I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell'amianto l'ordinamento riconosce taluni particolari benefici previdenziali che consistono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato. Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l’attività lavorativa dipendente (sono esclusi gli autonomi) svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003 salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione.
Cercando di riassumere il più possibile il beneficio previdenziale derivante da esposizione all'amianto varia in dipendenza dell'evento che lo ha determinato. In particolare, è prevista:
a) una maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti l'esposizione all'amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale documentata dall'Inail (articolo 13, co. 7, legge 257/1992);
b) una maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i periodi di prestazione lavorativa svolti nelle miniere o delle cave di amianto (articolo 13, co. 6, legge 257/1992)
c) una maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per oltre dieci anni (articolo 13, comma 8, legge 257/1992) nei confronti dei soli lavoratori assicurati presso l'Inail che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 2 Ottobre 2003;
d) una maggiorazione dell'1,25 per cento solo ai fini del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno dieci anni. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Il beneficio si applica anche ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Art. 47 Decreto legge 269/2003; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004; Circolare Inps 58/2005; Circolare Inps 195/2003).
e) un prolungamento dei periodi di esposizione all'amianto per i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie degli atti di indirizzo stabiliti dal Ministero del Lavoro (articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007) per i periodi di attività lavorativa svolta in tali aziende successivamente all’anno 1992 e fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque non oltre il 2 ottobre 2003 e che avevano richiesto all'Inail l'istanza di certificazione entro il 15 giugno 2005. La maggiorazione riconosciuta è pari all'1,5 per cento ed è utile sia fini del diritto che della misura della pensione. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l'11 maggio 2009 (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008; Circolare Inps 49/2009).
La maggiorazione riconosciuta dall'ordinamento consente, pertanto, di raggiungere prima l'età pensionabile e/o aumentare l'importo della pensione. Ad esempio se un soggetto ha lavorato per 20 anni di cui 12 anni con esposizione all'amianto il periodo utile ai fini del diritto alla pensione sarà pari a 26 anni (12 x 1,5 + 8 anni).
Il concetto di esposizione
Le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto secondo il DM 27.10.2004 sono le seguenti: a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; b) produzione di manufatti contenenti amianto; c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
Cumulo dei benefici
L'art. 4 del citato decreto ministeriale ha previsto che i benefici previdenziali derivanti dall'applicazione delle nuove norme (punto c) per coloro che siano stati esposti all'amianto non possano essere cumulati con altri benefici, sempre di natura previdenziale, che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, oppure un aumento dell'anzianità contributiva. Si tratta, per esempio, dei benefici spettanti per i lavori usuranti, per servizi di confine, per i servizi prestati dai lavoratori portuali. Al momento del pensionamento, quindi, i lavoratori interessati dovranno optare tra l'uno o gli altri benefici. Al contrario, non rientrano nell'incumulabilità, a parere del Ministero del Lavoro, i benefici previdenziali collegati ad un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto) o comunque derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale sono, invece, cumulabili con quelli previsti per aver subito l'esposizione all'amianto, anche per i lavoratori ai quali si applica la nuova normativa.
Salvaguardia delle regole ante Fornero
L'articolo 1, co. 117 della legge 190/2014 come successivamente modificato dall'articolo 1, co. 274 della legge 208/2015 e dall'articolo 13-ter del decreto legge 91/2017 consente agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, il cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale e che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dalle leggi attuali di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianita' prevista secondo le regole ante-fornero a condizione che la maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico, calcolata con le previgenti regole, avvenga entro il 2020. Tale beneficio risulta ulteriormente rafforzato dalla presenza di un sussidio di accompagnamento alla pensione di importo pari al valore dell'assegno sociale sino alla decorrenza della stessa (articolo 1, co. 275, legge 208/2015; DM 29.4.2016; Circ. Inps 80/2015; Circ. Inps 154/2016; Messaggio Inps 3329/2016; Messaggio inps 2769/2016; messaggio inps 4253/2018; Circolare Inps 34/2019) Qui ulteriori informazioni.
Lavoratori nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
L’art. 1, co. 277 della legge 208/2015 ha, poi, attribuito la maggiorazione del 50% di cui al punto c) anche ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. La domanda per il beneficio doveva essere presentata entro il 1° marzo 2016 (cfr: messaggio inps 587/2016; Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2016; Circolare Inps 68/2017). La disposizione richiamata è stata riproposta nel 2018 con la legge 205/2017 con termine di presentazione delle domande al 2 marzo 2018 (Circ. Inps 46/2018) (qui ulteriori informazioni) e da ultimo modificata con la legge n. 178/2020 (Circ. Inps 37/2021) (qui ulteriori informazioni).
Pensione Speciale di Inabilità
A partire dal 2017 è stata, inoltre, introdotta ai lavoratori assicurati presso l'AGO e le forme ad essa sostitutive od esclusive ammalati da patologie asbesto-correlate riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio la concessione di una pensione speciale di inabilità (Dm 31 maggio 2017) a condizione di poter vantare almeno 5 anni di contribuzione nell'arco della vita lavorativa. La prestazione, a differenza della normale pensione di inabilità, è riconosciuta anche in assenza dell'inabilità assoluta al lavoro e, pertanto, assume una particolare importanza nel panorama dei benefici riconnessi all'amianto. Le domande per tale prestazione devono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno con una particolare procedura nell'ambito di un vincolo di risorse annuali. Dal 30.6.2019 questa prestazione è stata ulteriormente estesa ricomprendendo tutte le malattie derivanti dall'amianto (Circ. Inps 34/2020). Qui ulteriori informazioni