Redazione
Pensioni, Damiano: i tagli al welfare sono stati controproducenti
Lunedì, 26 Gennaio 2015“Il voto della Grecia dimostra che la politica dell’austerita’ e dei tagli indiscriminati allo stato sociale portata avanti della cosiddetta Troika, e’ stata controproducente. Continuare su questa strada significherebbe allontanare settori sempre piu’ ampi di cittadini dalla condivisione della prospettiva di un’Europa piu’ forte ed unita”. Kamsin Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano. “Il segnale che arriva dalla Grecia – aggiunge – dev’essere l’occasione per cambiare strada: si’ all’Europa, no all’austerita’ a senso unico. Occorre dare impulso ad una prospettiva di crescita dell’economia -prosegue Damiano- a partire dalla quale migliorare l’attuale situazione dell’occupazione e preservare lo stato sociale del continente dal diventare il bancomat da cui attingere per la riduzione del debito. La giusta richiesta nei confronti dell’Europa da parte del premier Renzi di avere maggiore flessibilita’ nei conti puo’, in questa situazione, uscire rafforzata e trarre anche beneficio dalle recenti decisioni del Presidente della Banca Centrale europea Mario Draghi” conclude l’esponente Pd.
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Pensioni, i matrimoni di comodo riducono l'assegno ai superstiti
Domenica, 25 Gennaio 2015Dal 2011 il legislatore ha introdotto una particolare penalizzazione sull'importo della pensione qualora siano stati contratti dopo il compimento del 70° anno di età e qualora la differenza di età tra i coniugi è superiore a 20 anni.
Kamsin La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale finalizzata a ridurre lo stato di bisogno economico sorto nel nucleo familiare per la morte del congiunto, lavoratore o pensionato. Nel caso che a mancare sia un lavoratore non ancora titolare di pensione, la reversibilità spetta ai superstiti a condizione che il dante causa, in vita, raggiungesse particolari requisiti contributivi: almeno 15 anni di contribuzione versata in qualunque epoca o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte del lavoratore.
In mancanza di queste condizioni, la legge purtroppo preclude ai familiari la possibilità di beneficiare della prestazione pensionistica. Diversamente, nel caso di defunto già titolare di pensione, i superstiti hanno diritto alla prestazione di reversibilità senza necessità di perfezionare alcun requisito contributivo. La legge individua puntualmente i soggetti beneficiari della pensione riconoscendo una particolare tutela al coniuge. Il vedovo o la vedova hanno, infatti, diritto a una prestazione pari al 60% dell'importo della pensione del dante causa. L'assegno così calcolato è, poi, soggetto a un'ulteriore riduzione che può variare dal 25 al 50% a seconda che i redditi personali del coniuge in vita superino i limiti previsti anno per anno dalla legge.
Per contenere il diffondersi di matrimoni di comodo, nel 2011 il legislatore ha introdotto una particolare penalizzazione sull'importo della pensione: se il matrimonio è stato, infatti, contratto dopo il compimento del 70° anno del dante causa, e la differenza di età fra i coniugi è superiore a 20 anni, l'aliquota percentuale deve essere ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge che contragga nuovo matrimonio. In questo caso, a chiusura della prestazione, l'Inps riconosce un una tantum pari a una doppia annualità di pensione, comprensiva della 13esima mensilità.
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a cura di Paolo Ferri - Patronato Acli
Riforma Pensioni, nel milleproroghe misure per esodati e opzione donna
Venerdì, 23 Gennaio 2015I gruppi di opposizione presentano alcuni emendamenti al decreto legge milleproroghe per chiedere l'estensione della salvaguardia in favore di ulteriori 3.300 lavoratori in mobilità. Chiesta anche l'estensione del regime sperimentale donna per tutto il 2016.
Kamsin Estendere di ulteriori 3.300 soggetti la salvaguardia previdenziale in favore dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. E' quanto prevedono quattro emendamenti presentati nella giornata ieri al decreto legge milleproroghe in Commissione Bilancio presso la Camera dei Deputati dai deputati Sibilia (M5S), Palese (Forza Italia), Pellegrino (Sel) e Fedriga (Lega Nord) (in calce il testo dell'emendamento).
Gli emendamenti, in particolare, intervengono sul comma 1, lettera a) della legge 147/2014 portando da 5.500 a 8.800 il numero dei lavoratori che può beneficiare della salvaguardia previdenziale, cioè delle regole pensionistiche ante-fornero, e spostando al 31 dicembre 2014 (dall'attuale 30 settembre 2012) il termine entro il quale tali soggetti devono aver cessato il rapporto di lavoro.
Per i soggetti in parola resta la necessità di dover perfezionare, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il numero complessivo dei beneficiari passerebbe quindi da 32.100 a 35.400 soggetti.
Con un altro emendamento, poi, Sel chiede la proroga dell'opzione donna di cui alla legge 243/04 sino al 31 dicembre 2016 con l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Per quanto riguarda il settore scolastico un emendamento proposto dal M5S chiede - con una modifica dell'articolo 1 del Dl 90/2014 - il ripristino del trattenimento in servizio biennale per i dipendenti dello Stato appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.
Altri emendamenti chiedono, inoltre, la rivisitazione al ribasso delle aliquote contributive dovute dalle partite Iva iscritte alla Gestione Separata.
