Esodati, attesa per la lista definitiva

Mercoledì, 21 Novembre 2012

nato nel 1956 in mobilita dal 21/06/2010 al 21/08/2013 (n 36 mesi + 2 di preavviso) per gli effetti dell'art 4.legge 223 del 23/07/1991 per riduzione personale (accordo fatto con i sindacati presso la direzione politiche del lavoro) al 31.10.2012 contributi versati n. 2110 settimane. arrivata lettera imps lavoratore salvaguardato. quando devo fare la domanda per la pensione?  Sandro

Per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo (i 65mila salvaguardati) si attende una comunicazione Inps che confermi la presenza del nominativo all'interno della graduatoria dei 65mila lavoratori salvaguardati e che dunque garantisca al lavoratore l'accesso alla pensione con i previgenti requisiti. I tempi di definizione di tale lista non sono ancora noti e dipendono dall'Inps. Nel frattempo è possibile monitorare il proprio fascicolo online per seguire eventuali aggiornamenti.


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Nato nell'agosto 1956, posto in mobilità ordinaria nel maggio 2010, con accordo tra azienda e sindacati provinciali del 22/12/2009, ultimo giorno lavorativo 30/aprile/2010 con comunicazione di licenziamento, con considerato preavviso, in data 26/febbraio/2010, ho maturato i 40 contributivi nell'ottobre 2012, la mobilità scadrà nel maggio 2013, vorrei chiederle se posso considerarmi nei probabili salvaguardati, e se lo sarò, mi verrà prolungata l'indennità, nel periodo scoperto tra giugno e novembre 2013 ? Luigi

Sì, è in possesso dei requisiti per risultare nella salvaguardia in quanto ha maturato i 40 anni entro la fruizione dell'indennità di mobilità. La pensione decorrerà dal mese di Dicembre 2013 per effetto di una finestra mobile pari a 13 mesi (articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010). Se risulterà salvaguardato potrà beneficiare, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 della proroga del sostegno al reddito per le mensilita' "scoperte" tra le vecchie e le nuove finestre mobili.

L'articolo citato consente infatti di ottenere la proroga del sostegno al reddito ai lavoratori che non siano stati inclusi nel limite numerico delle 10 mila unità salvaguardate rispetto alle nuove decorrenze (e dunque che siano stati licenziati successivamente al 30 Ottobre 2008): a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b)  ai lavoratori che al 31 Maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 


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Buona sera, sono nato il 22 Nov. 1954 e lavoro presso TelecomItalia, a dicembre 2012 avrò 39 anni e 9 mesi di contributi versati, la mia azienda mi chiede di aderire alla mobilità dal 30 dicembre 2012 fino a Aprile 2014, data in cui potrò andare in pensione secondo la vecchia legge, visto che Telecomitalia ha stipulato nel 2010 accordi con il ministero del lavoro per la mobilità di 3900 dipendenti. vorrei sapere se secondo il recente decreto dei 55mila la mia situazione rientra tra i salvaguardati e quindi di andare in pensione con le vecchie regole. Grazie per i chiarimenti che potete darmi. Renzo

Si ricorda che l'articolo 22, comma 1, lettera a) ha esteso la salvaguardia ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. E' pertanto in possesso dei requisiti per risultare incluso in questo secondo gruppo di lavoratori.


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Mi collego  alla validita' del mess. Inps n. 27073 (Nov/2008) e del mess. Inps n.13343 (Ago/2012) dove si conferma che i lavoratori licenziati e collocati in mob. lunga entro il 31/12/2007 con la L.296/2006 maturano i requisiti pensionistici a 57/35 (tab. C L.449/97).In particolare le 6000 mobilita' lunghe del 2007 sono state concesse proprio in virtu' del fatto di poter bloccare tali requisiti e non capisco perche' l'Inps continua a ripetere di voler applicare l'aspettativa di vita di 3 mesi alle mobilita' lunghe che vanno in pensione dal 2013.
Questa ADV e' stata introdotta dal DL 78/2010 successivamente al mess. 27073 che ci dovrebbe tutelare appunto da modifiche successive e,inoltre,non risulta ne nel 27073 ne nel 13343 nessuna differenza di trattamento tra gli anni in cui vengono maturati i requisiti per cui si intende che vengano trattati tutti allo stesso modo,vorrei un Suo prezioso parere su quanto detto a anche su un eventuale giustifcato ricorso in caso di rigetto della domanda di pensione,
Vincenzo

(nato il 11/02/56  licenziato e collocato in mob. lunga il 30/09/2007 L.223/91 art.4 e 24,requisiti 57/35 da raggiungere a Feb/2013,finestra utile 1 Luglio 2013)
 

L'osservazione è condivisibile. I lavoratori collocati in mobilità lunga alla data del 4 Dicembre 2011 ai sensi della legge 296/2006 accedono alla pensione - come ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 - con i requisiti indicati nella tabella C allegata alla legge 449 del 1997. Si tratta della disciplina che prevedeva il perfezionamento di almeno 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi (precisato anche dal messaggio Inps numero 27073 dell'8 Novembre 2007).

