Redazione

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"I Senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra hanno presentato in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) un ordine del giorno (G/1577/5/1) che chiede all'esecutivo l'estensione della salvaguardia in favore dei 1800 lavoratori in congedo al 2011 per assistere familiari con disabilità". Kamsin E' quanto ricorda una nota diffusa dai capigruppo del M5S al Senato. Il documento - si legge nella nota - parte dal presupposto che i posti attribuiti alla salvaguardia appaiono "insufficienti" a garantire la tutela a tutti coloro che ne avrebbero diritto. 

Il Testo dell'Odg presentato dai Senatori del M5S

premesso che:

il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;

in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

considerato che:

l'articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

impegna il Governo:

attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.

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L'innalzamento dell'età pensionabile "non è sufficiente a garantire stabilità ed equilibrio nel lungo periodo se crescita e occupazione non riprendono a dare le basi necessarie alla previdenza". Kamsin  E' quanto afferma il commissario straordinario dell'Inps, Tiziano Treu, in un'intervista a Telos A&S. "Il nostro sistema previdenziale con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo, che pure fu criticato - ha aggiunto - è finanziariamente solido, ma stabilità del sistema e la sua sostenibilità sociale sono messe a rischio dalla mancata crescita e dalla stagnazione che da anni ci affligge".

"La crescita delle diseguaglianze di reddito e delle opportunità - ha sottolineato Treu - aggrava le diseguaglianze anche nella previdenza. Troppe pensioni insufficienti per una vita dignitosa e molte pensioni privilegiate che ancora persistono nonostante le riforme. Se non c'è crescita e non c'è occupazione nessun sistema pensionistico può reggere nel tempo".

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L'Inps precisa le modalità per fruire dei prepensionamenti del personale dipendente di aziende lirico-sinfoniche in crisi ai sensi della legge 112/2013.

Kamsin Disco verde ai prepensionamenti nelle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi. Ne potranno fruire i lavoratori che entro il 31 dicembre 2016, applicando i vecchi requisiti previgenti alla riforma Fornero, riescano a maturare diritto e decorrenza della pensione, tenendo conto della finestra mobile. E' quanto precisa l'Inps nella circolare n. 13/2015 pubblicata ieri sul sito internet dell'istituto.

La possibilità di ricorrere ai prepensionamenti in deroga alla normativa Fornero è stata concessa dalla legge n. 112/2013 in favore delle fondazioni che presentino un piano di risanamento triennale, nel quale sia previsto, tra l'altro, la riduzione del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quello in essere al 31 dicembre 2012. Ciò al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. 

Le fondazioni interessate sono quelle che non possano far fronte a debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Al personale che eventualmente viene licenziato, la legge n. 112/2013 prevede l'applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 11, lett. a del dl n. 95/2012 (convertito dalla legge n. 135/2012), ossia il regime di accesso e di decorrenza alla pensione previgente rispetto alla riforma Fornero (dl n. 201/2011) fino al 31 dicembre 2016. L'applicazione della deroga (cioè i vecchi requisiti di pensione), precisa l'Inps, comporta che la decorrenza della pensione, qualunque esso sia (di vecchiaia o di anzianità; con conseguimento della c.d. «quota» o con il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica), deve compiersi entro la data del 31 dicembre 2016, tenuto conto della finestra mobile. In altre parole, il prepensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il lavoratore maturi i requisiti d'accesso alla pensione, ma non la decorrenza entro il 31 dicembre 2016.

Speranza di Vita. L'Inps ricorda che ai lavoratori in parola, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, gli adeguamenti alla speranza di vita determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (3 mesi dal 1° gennaio 2013). Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che l'adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall'art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Nei confronti di tali lavoratori, i cd. quarantisti, trovano invece applicazione gli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18 comma 22 ter del d.l. n 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 (cioè l'allungamento di uno, due e tre mesi delle finestre mobili).

Per i soggetti che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo la previgente normativa, ad un’età inferiore a 62 anni, infine, non si applicano le riduzioni dell'1-2% previste dalla legge Fornero.

Qualora ci siano lavoratori interessati al prepensionamento, spiega infine l'Inps, la fondazione avrà cura di munirsi di delega del lavoratore e di richiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione con indicazione della relativa decorrenza.

Nel caso in cui i lavoratori interessati dall’applicazione della normativa siano titolari sia di posizione assicurativa presso la Gestione lavoratori spettacolo, sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, trova applicazione l’art 16 del d.p.r. n. 1420 del 1971 che prevede la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.

