Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

In dirittura d'arrivo anche il decreto che riforma la cassa integrazione. Tra le novità attese c'è anche il superamento della cassa a zero ore ad eccezione delle riconversioni industriali.

Kamsin Il governo chiuderà il secondo capitolo del jobs Act il prossimo 20 Febbraio. Dopo i due provvedimenti approvati a dicembre che introducono da un lato il contratto di lavoro a tutele crescenti e la modifica dell'articolo 18 e, dall'altro lato, per chi perde il lavoro, altri due decreti stanno per vedere il disco verde nel Cdm di fine mese. I provvedimenti riguarderanno la riforma delle tipologie contrattuali che sarà inserita nei cosiddetto testo unico semplificato e la riforma degli ammortizzatori sociali, in particolare la cassa integrazione.

Dal primo decreto attuativo si attende l'abolizione dei contratti parasubordinati: "O si è lavoratori dipendenti o si è lavoratori autonomi, questa è la distinzione fondamentale spiega Filippo Taddei, responsabile economia del Pd. E il lavoro dipendente potrà essere svolto con il contratto a tutele crescenti o con il contratto a termine. II primo più conveniente del secondo, il secondo mantenuto per particolari esigenze". Sul punto il decreto potrebbe fissare in 24 mesi la durata massima del contratto a termine contro i 36 attuali, ma in compenso alzerebbe dal 20 al 30% il rapporto tra dipendenti a tempo indeterminato e a termine. Sulla causale resta confermata la norma attuale che la ha tolta.

Dovrebbero sparire quindi i co.co.co e co.co.pro ed essere introdotte specifiche tutele per i lavoratori autonomi con partita iva "genuina". Secondo Taddei chi lavora con partita Iva ma ha un unico committente o professionisti a inizio carriera legati, per esempio, a una sola committenza o a un solo progetto di lavoro dovrà avere "un plafond di tutele per esempio in caso di ritardo nei pagamenti dell'unico committente, malattie o maternità". Se, per esempio, "un programmatore ottiene una commessa di sei mesi e per un mese si ammala vogliamo aiutarlo a non perdere il lavoro". Tutele analoghe a quelle per la malattia sono allo studio per la maternità.
 
L'altro decreto dovrebbe riguardare la cassa integrazione. La formula che si intende adottare è "più la usi più paghi". Una sorta di clausola bonus/malus per le aziende che fanno maggior ricorso alla Cig. Secondo Taddei se si aumentano i contributi a carico delle aziende che ne fanno maggior uso si potrebbe innestare un circolo virtuoso limitando "in futuro gli abusi nell'interesse degli onesti». Tra le novità attese c'è anche il superamento della cassa a zero ore ad eccezione delle riconversioni industriali.

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La proposta targata Tito Boeri prevedeva un taglio progressivo sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo oltre una determinata soglia.

Kamsin "Quando verrà il momento faremo discussioni su tutto". Così il ministro Giuliano Poletti uscendo dal convegno sul lavoro organizzato dal Partito democratico a Torino si è limitato a rispondere sull'ipotesi ventilata dal presidente dell'Inps Tito Boeri di intervenire sulle cosiddette pensioni d'oro, oltre i 3mila euro, che sono tali soprattutto grazie al sistema retributivo non più in vigore.

Il taglio immaginato da Tito Boeri. La proposta targata Boeri, presentata con un articolo sul sito la voce.info firmato con Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca, è un intervento sugli assegni staccati dall'Inps calcolati col cosiddetto metodo retributivo, vale a dire quello che prevedeva di conteggiare le pensioni sulla base di una media aritmetica degli ulitmi stipendi da lavoratore. Sistema andato progressivamente in soffitta a partire dal 1996, ma ancora «in vigore», almeno pro quota, per i pensionati di vecchia data. Boeri vorrebbe assicurare allo Stato un gettito da 4 miliardi di euro l'anno colpendo gli assegni da 2mila euro (lordi) in su con una stangata progressiva: da 2mila e fino a 3mila euro, sforbiciata del 20% sulla quota di pensione calcolata col retributivo; 30% fino a 5mila e 50% oltre. 

Secondo quanto scriveva Boeri, «principi di equità distributiva e intergenerazionale legittimano interventi sulle pensioni in essere circoscritti a 1) redditi pensionistici  al di sopra di un certo importo e 2) su quella parte della prestazione che non è giustificabile alla luce dei contributi versati, vale a dire la differenza fra le pensioni che si sarebbero maturate con il sistema contributivo definito dalla legge del 1995, e quelle effettivamente percepite».