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Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).
1. All'articolo 1, comma 9 della legge 28 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al presente comma, il diritto di opzione può essere esercitato da tutte quelle lavoratrici i cui requisiti anagrafici e contributivi, ai fini dell'accesso al regime pensionistico, maturano entro e non oltre il suddetto termine del 31 dicembre 2016, e per le quali viene pertanto esclusa l'applicazione della disciplina in materia di decorrenze del trattamento pensionistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
c) al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2016».
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 750 milioni di euro fino al 2020, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante la seguente disposizione: «All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille.”».
10. 09. Nicchi, Placido, Airaudo, Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.
Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014).
1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata il vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, delle salvaguardie di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e decreto ministeriale 8 ottobre 2012; all'articolo 1 comma 231, e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e decreto ministeriale 22 aprile 2013; agli articoli 11 ed 11-bis del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013; all'articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ed in considerazione di quanto previsto dal comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che istituisce il «FONDO ESODATI» presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 10 ottobre 2014:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è così riformulata: a) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilita di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di età o di contribuzione vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità indicato dalla presente lettera;
b) all'articolo 2, il comma 6 è così riformulato: «6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 35.400 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 220 milioni di euro per l'anno 2015, 383 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 339 milioni di euro per l'anno 2018, 249 milioni di euro per l'anno 2019, 159 milioni di euro per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021, 17 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo ed il fondo di cui al comma 235 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è ridotto di 173 milioni di euro.
c) Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 il fondo esodati di cui al comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 36 milioni di euro per l'anno 2018, 46 milioni di euro per l'anno 2019, 31 milioni di euro per l'anno 2020, 21 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 ed 1 milione di euro per l'anno 2024.
1. 09. Sibilia, Ciprini, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
Riforma Pensioni, Poletti: ok ai pensionamenti flessibili
Giovedì, 22 Gennaio 2015Il Ministro Poletti conferma la volontà del Governo di intervenire sulla Legge Fornero per favorire meccanismi di flessibilità in uscita.
Kamsin È necessario intervenire sulla legge Fornero con strumenti flessibili di accompagnamento al pensionamento, come il prestito previdenziale, o si rischia un problema sociale. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine di un convegno alla Luiss. "Il tema è posto - ha detto - noi sappiamo che esiste un problema che riguarda in particolare quelle persone che sono vicine al completamento del loro periodo per maturare i diritti alla pensione e che nella situazione di difficoltà hanno perso o possono perdere il posto di lavoro e non hanno la copertura di ammortizzatori sociali sufficienti a maturare la condizione di pensionamento".
"Io credo - ha aggiunto - che qui uno strumento flessibile che aiuti queste persone a raggiungere i requisiti bisognerà sicuramente produrlo. Abbiamo molte ipotesi all'ordine del giorno, il prestito previdenziale è una possibilità, ce ne sono anche altre, vedremo.
Duro invece il giudizio dei sindacati. “Basta proclami sulle pensioni. Che bisogna intervenire lo sanno anche i muri. Il problema è come si intende farlo perché non vorrei che a qualcuno venisse in mente di peggiorare la situazione”. Così il segretario generale dello Spi Cgil, Carla Cantone, replica al ministro Poletti. “Non rischiamo – ha continuato Cantone - di avere un problema sociale, come dice Poletti. Il problema sociale c’è già da tre anni e la politica si gioca la faccia se non è in grado di risolverlo una volta per tutte".
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Bonus Amianto, ultimi giorni per ottenere il beneficio
Giovedì, 22 Gennaio 2015L'inps pubblica il modulo per ottenere il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata, ai sensi della legge 257/1992.
Kamsin Coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici derivanti da esposizione all'amianto, previsti nella legge di stabilità 2015, dovranno fare domanda all'inps entro il 31 Gennaio. E' quanto ricorda l'Inps nella circolare n. 8.
I benefici legati all'amianto. La legge di stabilità ha introdotto una deroga al regime previdenziale per le attività che comportano esposizione ad amianto. Tale norma ha previsto per lavoratori iscritti all'Ago (l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps) e assicurati all'Inail per il rischio di malattie professionali, la possibilità di presentare domanda all'Inps per avere il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, secondo il regime (più favorevole) vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata. In altre parole, il beneficio consiste nell'applicazione del coefficiente 1,5 (oggi 1,25) al periodo di esposizione all'amianto, da far valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione (oggi, invece, solo ai fini della misura della pensione).
Chi è interessato. L'Inps spiega che interessati alla deroga sono i soggetti con periodi d'esposizione all'amianto, in presenza delle seguenti condizioni: a) siano iscritti all'Ago e assicurati all'Inail; b) siano dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i propri dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa; c) abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità superiore ai limiti di legge; d) avendo presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali secondo la vigente disciplina (art. 47 dl n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003). Sono esclusi gli iscritti a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell'Ago e i lavoratori non soggetti all'assicurazione Inail.
La domanda. La domanda va presentata entro il 31 gennaio e la relativa pensione non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. Il modulo di domanda è presente sul sito dell'Inps. Qui il relativo modulo di domanda, AP98, reso disponibile dall'Inps.
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