Nicola Colapinto

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Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Una norma del disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro autorizza il Governo a modificare e superare le tipologie contrattuali non piu' coerenti con il tessuto occupazionale e produttivo. Via libera al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: sarà "reso piu' conveniente rispetto agli altri tipi".

Kamsin Con il maxi-emendamento al Jobs Act votato Mercoledì dal Senato il Governo punta ad una revisione più profonda delle forme contrattuali esistenti. Il testo approvato in prima lettura (all'articolo 1, comma 7) infatti consentirà al Governo di "individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali". Ci si potrà dunque spingere anche a una loro «modifica o superamento».

A uscire di scena, come ribadito dal ministro Giuliano Poletti, saranno le forme «più permeabili agli abusi e precarizzanti, come i contratti di collaborazione a progetto». Resteranno comunque in piedi, magari con alcune modifiche per correggere le rigidità introdotte dalla legge Fornero, le collaborazioni genuine per le esigenze stagionali, per studenti e pensionati, e quelle legate alla natura dell'attività professionale dei lavoratori. Soprattutto per scongiurare il ricorso al lavoro nero. Il Governo dovrà rivedere tutte le forme contrattuali esistenti (meno di 15 quelle realmente utilizzate) tenendo conto delle diverse finalità di ciascun contratto «anche in relazione alle effettive opzioni alternative che la nuova disciplina renderà disponibili». Nella delega, del resto, si precisa che il l'esecutivo potrà disporrà l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano i singoli rapporti di lavoro «incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative».

L'obiettivo comunque è chiaro. E' quello "di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo". L'obiettivo sarà raggiunto anche, si legge nel maxi-emendamento, attraverso la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del "contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti". Sarà dunque con ogni probabilità il taglio al cuneo fiscale annunciato a rendere più conveniente il futuro contratto a tempo indeterminato rispetto agli altri tipi di contratti. E per far decollare il Governo dovrebbe destinare una dote finanziaria specifica che sarà individuata nella legge di Stabilità.

Confermata poi la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. Una norma piuttosto generica con la quale l'esecutivo punta tuttavia a superare l'articolo 18 per i nuovi assunti lasciando l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori. I dettagli tuttavia saranno rinviati all'adozione dei decreti delegati.

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La durata dell'Aspi sarà agganciata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e sarà estesa anche ai contratti di collaborazione. Dopo l'Aspi coloro che si troveranno ancora senza impiego e avranno un ISEE basso potranno beneficiare di uno strumento universale di assistenza.

Kamsin Procedure più semplici per l'accesso alle tutele in caso di sospensione temporanea del rapporto di lavoro e di disoccupazione involontaria, armonizzazione della durata di Aspi e mini-Aspi, massimali per l'accredito di contribuzione figurativa. Sono queste le novità cristallizzate nella delega per la riforma degli ammortizzatori sociali confermate Mercoledì con la fiducia al testo del maxi-emendamento avvenuto a Palazzo Madama.

Il disegno di legge conferisce al Governo la possibilità di un ampio restyling delle tutele che potranno essere attivate in caso di perdita del posto di lavoro. Con la delega infatti Aspi e mini-Aspi verranno armonizzate in una "nuova Aspi" la cui durata sarà variabile, personalizzata, in quanto agganciata "alla pregressa storia contributiva del lavoratore con la contestuale estensione ai contratti di collaborazione attualmente rimasti scoperti con la riforma del 2012". Ci sarà poi l'incremento della durata massima della nuova Aspi per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. Un'altra modifica riguarderà le modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni - principio in base al quale si prescinde dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo "almeno biennale di sperimentazione a risorse definite". 

In altri termini con la delega verranno introdotti dei limiti all'accredito di contribuzione figurativa durante la fruizione dell'Aspi (e in generale di ogni altro ammortizzatore sociale) che sarà ancorata a determinati massimali. Nella normativa vigente, per i periodi di fruizione dell’ASpI (e della mini-ASpI) sono riconosciuti i contributi figurativi, ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (i periodi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata).

Com'è noto, nella normativa vigente l'Aspi è affiancata dalla cosiddetta mini-Aspi che si applica per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario (il requisito di assicurazione è pari a due anni e quello di contribuzione ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, ai fini della mini-ASpI, si richiede soltanto un minimo di tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi). Il trattamento di mini-ASpI, inoltre, è corrisposto (sempre con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

Inoltre, una volta terminata la fruizione dell'Aspi, coloro che si troveranno ancora senza impiego e avranno un ISEE basso potranno beneficiare di uno strumento universale di assistenza. La fruizione di tale ammortizzatore sarà però subordinata alla partecipazione da parte del beneficiario a di iniziative di reinserimento lavorativo e sarà priva di copertura figurativa ai fini previdenziali.

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I dipendenti pubblici potranno inoltrare denuncia In presenza di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Kamsin In presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico potrà inoltrare denuncia anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione. E' quanto prevede l'articolo 31 del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che novella - in un'ottica di rafforzare il contrasto alla corruzione - l'articolo 54-bis del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), aggiunto di recente dalla legge 190/2012 (cd. 'legge Severino' in materia di anticorruzione).

