sono stato posto in mobilita' la cessazione del servizio(preavviso pagato di 4 mesi) e' stata il 31/10/2011 in base ad accordi sindacali tra l'azienda e i sindacati ; l'intesa era di essere accompagnato alla pensione con la legge Prodi-Damiano. Al termine della mobilita' nel marzo 2015 avro' 61 anni e 39 anni circa di contributi ma causa i tre mesi di aspettativa di vita non raggiungo i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione con la legge previdenziale pre-Fornero. Ad Agosto mi sono recato all'Inps forte del messaggio Inps 13343 all.4 punto F (vedi allegato) in cui estrapolo : "Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che con specifici interventi detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia" L'impiegato Inps non mi ha inserito nella lista dei salvaguardati nonostante le mie insistenze motivando che non sapeva quali fossero gli "specifici interventi" che avrebbe attuato il governo e che dovevo aspettare il decreto dei 55000 esodati. Bene mi sono detto aspettero' quest'altro decreto ....peccato che oggi ho letto il testo dei 55000 e per la tipologia dei lavoratori che non raggiungono i requisiti causa l'aspettativa di vita non viene menzionato nulla.
In compenso a novembre mi sono trovato sul mio fascicolo previdenziale Inps nella sezione salvaguardati : salvaguardia lavoratori cessati per Accordi Individuali/Collettivi Automatica (AIA) - da verificare e mi dicono di compilare istanza tipo g ed h.
Le domande che le pongo sono :
a) perche' l'inps non applica il messaggio 13343 ?
b) puo' l'inps mettermi in una tipologia di lavoratori (h) se sono in mobilita' ordinaria? Giuseppe

Effettivamente gli "specifici interventi" indicati nel messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 non sono stati ancora resi noti. Questi interventi dovranno interessare i lavoratori in mobilità ordinaria, cessati entro il 31.12.2011 che per effetto dell'applicazione dell'aspettativa di vita sarebbero esclusi dalla salvaguardia. Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti ai lavoratori in questione potrebbe pertanto non essere riconosciuta l'ammissione alla salvaguardia. Ritengo inoltre che tali interventi non debbano essere per forza predisposti nel 2° Decreto sui salvaguardati non essendoci alcun richiamo testuale in tal senso.

Quanto al secondo quesito il comportamento non è usuale. Consiglio pertanto di rivolgersi quanto prima ad un patronato per una puntuale verifica della situazione.

Sulla questione "esodati" c'è ormai un palese ritardo delle istituzioni preposte che non hanno ben compreso i numeri della vicenda. Basti pensare che dopo quasi un anno anche i piu' fortunati, coloro inseriti nel 1° gruppo di 65mila persone che hanno ricevuto la lettera inps, non hanno ancora avuto modo di accedere alla pensione.


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Sono stato collocato in mobilità con cessazione dell'attività lavorativa dal 1° Settembre 2012 sulla base di accordi siglati fuori dalla sede governativa il 30.11.2011. Ho verificato sul Vostro utile programma se sono salvaguardato e ho avuto purtroppo conferma che allo stato attuale non sono tra coloro che possono andare in pensione con le vecchie regole. Mi chiedo: con la legge di stabilità mi cambia qualcosa per la mia posizione? E' possibile che questo vincolo della sede governativa mi faccia restare quasi 6 anni senza reddito nè pensione? Alfredo

Al momento la situazione è quella correttamente descritta dal lettore. Nel suo caso il vincolo della sede governativa, imposto con il Dl 95/2012, non consente l'accesso alla salvaguardia. Il vincolo si appresta tuttavia ad essere rimosso nella legge di stabilità che sta iniziando il suo iter in Parlamento. Ciò consentirebbe la fruizione della salvaguardia. L'emendamento presentato dispone infatti:

"Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. e successive modificazioni si applicano , ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater , anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31  dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7. commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991. n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione mero il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 dei 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500.
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni. dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito  annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500:2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni. dalla legge n. 214  del 2011;
d)  ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2011.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e all'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012."


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in mobilità dal 1.2.2010 con pensione al 1.1.2013 prima della riforma Fornero,  uscito dal lavoro per accordo aziendale  nato il 11.11.1956 . Contributi al 31.8.2012 n.2092 sono, sarò salvaguardato ? Bruno

Sì, è in possesso dei requisiti per esserlo in quanto ha maturato i requisiti per la pensione (2080 settimane) entro la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.  La pensione decorrerà 13 mesi dalla data di perfezionamento del requisito contributivo.


sono nato il 7.1.53; dal 1° luglio 2010 sono stato autorizzato alla prosecuzione volontaria dei contributi senza interruzioni e senza riprese di servizio, maturando al 21 marzo 2013 un totale di 40 anni di contributi con 60 anni di età anagrafica. Posso sapere se sono un salvaguardato in base ai due decreti estivi in materia e quando percepirò la pensione? Antonio

La risposta è positiva. In base all'articolo 22, comma 1 del Dl 95/2012 vengono infatti tutelati i prosecutori volontari che maturino la decorrenza della pensione entro il 6 Dicembre 2014. Nel suo caso avendo maturato i 40 anni di contributi nel marzo del 2013 la pensione decorrerà dal 1° Giugno 2014 entro la deadline consentita.