L'economista, presidente in pectore dell'Inps, ritiene che «un prelievo circoscritto a quanto avuto in più rispetto ai contributi versati eviterebbe anche effetti negativi sui contribuenti». Ciò perché «darebbe un messaggio forte e chiaro ai lavoratori, quelli che pagano le pensioni agli attuali pensionati: se i vostri accantonamenti previdenziali vi danno diritto a prestazioni calcolate con il metodo contributivo (ciò che i varrà per tutti i lavoratori in Italia), non avrete nulla da temere, le vostre prestazioni future non verranno mai toccate dal consolidamento fiscale». Da temere, invece, hanno gli «sfortunati» che ora potrebbero veder tagliato in un colpo solo l'assegno mensile. I «colpiti» sarebbero circa 1,7 milioni di soggetti così suddivisi: 850mila ex dipendenti privati, 770mila ex statali e 100mila autonomi.

Le probabilità di un intervento del Governo in tal senso tuttavia appaiono ridotte. Oltre allo scoglio della Corte Costituzionale che ha sempre affermato l'intangibilità dei diritti acquisiti non c'è all'interno del governo e della maggioranza alcun accordo sull'introduzione di una misura del genere. 

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Con il nuovo anno si riduce la durata della mobilità in deroga. Nelle regioni in cui sarà concessa la durata non potrà superare i 6 mesi (8 mesi nelle regioni del mezzogiorno).

Kamsin Nuova stretta per la mobilità in deroga. Chi accede all'ammortizzatore sociale quest'anno potrà contare su una assistenza fino (massimo) a 6 mesi (erano 7 sino al 31 dicembre 2014). Unica eccezione è prevista per i lavoratori che risiedono nelle Aree svantaggiate del mezzogiorno (di cui al Dpr 218/1978) che potranno contare su un assegno sino ad 8 mesi sia nel 2015 che nel 2016. Sono gli effetti del recente decreto del Ministero del Lavoro 83473 dello scorso 12 agosto che ha dato una stretta agli ammortizzatori sociali in deroga in vista del loro superamento a partire dal 2017.

Quest'anno il trattamento di mobilità in deroga non potrà essere concesso ai lavoratori che hanno già beneficiato dello stesso trattamento per 3 anni o più, anche non continuativi, in passato; mentre chi sarà ammesso non potrà superare comunque i 3 anni e 4 mesi complessivi di fruizione. La mobilità in deroga, inoltre, è riservata ai lavoratori provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, che siano disoccupati e che abbiano reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 181/00; è necessario inoltre avere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato e risultare privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. Aspi, Mini-Aspi o disoccupazione agricola).

Per accedere all'ammortizzatore si dovrà presentare la domanda per via telematica, alla sede inps territoriale,  a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione.

Per la concessione della mobilità in deroga bisogna comunque fare riferimento agli accordi territoriali siglati nella propria regione di residenza. Quasi tutte le regioni hanno concesso l'ammortizzatore sociale con l'eccezione, per ora, solo di Piemonte e Veneto che hanno preferito dirottare le risorse a finanziare altri strumenti di sostegno. Gli assegni, come noto, vengono posti in pagamento dall'Inps con una procedura che è stata snellita dallo stesso decreto. L'Inps infatti entro 3 giorni dalla ricezione della domanda deve trasmetterla la domanda alle Regioni che devono effettuare la propria istruttoria nel giro di 30 giorni. Alla fine, il provvedimento di concessione viene trasmesso entro 5 giorni all'Istituto di previdenza che è incaricato del monitoraggio mensile di domande, prestazioni e flussi finanziari.

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Tra le novità che i tecnici di Palazzo Chigi e del ministero del Lavoro stanno valutando in vista dell'emanazione del Dlgs sul riordino delle tipologie contrattuali c'è l'abolizione del lavoro a chiamata. Il contratto potrebbe essere sostituito da un ricorso più esteso ai voucher per prestazioni discontinue e occasionali e al part-time.

Kamsin Il Governo è lavoro per l'attuazione delle altre deleghe sul Jobs Act. Dopo l'approvazione dei primi due decreti attuativi (attualmente all'esame delle Commissioni di Camera e Senato) l'esecutivo punta a chiudere la partita sul riordino delle tipologie contrattuali, altro punto caldo della legge delega 183/2014.

