Salve dottore, le pongo il mio interrogativo; ho 54 anni, ho lavorato dal novembre 1973 al settembre 2008, poi in CIG ( salvo qualche periodo di lavoro) fino al dicembre 2011, e dal 31 dicembre2011 licenziato e messo successivamente in lista di mobilità, pensa che potrò far parte dei prossimi 55000 salvaguardati o no? Orazio

Se gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali sono stati assunti presso la sede di governo può  rientrare tra i 55 mila salvaguardati di cui all'articolo 22 del Dl 95/2012. Si dà per scontato che si raggiungano i 40 anni di contribuzione entro la fine dell'indenità di mobilità.


Buonasera proprio oggi è arrivata dal DTL di roma la risposta della lettera che ho spedito il 14 9 2011 e nella mail in allegato c'è scritto " DECIDE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA IN PREMESSA PRESENTATA DAL SIG." Scusi l'ignoranza, vorrei sapere se rientro nei 65000 o no se invece è si come mi devo comportare. Roberto

Ha concluso tutti i passi necessari. Deve attendere il completamento della graduatoria dei 65mila da parte dell'Inps per conoscere se sarà incluso effettivamente tra coloro che accederanno alla pensione con le previgenti regole. Al momento non è possibile sapere se è o meno incluso nella graduatoria in quanto l'istituto non ha fornito comunicazioni al riguardo.


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Sono un dipendente Scuola, ho un quesito da porre relativamente ai requisiti per maturare il diritto ad andare in pensione dal 1 settembre 2013 (inizio anno scolastico). Occorre aver maturato una anzianità contributiva di 42 anni + 1 mese al 31/12/2012 in quanto  con la nuova norma sono sono più previste le quote giusto? Ringraziando anticipatamente porgo distinti saluti Federico

E' corretto. La nuova disciplina (art. 24, comma 10 del Dl 201/2011) richiede il perfezionamento di un maturato contributivo pari a 42 anni e 1 mese per il 2012, 42 anni e 4 mesi per il 2013 e 42 anni e 5 mesi dal 2014 per la pensione anticipata. Per le donne questi requisiti sono di un anno inferiori. La vecchia disciplina delle quote (96, 97) valida per le pensioni di anzianità è stata abolita dal 1.1.2012.  


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Buon giorno, ho sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (art 2113 co.IV c.c. nel testo modificato dall'art 6 della legge 11 agosto 1973 n.533; art 411 co. III e successive modifiche) tra me, l'azienda e i sindacati il giorno 14/01/2011 a seguito attivazione, il 16/11/10, da parte dell'azienda di procedura di riduzione del personale ai sensi della legge 223/1991 conclusasi con relativo verbale di accordo del 23/12/2010. Dopo i 4 mesi di preavviso sono stato messo in mobilià ordinaria a partire dal 28/05/2011 e per i prossimi 36 mesi. Alla fine di questo mese (Novembre 2012) avrò accumulato 2081 settimane di contributi (compresi quelli figurativi). Ho ricevuto la lettera dall' INPS la quale dice che rientro nei "salvaguardati". Mi sono recato alla sede INPS di competenza la quale mi ha rilasciato una dichiarazione che, a raggiungimento di 2080 settimane al 30/11/2012, avrò i requisiti per la pensione ma per effetto della finestra la percepirò a partire dal 1° gennaio 2014. La mia domanda è: devo proporre istanza al DTL per essere certo di avere la pensione o aspettare e basta?  William

Le indicazioni Inps sono corrette. La pensione nel suo caso decorrerà dopo 13 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito contributivo. L'istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro è richiesta solo per 3 delle 7 categorie di lavoratori salvaguardati. In particolare si tratta dei lavoratori cessati a seguito di accordo con il datore di lavoro, dagli esonerati dal servizio e da coloro in congedo per assistere figli con gravi disabilità ai sensi del decreto interministeriale fornero dello scorso 1° Giugno. Nel caso di specie - essendo un lavoratore in mobilità ordinaria - non è soggetto a questo onere. Peraltro il termine per la presentazione dell'istanza è spirato il 21 Novembre.