Salve,sono nato il 25/04/1952 e sono in mobilità ordinaria dal 07/01/2010 accordo firmato all'Unione Industriale, ai sensi degli Artt. 4 e 24 della legge 223/91 per un periodo di 36 mesi. Nel mese di Aprile 2012 ho maturato 37 anni di contributi e 60 anni di età. Al momento dell'accordo mi è stato riferito che sarei andato in pensione il 01/01/2013,ma poi con la normativa Tremonti del 2010 (meccanismo delle finestre) la finestra di attesa è stata spostata al 01/05/2013. Adesso,con la riforma Fornero,sono un soggetto salvaguardato oppure no? Visto che più volte mi sono recato allo sportello INPS,ma non mi hanno saputo dare risposta. S’è possibile, sapere la data giusta decorrenza pensione, visto che il 31/12/2012 finisce il periodo di mobilità.  Ringrazio anticipatamente. Angelo

Sì, è in possesso dei requisiti per esserlo. Ciò in quanto ha maturato i requisiti nel Aprile 2012 con il perfezionamento di quota 96. Si conferma in tal caso la decorrenza della pensione dal mese di Maggio 2013.


Sono un dipendente metameccanico (Irisbus), sono nato il 6/01/1956 ed ho smesso di lavorare il 31/12/2011 per chiusura dello stabilimento. Attualmente sono in CIGS e lo sarò fino al 31/12/2013, dopo di che scatterà la mobilità per 4 anni, fino al 31/12/2017.
Fino al 31/12/2011 ho maturato 1775 settimane di contribuzione, pari a 34 anni + 7 settimane.
Se avessi continuato a lavorare, con la normativa Fornero, sarei andato in pensione nell’aprile del 2021 (65 anni) - pensione anticipata - ma data la situazione in cui mi trovo, resterò senza nessun tipo di sussidio dal 1° gennaio 2018 fino al giugno 2023 (67 anni) in quanto andrei in pensione, non più con il sistema anticipato, ma con quello di vecchiaia. Cosa senza dubbio deprecabile!!
Secondo lei è possibile che il mio caso possa essere contemplato rispetto alla iniziativa governativa “esodati”, allo scopo di poter usufruire della normativa previdenziale previgente che consente la maturazione dei requisiti pensionistici, nel periodo in cui sono in mobilità, con il sistema delle quote o di anzianità (61-62 anni)? Pasqualino

Dai dati forniti è già in possesso dei requisiti per il mantenimento delle vecchie regole pensionistiche rientrando nella disposizione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto 2012. Immaginando infatti una regolarità contributiva dal 31.12.2011 al 31.12.2017 (con contribuzione figurativa) maturerebbe i requisiti nell'Agosto 2017 (entro la scadenza della mobilità) con il perfezionamento di quota 97,7 e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica. La pensione decorrebbe dal mese di Settembre 2018.


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E' di poche ore fa la notizia dell'avvenuto accordo sull'emendamento da apportare alla Legge di Stabilità 2013 finalizzato alla soluzione del problema degli esodati. In sintesi, si fa affidamento, se ho capito bene, su un fondo di 100 milioni di euro e sulle economie che si conseguirebbero sulle risorse stanziate per salvaguardare i primi 120 mila lavoratori. Questo è riferito all'anno 2013. Per gli anni successivi poi si adotteranno i provvedimenti necessari tali che nessun esodato resti fuori dalla salvqaguardia.Ebbene, io sono una lavoratrice esodata ex ENEL, cessata il 31/12/2010, che dovrebbe ricevere la prima rata di pensione l'1/7/2013, avendo compiuto 60 anni di età a giugno 2012. La mia domanda di accesso ai benefici previsti dal decreto Milleproroghe è stata accolta dalla Commissione istituita presso la DTL della mia provincia. A questo punto io mi chiedo e chiedo, che cosa succederà se il monitoraggio che l'INPS farà dopo il 21 novembre prossimo(termine di scadenza del primo decreto Fornero) registrerà(come è prevedibile) un numero di cessati dal servizio, alla cui categoria appartengo, di gran lunga superiore ai 6.890 previsti dal decreto? La salvaguardia che viene politicamente indicata come obiettivo raggiunto, interesserà anche i lavoratori in esubero? Tina

Vista la rapidita' con la quale gli emendamenti alla legge di stabilità sono mutati nel corso delle ultime settimane, è preferibile attendere l'approvazione definitiva della legge prima di commentare le misure in favore dei cd. lavoratori esodati.