L'obbiettivo è il rafforzameno della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Com'è noto l'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 prevede che, fuori dei casi di responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero di responsabilità civile per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La norma stabilisce inoltre l’impossibilità di rivelare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del dipendente segnalante, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Sempre a fini di tutela del dipendente pubblico, la denuncia è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Dunque con l'intervento in questione vengono estesi i possibili destinatari della denuncia del pubblico dipendente, ricomprendendovi l'A.N.A.C - alla quale il decreto legge 90/2014 attribuisce - tra le sue funzioni, il ricevimento di notizie e segnalazioni di illeciti.

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In Settimana attesa la votazione del Senato sulla legge delega di Riforma del Mercato del Lavoro. Ancora incerto il destino dell'articolo 18. In arrivo anche il compenso orario minimo per i lavoratori subordinati e parasubordinati.

Kamsin Mercoledì il Senato voterà il Jobs Act. E' quanto ha confermato il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti: «Oggi troveremo il punto di incontro», ha detto il ministro del Lavoro rispondendo ai giornalisti su una possibile mediazione sul testo della legge delega sul lavoro che martedì sarà discussa in Senato. Nel corso della trattativa di oggi l'obiettivo è, secondo il ministro, di ottenere «un testo che tenga conto delle diverse posizioni» e una «rapida approvazione».

La vicenda ruota tutta interno all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che il Governo punta a superare con la Delega. L'emendamento presentato all'articolo 4 del testo del disegno di legge delega prevede infatti l'introduzione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una norma in realtà ancora molto generica ma che tuttavia conferma l'intenzione dell'esecutivo di tornare di nuovo sulle tutele che i lavoratori possono attivare in caso di licenziamenti illegittimi.

Il testo originario della Delega faceva invece riferimento alla possibile introduzione, anche in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali, espressamente intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori destinatari ma senza preannunciare alcuna modifica - neppure indirettamente - sull'articolo 18.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Nello specifico, per l'effetto della Riforma della legge 92/2012 il giudice, nelle aziende con oltre 15 dipendenti, può disporre il reintegro (in alternativa all'indennizzo) solo in caso licenziamenti soggettivi o disciplinari. Nel caso di licenziamenti per motivi economici o oggettivi il giudice può solo disporre l'erogazione di un indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. L'obbligo di reintegro sussiste invece in caso di licenziamenti discriminatori o per rappresaglia sindacale. Con la Delega il Governo punta - ma solo per i neoassunti con contratti a tempo indeterminato - a lasciare l'obbligo di reintegro solo per i licenziamenti discriminatori; in tutti gli altri licenziamenti il datore dovrà solo corrispondere un indennizzo (eventualmente graduato sulla base dell'anzianità di servizio). 

Il Governo chiede anche, con la delega, la possibilità di introdurre, in via sperimentale, il compenso orario minimo, sui rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il testo della delega specifica che tale compenso minimo concerne i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

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La legge delega incentiva il ricorso al contratto a tempo indeterminato temperando l'articolo 18 per i neoassunti. In arrivo anche una stretta sulle collaborazioni a progetto e sulle false partite Iva. 

Kamsin Una completa revisione delle forme contrattuali attualmente esistenti con la sostanziale abolizione dell'articolo 18 per i nuovi assunti. E' questa la sintesi del contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro (il cd. Jobs Act), provvedimento che a breve inizierà il suo iter in Senato.

Nelle linee guida della delega spicca soprattutto "la revisione di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali". Che tradotto significa che il governo punta a ridurre a 4-5 le forme contrattuali disponibili tra lavoratore e datore. Nel mirino del premier ci sono soprattutto le collaborazioni a progetto sulle quali dovrebbe esserci una pesante stretta: "nell'esercizio della delega saranno lasciate solo le vere collaborazioni fatte per le esigenze professionali dei lavoratori e le esigenze produttive delle imprese" ha indicato ieri Renzi al congresso del Pd.

Novità anche con i riferimento ai contratti di lavoro accessorio: nel ddl si precisa infatti circa la possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto in tutti i settori produttivi, per le attività lavorative discontinue e occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione delle relative aliquote previdenziali.

Con la Riforma dovrebbe esserci poi l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso minimo riguarderà i anche i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Com'è noto, nell'attuale ordinamento, non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per i relativi settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai singoli contratti collettivi per ciascuna qualifica e mansione.

Il nodo vero tuttavia sta nella previsione voluta dal governo, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una precisazione che mira, in sostanza, ad abolire o comuque a temperare, l'operatività dell'articolo 18 per i lavoratori neoassunti.

Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Ora invece, se per i vecchi lavoratori non cambierà nulla, per i nuovi l'articolo 18 sarà probabilmente "congelato" per un periodo di tempo variabile tra 2 e 3 anni o completamente abolito in cambio di un idennizzo crescente, in caso di illegittimo licenziamento, sulla base dell'anzianità di servizio dell'interessato.

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