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Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati: nessun dubbio ma la nomina aiuti una maggiore collegialità e sia un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Kamsin Se Camera e Senato dovessero esprimere un parere negativo sulla nomina di Tito Boeri a presidente Inps, il professore ritirerà la sua disponibilità. E' quanto ha affermato Boeri nel corso delle audizioni che si sono svolte oggi in Parlamento. "So bene - ha detto Boeri in audizione - che il parere è solo consultivo, ma per il rispetto profondo che ho per il Parlamento e nella convinzione profonda che per riformare l'Inps ci sia bisogno del sostegno delle commissioni parlamentari, se dovessero esprimere parere negativo sulla mia nomina ritirerò la disponibilità" a ricoprire la carica.

Il presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano, al termine dell’audizione dello stesso Boeri tuttavia spegne la polemica: "Sulla nomina dell’economista Tito Boeri al vertice dell’Inps “per quel che mi riguarda dubbi non ne ho” ha detto Damiano.  “Un atto dovuto sgombro da pregiudizi” ha precisato dopo i dubbi sollevati sulle qualifiche dell’economista e la richiesta di un esame del suo curriculum manageriale. “Non abbiamo inventato un caso ma seguito una regola – ha aggiunto Damiano – per quello che mi riguarda non voglio che nessuno possa poter dire che abbiamo mancato un passaggio, se c’è una richiesta che in questo caso ho condiviso”.

L’incontro con Boeri, ha proseguito “non solo era necessario ma utile e per quel che mi riguarda sgombra anche il campo circa la corretta interpetazione della legge”. L’economista indicato per la guida dell’Inps, ha concluso Damiano, “ha avuto incarichi di direzione di corso di laurea, abbiamo un curriculum di tutto rispetto e l’approccio di Boeri è stato franco e rispettoso. Mi auguro che ci sia anche l’elemento di discontinuità: noi abbiamo sopportato benevolmente l’uomo solo al comando all’Inps e ci auguriamo che si affronti il problema della governance.

I dubbi sulla nomina di Boeri erano nati dopo le osservazioni del relatore di maggioranza, Sergio Pizzolante (Area popolare), che aveva proposto un documento dove, pur esprimendo «un giudizio complessivamente positivo sul profilo accademico della nomina proposta», si osservava che da esso non risulta «una specifica capacità manageriale e una qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’ente», requisiti entrambi richiesti dal decreto legislativo 479 del 1994 che disciplina la nomina del presidente dell’Inps.

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Il referendum abrogativo della legge Fornero sulle pensioni è inammissibile per il suo "stretto collegamento" con la legge di bilancio, che non può essere sottoposta a referendum, e per la "palese carenza di omogeneità del quesito".

Kamsin La legge Fornero sulle pensioni, "introducendo nuovi principi in tema di trattamenti previdenziali, costituirebbe 'una disposizione della manovra finanziaria del 2011, produttiva di effetti collegati in via diretta ed immediata alla legge di bilancio' e, dunque, non sottoponibile, di per sé, a referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione". E' quanto spiega la Corte Costituzionale nella sentenza, depositata oggi, che dichiara inammissibile il referendum abrogativo promosso dalla Lega Nord.

"La bocciatura era nell'aria – spiega Ernesto Bettinelli, ordinario di diritto costituzionale all’università di Pavia – perchè il referendum avrebbe avuto effetti sul bilancio e sulla legge di Stabilità. E poi un ulteriore limite alla sua approvazione è la nuova formulazione dell’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione".  Il professore ricorda che oltre vent'anni fa la stessa Corte disse no al quesito promosso da Rifondazione Comunista contro la riforma Amato del sistema previdenziale. «C'è un precedente: nel 1994 la Corte giudicò il quesito inammissibile dicendo apertamente che c'era un nesso con il bilancio dello Stato e referendum su questa materia non si possono fare. L'oggetto del quesito referendario della Lega era del tutto analogo, da qui la decisione della Consulta".

L'effetto della Riforma Fornero è di 80 miliardi di euro di risparmi entro il 2020. Un toccasana per i conti pubblici che tuttavia ha determinato una forte crisi sociale. Centinaia di migliaia di lavoratori e disoccupati hanno infatti visto allontanarsi la pensione anche di 7-8 anni soprattutto per via dell'abolizione della pensione di anzianità, con le cd. quote. Sempre la riforma Fornero sulle pensioni, stabilì che dal 2012 doveva salire la soglia di vecchiaia: subito a 66 anni per gli uomini, a 62 anni per le donne per poi arrivare progressivamente a 67 anni nel 2018 per tutti i lavoratori. L'unica magra consolazione per i lavoratori è stata la cancellazione del meccanismo delle finestre mobili, un sistema occulto che era stato introdotto per allontanare la pensione nel 2010.

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