In generale l'Inps - come ribadito nel messaggio numero 13343 del 9 Agosto - ordinerà il numero degli aventi diritto alla salvaguardia - pari a 6.890 nel caso di specie (cioè lavoratori cessati a seguito di accordo con il datore) - sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Evidentemente, nell'ipotesi in cui il governo avesse fatto male i calcoli con la conseguenza che la salvaguardia risultasse incapiente ad accogliere tutte le domande degli aventi diritto, i lavoratori in "soprannumero" non potranno accedere al beneficio.

 


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Sottopongo la problematica che sta attanagliando mio marito. E' nato il 25.04.1952. Il 11/11/1974 è stato assunto dall'ex Banco di Roma, oggi Unicredit, dove ha prestato servizio fino al 31.12.2008. Dal 1/1/2009 è iscritto al "f.do di solidarietà di settore" previo accordo stipulato il 3/8/2007. INPS-Roma, con sua nota del 27/3/2009 comunicava liquidazione mensile di assegno straordinario per il sostegno al reddito con cessazione di tale corresponsione dal 1/1/2013, data entro la quale avrebbe maturato i requisiti per la pensione. In data 30/7/2012 l'INPS di Campobasso informava:"lei risulta tra i possibili beneficiari della recente normativa dei lavoratori salvaguardati". Approssimandosi la scadenza (31/12/2012) della liquidazione dell'assegno di sostegno e la data per poter fare domanda di pensione, stamane si è recato all'INPS di Campobasso e il responsabile preposto gli ha riferito che sono ancora in attesa di disposizioni. Considerato che gli assegni straordinari per il sostegno al reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi (art.5 comma 3 D.M. 28/4/2000 n.158) e tenuto conto che mio marito, fino al 31/12 p.v. ne avrà beneficiato per 48 mesi, gentilmente, Chiedo:
- il 1/1/2013 avrà i requisiti per la pensione? Quindi potrà inoltrare la relativa domanda?
- dovrà fare domanda al Fondo per chiedere la proroga per altri 12 mesi della liquidazione dell'assegno straordinario? Anna

Si conferma il possesso dei requisiti per il mantenimento delle regole di pensionamento vigenti al 6 Dicembre 2011 (art. 24, comma 14, lettera c) del Decreto legge numero  201 del 6 Dicembre 2011). In questo caso la data di effettiva percezione del primo rateo verrà tuttavia ad essere spostata in avanti di alcuni mesi rispetto a quanto originariamente previsto (1.1.2013), questo per effetto dell'applicazione del nuovo regime di decorrenza in vigore dal 1.1.2011 (le cd. finestre mobili).

La conferma definitiva di poter accedere con le vecchie regole e le modalità di inoltro delle relative domande dovranno essere comunicate dall'Inps sulla base di una graduatoria in corso di formazione dall'istituto.

Quanto al secondo quesito si ricorda che il marito può ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del decreto legge numero 78 del 31 Maggio 2010 convertito con legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni. La proroga coprirà le mensilità di slittamento tra la finestra originaria del 1.1.2013 (data in cui cessa l'assistenza del Fondo di Solidarietà di settore) e quella nuova come determinata dalle cd. finestre mobili (cioè 12 mesi di posticipo rispetto alla data in cui si perfezionano i requisiti per la pensione). Per l'assistenza tecnica per accedere a questo beneficio si consiglia di rivolgersi ad un patronato.


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Esodati, lavoratori in mobilta'

Lunedì, 12 Novembre 2012

sono dipendente telecom italia e sono stata contattata per la mobilità in base all'accordo del 4 agosto 2010 c/o il ministero dello sviluppo economico con i sindacati e sottoscritta dal ministro del lavoro e dal vice ministro dello sviluppo economico. Sono nata a settembre del 1954. Con le vecchie regole avrei maturato il diritto alla pensione il 2 marzo 2015 e questa avrebbe avuto decorrenza effettiva dal 1 aprile 2016. Ora sono stata contattata per firmare la mobilità dicono con le vecchie regole e dovrei perfezionare il tutto entro il 31 dicembre 2012. Chiedo se la cosa è fattibile ovvero se potrò rientrare tra coloro che potranno percepire la pensione con le vecchie regole. Carla

Da quanto riporta si presume che l'accordo è stato firmato presso la sede governativa e che i requisiti per la pensione sarebbero maturati entro il termine della mobilità. Ciò consente potenzialmente di fare salve le previgenti regole di pensionamento ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 che ha esteso la salvaguardia ad ulteriori 55 mila lavoratori.


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