Per quel che si chiede, cioè se questi requisiti debbano essere adeguati alla stima di vita istat (3 mesi dal 2013), l'incertezza deriva dalla difficoltà di interpretazione di una controversa norma contenuta nell'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 che dispone, ma solo prima facie, l'estensione dell'adeguamento alla stima di vita a tutti i salvaguardati.

Anche l'Inps è stata tratta in inganno. Con un messaggio pubblicato alcuni giorni prima del numero 13343 del 9 Agosto, l'istituto ha commesso un errore applicando indistintamente l'adeguamento a tutti i lavoratori (soprattutto anche ai lavoratori quarantisti che avrebbero quindi dovuto raggiungere 40 anni e 3 mesi di contributi per andare in pensione mentre la disciplina vigente al 6.12.2011 non prevedeva siffatto adeguamento). Sotto lo sdegno e le proteste dei sindacati l'Inps è tornata sui suoi passi rimuovendo il messaggio il giorno successivo (sostituito con il piu' prudente numero 13343).

A ben vedere tuttavia la disposizione di quell'infelice comma, avvalorata anche da un parere del Ministero del Lavoro in data 13 Agosto 2012, non fa altro che confermare l'applicazione della stima di vita ai salvaguardati nella misura in cui questa era prevista alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.12.2011). Ciò è anche piu' lineare sotto il profilo formale. La precisazione non è da poco in quanto ciò comporta l'esclusione dell'adeguamento ai lavoratori quarantisti e probabilmente anche al caso di specie. L'articolo 12, comma 12-bis del decreto legge numero 78 del 31 Maggio 2010 come convertito con legge numero 122 del 30 Luglio 2010 e successive modifiche nell'elencare tassativamente le ipotesi in cui si applica l'adeguamento alla stima di vita, non menziona infatti i requisiti anagrafici di cui alla tabella C della legge 449/97. 


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sono nato il 17.10.1955 ho lavorato dal 9/1973 sino al 30/09/2009 mi hanno poi pagato 4 mesi di preavviso ,con accordi tra sindacati e societa' sono stato posto in mobilita' ordinaria il 08/02/2010 con le vecchie normative dovevo fare 3 anni di mobilita' e 9 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contributi ,dal 2 gennaio 2012 sino al 31ottobre 2012 ho lavorato a tempo determinato interrompendo la mobilita' per 10 mesi al 1/11/2012 ho riattivato la mobilita' che dovrebbe finire a novembre 2013 .
Quando potro' andare in pensione ?
Se non potro' andare con le vecchie regole preFornero avro' diritto a qualche forma d'indennita'  in quanto restero' senza nessun reddito?
oppure devo continuare a apgare la contribuzione volontararia per altri 2 anni e mezzo?
Cordiali saluti Dario

Il caso di specie potrebbe essere coperto da un emendamento alla legge di stabilità in corso di approvazione in Parlamento. Rientrerebbe infatti tra quei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario (nonchè che maturino la decorrenza entro il 6.12.2014). E' necessario quindi attendere la definitiva approvazione della legge.


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Salve, nato il 19/05/1957, maturerò 2083 settimane entro il 31/12/2013,attualmente sono ancora al lavoro,la mia azienda(privata) ha in corso un piano di riorganizzazione iniziato il 1/02/2010 con accordo al ministero del lavoro per fuoriuscita di 750 lavoratori(3anni di cassa+3di mobilità)in relazione a questo piano io dal 30 gennaio 2013 lascerò il lavoro(3mesi di preavvioso a carico azienda, e poi mobilità) domande:1°posso rientrare nei salvaguardati per cui accedere alla pensione con le vecchie regole,e se cosi fosse, devo aspettare comunicazione dall'INPS o io devo fare richiesta,2°essendo un lavoratore precoce sarò penalizzato se avrò periodi di mobilità per raggiungere il periodo di contribuzione richiesta. Pierluigi

E' in possesso dei requisiti per essere tra i nuovi 55 mila salvaguardati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge numero 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla legge numero 135 del 7 Agosto 2012. Questi lavoratori attendono tuttavia la pubblicazione in gazzetta ufficiale di un nuovo decreto interministeriale che regoli le loro modalità di accesso alla salvaguardia.

L'inclusione nella salvaguardia comporterà la possibilità di accedere alla pensione dal mese di Marzo 2014 (dopo 14 mesi di finestra mobile). Per i lavoratori in mobilità non sono richiesti particolari procedure e, in genere, è sufficiente attendere una comunicazione Inps al riguardo. Si consiglia tuttavia, una volta avvenuta la pubblicazione del sopracitato decreto, di rivolgersi allo Sportello Amico della propria sede Inps di zona e/o ad un patronato per verificare la propria posizione e la presenza del suo nominativo all'interno delle liste Inps che saranno formate nei prossimi mesi.

La penalizzazione per coloro che non hanno raggiunto i 62 anni al momento della data di pensionamento (articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011) è prevista per i soli lavoratori che accederanno alla pensione con le nuove regole in vigore dal 1.1.2012. I lavoratori salvaguardati, in quanto mantengono eccezionalmente le vecchie regole pensionistiche, non sono interessati dalla disposizione. 


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