lavoro (es. licenziamento). Si interviene sul termine decorrenza sostituendolo con "maturazione" con la conseguenza che si tutelerebbero i lavoratori che maturano il requisito per la pensione entro il 6.12.2013. Si elimina inoltre il riferimento della necessaria non rioccupazione successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Fermo restando il problema delle risorse economiche il provvedimento sembra poco coordinato con l'intero complesso normativo che si è stratificato in questi mesi.

In basso il testo dell'emendamento sugli esodati nella legge di stabilita' (vedi art. 8)

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