Estesa la norma che sospende l'incumulabilità della pensione "quota 100" con incarichi di lavoro conferiti al personale medico e sanitario per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVD-19. 
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Il datore non paga il ticket di licenziamento solo se al momento della risoluzione del rapporto il lavoratore ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Niente sospensione della pensione "quota 100" per il personale medico ed infermieristico in pensione che torna al lavoro per il contrasto all'emergenza epidemiologica.
Le indicazioni in un documento dell'Inps. La dichiarazione sull'assenza o la presenza di redditi deve essere presentata al momento della domanda di pensionamento.
Il decreto sulla quota 100 prevede uno slittamento dei termini di pagamento di TFS e TFR che può raggiungere anche i cinque anni dalla data di cessazione dal servizio. 
Chi ha maturato i requisiti per la pensione con quota 100 non decade automaticamente dalla naspi o da altre forme di ammortizzatori sociali.
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