L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con almeno 67 anni di età.

L'Assegno Sociale

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale prevista dall'articolo 26, della legge 153/1969. 

Vediamo dunque in questa breve guida quali sono le condizioni e le caratteristiche per il conseguimento della prestazione nel 2022.

Indice

I Requisiti
I Requisiti Reddituali 
Le maggiorazioni Sociali
La Domanda
L'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile

 I Requisiti

Nel 2021 la prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 67 anni di età (requisito da adeguare alla speranza di vita). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia: pertanto un eventuale trasferimento all'estero comporta la perdita dell'assegno.

I vincoli reddituali 

L'importo intero dell'assegno è pari a 468,11€ per 13 mensilità nell'anno 2022. La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia).

In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Ad esempio se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 268 euro (468-200€). La tavola seguente riepiloga i limiti di reddito e la determinazione dell'assegno per gli anni 2021 e 2022.

importo assegno sociale - pensionioggi.it

Ai fini della determinazione dell'importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile. Vi rientrano, in particolare, anche le pensioni di guerra.  Vanno esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le sue eventuali anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dello stesso assegno sociale nonché il reddito della casa di abitazione.

Non concorre a formare il reddito, inoltre, la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme di pensionamento obbligatorio, che sia corrisposta soggetto richiedente, purché sia stata liquidata con il sistema contributivo. In tal caso, la dispensa dal computo del reddito è limitata alla misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo del valore dell'assegno sociale. Vengono escluse dal computo dei redditi anche le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità, i trattamenti di famiglia comunque denominati. 

Il superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la sospensione dell'assegno il quale potrà essere ripristinato solo se, i redditi ritorneranno ad essere inferiori ai limiti massimi previsti retribuzione della prestazione stessa.

La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.

L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF. Una caratteristica della prestazione assistenziale in questione è data dalla circostanza che la stessa è erogata con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

La maggiorazione dell'Assegno Sociale

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale viene maggiorato di una quota fissa non soggetta a perequazione pari a 12,92 euro al mese per coloro che hanno un età superiore a 65 anni (articolo 70, co. 1 legge 388/2000). Tale maggiorazione spetta in misura intera a condizione che il reddito personale non risulti superiore gli importi indicati in tabella; se il soggetto è coniugato, oltre al limite di reddito personale, è necessario rispettare anche un limite di reddito coniugale (si veda tabella sopra allegata). La predetta maggiorazione spetta in misura parziale sino al raggiungimento del limite di reddito aumentato dell'importo della maggiorazione. I redditi da valutare ai fini della maggiorazione sono i medesimi di quelli previsti ai fini della concessione dell'assegno sociale (sopra descritti) con esclusione però delle pensioni di guerra e con inclusione - nella valutazione del reddito rilevante - dei trattamenti di fine rapporto o comunque denominati e degli arretrati assoggettati a tassazione separata. 

Dal 2002, inoltre, i titolari di AS con almeno 70 di età (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni) possono ottenere l'incremento della maggiorazione base di 12,92 euro in modo da consentire il raggiungimento del cd. milione delle vecchie lire (art. 38, L. 448/2001).  Si tratta per l'appunto del cd. incremento al milione. I redditi valutabili e le condizioni per il conseguimento sono praticamente i medesimi di quelli previsti per la concessione della maggiorazione base. 

La domanda ed il pagamento della prestazione

L'assegno sociale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'istanza deve essere presentata all'Inps e la prestazione deve essere corrisposta con le medesime modalità previste per l'erogazione delle pensioni. Il richiedente dovrà certificare le condizioni relative alla residenza, allo stato civile e quelle di carattere reddituale. 

L'assegno sociale derivante o sostitutivo dell'invalidità Civile

Si ricorda che ai soggetti titolari dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione di inabilità civile (ex legge 118/1971) o agli invalidi civili ultra65enni spetta, nel 2021 al compimento dei 67 anni, l'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile. In tali casi l'assegno sociale si comporta in modo completamente diverso rispetto a quanto sopra esposto. In particolare, con riferimento al reddito, si continua a prendere in considerazione solo quello personale dell'invalido (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti rispettivamente per l'assegno mensile di invalidità e per la pensione di inabilita' civile (cfr: Circolare Inps 86/2000). Che risultano più favorevoli rispetto a quelli previsti per l'assegno sociale. L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, non è soggetto al meccanismo di riduzione in funzione del reddito percepito, quindi viene sempre erogato in misura piena come accade per le prestazioni di InvCiv. 

Si tenga presente però che la misura dell'assegno è diversa rispetto all'assegno sociale per i normodotati. In particolare la prestazione spetta in misura fissa pari a 381,23 euro al mese (senza cioè gli aumenti dell'AS previsti dall'articolo 67 della legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999) maggiorabile sino a 468,11 € solo in presenza di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia (si veda tavola sottostante). Ai fini della valutazione del reddito rilevante ai fini del conseguimento di tale maggiorazione valgono le medesime regole previste per la concessione dell'assegno sociale ai normodati con l'unica differenza che, in caso di pensionato coniugato, occorre rispettare oltre al limite di reddito personale anche un livello di reddito coniugale (si veda tavola sottostante).  Per ulteriori dettagli sul funzionamento della misura si rimanda a questo approfondimento

 Documenti: Circolare Inps 208/1996

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