L'obiettivo è il graduale superamento delle collaborazioni a progetto, la cancellazione dell'associazione in partecipazione, e del lavoro intermittente (cioè i rapporti a chiamata) che sarà sostituito da un allargamento del voucher per il lavoro accessorio e dal rafforzamento del part-time verticale (per prestazioni a tempo pieno per periodi di tempo predeterminati). In arrivo anche un generale ripensamento della struttura delle collaborazioni coordinate e continuative, per renderle una forma genuina di rapporto flessibile.

Sono queste le ultime indiscrezioni provenienti da Palazzo Chigi in vista del consiglio dei ministri del 20 febbraio che, tra i tanti temi all'ordine del giorno, esaminerà il decreto attuativo del Jobs act che riguarda «il codice dei contratti, ossia la revisione delle tipologie contrattuali».

Non dovrebbero, invece, esserci modifiche sostanziali al contatto a termine, ma solo ulteriori semplificazioni normative nonostante le richieste della minoranza dem che vuole una riduzione della durata del contratto da 36 mesi a 24 mesi; una modifica per evitare che i rapporti si "configurino come periodi di prova allungati nel qual caso c'è il contratto a tutele crescenti, con i vantaggi per il datore di lavoro in termini economici e di maggiore flessibilità" ricorda Fassina.

Sull'apprendistato si va verso una robusta semplificazione degli adempimenti formativi a carico delle imprese e verso un azzeramento dei costi e delle quote obbligatorie di stabilizzazione per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (1° livello) e per l'alta formazione (3° livello).

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Le amministrazioni potranno riassorbire i dipendenti con vari strumenti. Il primo è il prepensionamento, secondo le regole ante Fornero, a condizione che la decorrenza della pensione si verifichi entro il 31 dicembre 2016. 

Kamsin Palazzo Vidoni conferma il ricorso al prepensionamento come prima strada per gestire il personale delle province in esubero. Secondo stime sindacali su oltre 20mila dipendenti da ricollocare saranno quasi 5mila coloro che saranno forzosamente collocati in pensione con le vecchie regole. I dettagli si sapranno però non prima del 31 Marzo, termine entro il quale le amministrazioni provinciali dovranno individuare nominativamente il personale eccedentario che dovrà essere ricollocato.

Secondo quanto previsto dalla Circolare della Funzione Pubblica 1/2015, anticipata da pensionioggi.it lo scorso 27 Gennaio, in pratica entro il 31 marzo si dovrà provvedere all’individuazione nominativa dei dipendenti in soprannumero. Si dovrà, quindi, cercare di riassorbire questi dipendenti con vari strumenti. Il primo è il prepensionamento, secondo le regole ante Fornero. Il secondo è l’inserimento nei ruoli regionali, per le funzioni in precedenza finanziate tramite trasferimenti alle province ovvero per le funzioni che la stessa Regione decida di mantenere. In quest’ultimo caso, i dipendenti provinciali assorbono le facoltà assunzionali dell’ente ricevente. Se non riesce l’operazione in Regione, si può tentare con i Comuni e, infine, con le amministrazioni periferiche dello Stato, ma in questi ultimi casi, la partita è gestita dalla stessa Funzione pubblica. I dipendenti provinciali ancora in soprannumero al 31 dicembre 2016 saranno collocati in disponibilità.

Per quanto riguarda il prepensionamento le amministrazioni potranno ricorrere a tale strumento solo a condizione che il personale, dichiarato in soprannumero, abbia maturato la decorrenza della pensione, calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche entro il 31 dicembre 2016. Vale a dire, quindi, che i dipendenti devono aver raggiunto la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età entro il 30 Dicembre 2015 oppure i 65 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi entro la medesima data. Ciò perchè è necessario calcolare una finestra mobile di 12 mensilità. Per chi accede alla pensione indipendentemente dal requisito anagrafico, cioè con i vecchi 40 anni di contributi, i requisiti vanno maturati entro il 30 settembre 2015 (la legge 111/2011 ha infatti introdotto una finestra mobile di 15 mensilità).

Secondo quanto stabilito dalla Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 l'ente pubblico dovrà, prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza. L'istituto previdenziale avrà trenta giorni di tempo per fornire la risposta richiedendo, eventualmente, l'ulteriore certificazione di eventuali periodi mancanti. Il passaggio presso l'Inps è fondamentale tanto che si specifica che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei limiti del soprannumero potrà pertanto avvenire solo ed esclusivamente dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'istituto di previdenza.

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