 


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Salve sono un ex dipendente Ansaldobreda andato in mobilità per 48 mesi a maggio 2012, per un accordo stipulato in sede govenativa entro il 31 dicembre 2011. Volevo sapere se l'ultimo emendamento su gli esodati, inserito nella legge di stabilità, vada a modificare il decreto dei 55 mila.
Chiedo questo perchè nell'ultimo emendamento approvato alla camera tutela tra l'altro solo quelli che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2014. Visto che io i requisiti dei 40 anni li raggiungerò a giugno 2015 e quindi durante il periodo di mobilità, mi posso ritenere sempre un soggetto salvaguardato oppure no.
la ringrazio in anticipo per la disponibilità. Desio

La risposta è positiva in quanto le precedenti norme non vengono abrogate dalla nuova disposizione. L'emendamento dispone bensì una estensione della tutela per comprendere ulteriori lavoratori che ad oggi sarebbero risultati esclusi dalla salvaguardia per un effetto incrociato di paletti e condizioni. In particolare la proposta contenuta nella legge di stabilità comporterà la tutela anche dei lavoratori in mobilità (ordinaria o in deroga) per effetto di accordi collettivi stipulati (anche in sede non governativa) entro il 31.12.2011 che abbiano cessato l'attività lavorativa entro il 30.9.2012 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione della mobilità (ordinaria o in deroga) oppure in ogni caso entro il 31.12.2014. 

In sintesi la nuova disposizione ammetterà alla tutela anche i lavoratori in mobilità in deroga ed eliminerà il paletto della necessità di un accordo in sede governativa come precedentemente richiesto dall'articolo 22 del Dl 95/2012.


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Sono nato il 27 Ottobre 1949 e, dal 20 Novembre 1978 sono entrato nell’allora Cassa di Risparmio di Roma, oggi accorpata in UNICREDIT dopo vari fusioni succedutesi nel corso degli anni. Non avendo, per contingenti problemi familiari, mai riscattato la laurea in Ingegneria Elettrotecnica , avrei maturato il diritto alla pensione in data 27/11/2013, a 64 anni di età ( con finestra = 99, secondo le regole ante-Fornero).
Ho sottoscritto l’accordo per l’esodo agevolato al raggiungimento della prima finestra utile noto in UNICREDIT come Prot. 18/10/2010 in quanto, nella mia situazione, risultava conveniente.
L’Azienda ha unilateralmente modificato l’accordo modificando la finestra di uscita dal 01/12/2013, come era originariamente, al 01/11/2013 ( anticipo di un mese, con il rischio, tra l’altro, di non maturare più il previsto premio per il raggiungimento del 35° anno di banca).
Quello che chiedo è se, in tali condizioni, potrò essere, o meno, inserito nelle liste di salvaguardia dell’INPS. Edmondo

La risposta è positiva. L'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 e il decreto interministeriale fornero firmato lo scorso 1° Giugno includono tra i salvaguardati i titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011 a condizione che ciò derivi dall'esecuzione di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 e che l’accesso alla prestazione risulti autorizzato dall’INPS.

In questo caso - come precisato dal messaggio inps 13343/2012 - gli interessati rimangono tuttavia a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età indipendentemente dal fatto che il soggetto maturi i requisiti per accedere al pensionamento da data anteriore e/o che ciò comporti una permanenza nel Fondo oltre il periodo massimo consentito (di regola 5 anni).

In definitiva può essere incluso tra i 120 mila soggetti che possono mantenere le vecchie regole. In tal caso continuerà a maturerare il diritto nel novembre 2013 con decorrenza dal Dicembre 2014.


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sono un esodato in mobilità in base a un accordo firmato dall'azienda (gruppo finmeccanica) in sede governativa il 30marzo 2010 io sono uscito il 30maggio2012 con 4anni di mobiltà essendo operativo a napoli,al momento dell'uscita dal lavoro avevo maturato 36anni di contributi e sono nato nel 1957,pensa che io abbia i requisiti per entrare nei 55000 come mi è stato pronosticato. Nedo 

La risposta è positiva in quanto si ritiene che maturi il requisito contributivo dei 40 anni entro il termine dell'indennità di mobilità e che rispetti quindi i requisiti indicati nell'articolo 22, comma 1 del Dl 95/2012. 


