La decorrenza

L’articolo 2, comma 3, della legge n. 147 del 2014 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore all’entrata in vigore della stessa legge, vale a dire non anteriore al 6 novembre 2014.

Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.


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