L'ente locale può deliberare la riduzione dell'aliquota di base dell'1 per mille fino al suo azzeramento o decidere l'aumento entro il 3,3 per mille.
Kamsin Anche gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono soggetti alla tassa sui servizi comunali indivisibili. In materia di Tasi infatti non è stato riproposto quanto previsto dall'articolo 2 del dl 102/2013 che ha previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria dei cosiddetti immobili merce, cioè quegli immobili alla cui realizzazione vendita è diretta l'attività dell'impresa.
In definitiva gli immobili di tali imprese non sono soggetti al pagamento dell'Imu durante il periodo in cui permane la destinazione d'uso è sempre che non siano posti in locazione. Mentre per quanto riguarda la Tasi in assenza di una esplicita previsione previsione legislativa l'esenzione Imu non viene estesa.
Per quanto riguarda i fabbricati "merce" pertanto la Tasi dovrà essere versata in due rate (16 Ottobre in acconto e 16 Dicembre a saldo) per i fabbricati che si trovano nei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre oppure in un'unica soluzione entro il 16 dicembre qualora gli immobili si trovino in Comuni che non hanno provveduto ad inviare le deliberazioni entro il 10 settembre.
L'aliquota base è pari all'1 per mille ma le delibere locali possono aver previsto, per tali immobili, un aumento o una riduzione sino al suo completo azzeramento. In caso di aumento tuttavia i Comuni sono tenuti a rispettare il vincolo massimo del 2,5 per mille (incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille se il Comune ha previsto specifiche detrazioni sull'abitazione principale). Sugli immobili "merce" pertanto sarà dovuta un'imposta con aliquota pari all1 per mille in tutti quei Comuni che non hanno provveduto a deliberare alcunché; negli altri casi sarà dovuta una aliquota variabile che può arrivare sino al 3,3 per mille.
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