Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

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Nuovo stop alle assunzioni nel comparto difesa e sicurezza. E' quanto prevede l'articolo 21, comma 11 del disegno di legge di stabilità approvato a metà ottobre dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. Il testo prevede, infatti, che le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi dal decreto-legge n. 112/2008 (art. 66, comma 9-bis), non possono essere effettuate prima del 1° dicembre 2015. Kamsin Sono previste le seguenti eccezioni: allievi agenti di PS del concorso 2014, personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e il 2015, allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi.

Come si ricorderà l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008 ha stabilito disposizioni speciali per il turn over del comparto sicurezza: per il biennio 2010-2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. Tale facoltà di assumere è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016.

In deroga a tali percentuali, l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 ha stabilito che le assunzioni nel Comparto difesa-sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano essere incrementate con specifico decreto, fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per il 2015 (l’ultima deroga, relativa alle assunzioni per il 2013, è stata disposta con il D.P.C.M. 23 settembre 2013).

La legge di stabilità 2014 (L. 147, 2013, art. 1, comma 464) ha introdotto una ulteriore deroga ai limiti suddetti, prevedendo l’effettuazione di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5%), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Ma, come accennato, non sono sottoposte al rinvio le assunzione di alcune specifiche quote di personale, che pertanto potranno essere assunte a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta in particolare delle seguenti categorie:
1) i  vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2014 la cui assunzione è stata autorizzata dal DL 90/2014, utilizzando in parte le quote residue dei 1.000 posti previsti dalla legge di stabilità 2014 e in parte quelle previste dall'art. 66, co. 9-bis del DL. 112/2008;
2) il  personale del Corpo di polizia penitenziaria, la cui assunzione è stata autorizzata dal medesimo DL 90/2014 per quanto riguarda l’anno 2014 (art. 3, co. 3-quinquies), utilizzando i fondi di cui alla citata legge finanziaria 2014 e per quanto riguarda il 2015 (art. 3, co. 3-sexies) nell’ambito delle autorizzazioni già previste dal citato articolo 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, utilizzando le graduatorie dei concorsi indetti nel 2013 e approvate nel 2014;
3) allievi ufficiali, frequentatori di corsi per ufficiali e allievi marescialli (si tratta di qualifiche presenti nelle forze di polizia ad ordinamento militare: Carabinieri e Guardia di finanza);
4) personale dei gruppi sportivi (di tutte le forze di polizia).

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Una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità prevede lo stop alla possibilità di ottenere promozioni il giorno antecedente la cessazione dal servizio al fine ottenere una pensione e una buonuscita piu' succulenta.

Kamsin Sono abrogate le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. E' quanto prevede l'articolo 21, comma 4 del Disegno di legge di stabilità approvato dal Cdm a metà Ottobre ed attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

Nello specifico l'intervento dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (individuate negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).

Il Governo con la novella punta, quindi, ad abolire la possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza (e una buonuscita) piu' elevato a seguito di una neo-promozione. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. Secondo l'ufficio Bilancio della Camera dei Deputati i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, si aggirano tra uno e quattro milioni di euro a regime, nel 2020.

Come anticipato il disegno di legge provvede anche all'abrogazione del comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Ridotta anche l'ausiliaria - I tagli non si fermano però qui. Il Ddl prevede, infatti, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio.

La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria: a)  fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b)  fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Una ulteriore previsione prevede anche la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

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L'esecutivo conferma l'obiettivo di unificare dal prossimo anno la Tasi e l'Imu per semplificare la vita dei contribuenti. Previsto il ritorno ad aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale.

Kamsin Dal prossimo anno la vita dei contribuenti, nelle intenzioni del governo, si presenterà un po’ più agevole rispetto al burrascoso 2014, almeno per il pagamento delle tasse immobiliari. L'esecutivo ha infatti ieri confermato l'obiettivo di unificare, dal prossimo anno, la Tasi e l'Imu ed introdurre una local tax affidata ai Comuni.

Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il nuovo prelievo risulterebbe dalla somma delle attuali aliquote Imu e Tasi (il cui tetto complessivo è al 10,6 per mille ma incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille). Per le prime case invece l’ipotesi più probabile è il ripristino della detrazione standard già prevista per l’Imu (200 euro più 50 per ciascun figlio convivente con meno di 26 anni) che però potrebbe essere accompagnata da altre forme di sgravio affidate ai Comuni e basate comunque sull’indicatore Isee. La conseguente riduzione del prelievo sulle case di più basso valore catastale (fino all’azzeramento) sarà compensata da un innalzamento dell’aliquota standard, che arriverebbe ad un valore intermedio tra il 3,3 per mille (massimo) applicato quest’anno e il 4 per mille dell’Imu 2012.

L'imposta per gli inquilini - Un altro aspetto su cui il prossimo anno può portare novità è quello degli inquilini: se oggi questi pagano un quota oscillante tra il 10 ed il 30% dal prossimo anno Renzi ha indicato di voler cancellare la quota a loro carico per gli immobili ad uso abitativo e confermarla invece - con alcune modifiche- per gli immobili delle imprese come i negozi. In queste situazioni il contributo dell’inquilino sarebbe accompagnato dall’assorbimento nell’imposta unica di tributi minori come quelli sulle affissioni.

I Tempi per la nuova imposta unica immobiliare - L'introduzione della nuova fiscalità comunale dovrebbe avvenire con la presentazione di un emendamento al disegno di legge di stabilità o come collegato. Vista l’esigenza di fare presto per il primo anno l'unificazione dell'imposizione fiscale sugli immobili dovrebbe essere solo parziale, includendo l’unificazione tra Imu e Tasi e il sostanziale ritorno ad una detrazione standard per le abitazioni principali. Resterà fuori, pertanto, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.

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Dal prossimo anno unificazione delle imposte comunali in una tassa unica immobiliare, con aliquote standard e detrazioni fisse sull'abitazione principale e aliquote più elevate sugli altri immobili. Possibile anche l'eliminazione della Tari e dell'addizionale Irpef.

Kamsin Il governo potrebbe presentare un emendamento al disegno di legge di stabilità 2015 per introdurre l'imposta unica sul mattone dal prossimo anno con il definitivo superamento di Imu e Tasi. E' quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi. Dalla nuova tassa unica, una sorta di local tax, resterà fuori, almeno per il momento, la Tari, la tassa sui rifiuti, dato che le modalità di calcolo sono diverse (per questa imposta non si prende, infatti, in considerazione la rendita catastale dell'immobile), e il Governo ha intenzione di agganciare l'imposta alla quantità di rifiuti prodotti con tempi più lunghi di studio.

Con l'introduzione della nuova tassa unica potrebbero essere assorbiti al suo interno anche alcuni tributi minori che riguardano le attività commerciali, come quelli sulla pubblicità e sull' occupazione di suolo pubblico. Tra le novità ci sarà anche la sua soppressione della quota a carico dell'inquilino che, nella Tasi, ha comportato notevole confusione nel pagamento.

Il progetto prevede sull'abitazione principale l'introduzione di un'aliquota standard leggermente più elevata della Tasi attuale, che sarà tuttavia accompagnata da detrazioni fisse pari a 200 euro più 50 euro per ciascun figlio che risieda nell'immobile adibito ad abitazione principale sino a 26 anni. Ancora non è chiara l'asticella standard del prelievo per la nuova imposta, ma appare improbabile che sia possibile un abbassamento del prelievo fiscale sugli immobili rispetto ai livelli attuali. La novità dovrebbe piuttosto assicurare il superamento dei due principali difetti del tributo sui servizi indivisibili. Da un lato la sua regressivita', in quanto in molti comuni l'assenza di detrazioni ha comportato l'aumento del tributo a carico delle abitazioni con minor valore mentre ha chiesto somme proporzionalmente minori sulle case di maggior valore.

Dall'altro la nuova imposta unica dovrà rendere più agevole le modalità di calcolo del tributo dato che la Tasi è stata resa complessa da infinite variabili insite nelle diverse delibere locali. Particolare attenzione dovrà essere dedicata agli immobili strumentali come capannoni, uffici, alberghi, negozi utilizzati dai rispettivi proprietari. Infatti tali immobili possono dedurre dal reddito interamente la Tasi mentre l'Imu è deducibile solo per il 20 per cento. Per facilitare le imprese il governo dovrebbe rendere deducibile interamente o in gran parte il nuovo tributo.

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