Come noto la prestazione è riconosciuta in favore degli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che siano titolari di una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo o esclusivo dell'AGO, che abbiano compiuto l’età pensionabile di vecchiaia e che non posseggano i requisiti contributivi per la liquidazione di una autonoma pensione di vecchiaia (di regola 20 anni).
La questione
La questione verteva sulla corretta tempistica di presentazione della domanda amministrativa per la liquidazione della pensione supplementare. La pensionata aveva, infatti, prodotto la domanda amministrativa prima di aver raggiunto l'età pensionabile prevista nel fondo che doveva liquidare la prestazione (60 anni all'epoca del fatto). L'Inps aveva però respinto la domanda argomentando che la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto alla pensione supplementare doveva essere valutata al momento della proposizione della domanda amministrativa, con conseguente irrilevanza della sua insorgenza da un momento successivo. La pensionata avrebbe dovuto, quindi, presentare una nuova domanda di pensione al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la liquidazione della pensione.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino avevano dato ragione alla pensionata ritenendo applicabile al caso di specie l'articolo 6 della legge 155/1981 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia. La disposizione da ultimo richiamata dispone, infatti, che la prestazione decorra dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile essendo irrilevante la data di presentazione della domanda amministrativa. Seguendo tale impostazione la Corte di merito aveva acclarato che il diritto al beneficio richiesto era maturato al compimento del sessantesimo anno e a nulla rilevava la presentazione della domanda amministrativa (il 18 maggio 2009) in epoca antecedente al raggiungimento della predetta età (il 23 luglio 2009), in considerazione del decorso del beneficio comunque dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ed aveva condannato l'Inps al pagamento degli arretrati e dei relativi interessi dal compimento dell'età pensionabile in favore della pensionata.
La Tesi della Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso presentato dall'Inps, ha tuttavia ribaltato la sentenza della Corte d'Appello. Secondo i Giudici, infatti, il testo dell'articolo 5 della legge 1338/1962 recita espressamente che la pensione supplementare decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. "Il requisito anagrafico richiesto dalla legge per la pensione supplementare - spiegano i giudici nelle motivazioni - rappresenta, dunque, un elemento costitutivo per il diritto al beneficio e, del pari, la domanda amministrativa non si appalesa solo come impulso per il procedimento o mera condizione di proponibilità, data la valorizzazione che ne fa il legislatore, come elemento della fattispecie al quale e espressamente ancorato il decorso della prestazione (non già dal compimento dell'età anagrafica sibbene dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda)".
La peculiare condizione costitutiva della domanda distingue, quindi, la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia, per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Secondo i giudici le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità (art. 22 legge n. 153 del 1969) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per tale ragione la Corte di Cassazione ha respinto la tesi dei legali della pensionata ed ha accolto il ricorso dell'Istituto di Previdenza. In conclusione, il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare dev'essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa. Nella fattispecie in questione la pensionata avrebbe dovuto produrre la domanda al raggiungimento dell'età pensionabile. Non avendolo fatto la pensione supplementare potrà decorrere solo dal momento in cui la pensionata avrà proposto nuova istanza.