Sono nato il 21/10/56 ho iniziato lavorare maggio 1972 , sono andato in mobilità il 12/02/2010 con accordo aziendale e sindacale,finisco la mobilità il 12/02/2013 ho maturato 40 anni in giugno di quest'anno . quando potrò andare in pensione ? Marino

Risulta potenzialmente salvaguardato dalla Riforma Fornero. Se ha raggiunto i 40 anni nel giugno 2012 e l'Inps confermerà il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento riceverà il primo rateo dal mese di Agosto 2013.


Data di nascita 06/03/1953
Lavoro dal 07/09/1971 al 29/04/2010 stessa azienda Dal 29/04/2010 in mobilità con accordo sindacale per accedere alla pensione con data  01/01/2012.
Nel periodo di mobilità è subentrato il decreto Sacconi/Tremonti che ha salvaguardato solo 10.000 persone. Io non sono rientrata tra questi.La mia domanda di pensione è stata infatti rifiutata.  In sintesi ho subito una perdita di 8 mesi di pensione rispetto a quanto previsto dagli accordi aziendali e sindacali al momento della concretizzazione dell'accordo. 
Mi sono rivolta ai patronati per sapere se ho una qualche possibilità di ricorrere per recuperare quanto stabilito negli accordi ma non ho ricevuto risposte adeguate
Non è previsto che quanto stabilito al lmomento della risoluzione del rapporto di lavoro venga poi mantenuto? Gli accordi sono stati firmati presso l'associazione indutrali e il sindacato, se avessi saputo che le condizioni fossero cambiate non avrei preso tale decisione. Maddalena

 Il messaggio inps numero 20062 del 2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore in graduatoria utile per beneficiare del regime delle vecchie decorrenze pensionistiche (vigenti sino al 31.12.2010) di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (i 10 mila salvaguardati) ha risolto il rapporto entro il 30 Ottobre 2008. Nel suo caso, dato che la risoluzione è successiva alla predetta data, non ha potuto mantenere le vecchie regole. La conseguenza, come si intuisce, è che la data di effettiva percezione del primo rateo di pensione viene ad essere spostata (finestra mobile). 

Il governo Berlusconi ha tuttavia previsto un meccanismo compensativo consistente nella proroga dell'ammortizzatore sociale fino alle nuove decorrenze di cui potrebbe probabilmente beneficiare (articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010). Interessati ala proroga sono infatti (anche) i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi sindacali anteriori al 30 Aprile 2010 che abbiano risolto il rapporto di lavoro dal 1° Novembre 2008 a condizione che i lavoratori in questione presentino domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010 (cfr: messaggio inps 1648/2012). Il governo, in attuazione del citato articolo, ha attualmente provveduto alla pubblicazione di due decreti interministeriali (il DM 63655 del 5 Gennaio 2012 e il DM 68225 del 2 Ottobre 2012) per gli anni 2011 e 2012.

Se si trova in questa situazione la sede Inps di zona dovrebbe provvedere alla liquidazione della pensione unitamente alle mensilità arretrate spettanti ai sensi del citato articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010. Si consiglia pertanto di approfondire la situazione presso un patronato di fiducia.


Egr. Dott. Rossini, nel ringraziarla per la preziosa assistenza fornitami in quest'anno da esodato (Sacconi - Fondo Esuberi Bancari) la volevo informare, anche per rassicurare i 3.494 che nel 2012 si sono trovati nella mia stessa spiacevole situazione, che la Sede Provinciale dell'INPS mi ha comunicato, alla definitiva chiusura della famigerata "finestra mobile", l'avvenuta liquidazione della pensione unitamente anche agli arretrati spettantemi in esecuzione al DM 68225 del 2/10/2012. Cordiali saluti.Rodolfo

Finalmente una piacevole notizia che potrà interessare molti altri pensionandi nella medesima situazione. Auguri per una ritrovata serenità!


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