I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.
Le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età. Da chiarire gli effetti sulle pensioni già decurtate.
Kamsin L'articolo 1, comma 113 della legge 190/2014 ha posto fine, dal 1° gennaio 2015, alla penalizzazione sino al 2017. Da quest'anno dunque si potrà andare in pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo le donne) senza dover piu' guardare all'età anagrafica per evitare di far scattare le penalizzazioni. Occhio però ai requisiti contributivi: dal 1° gennaio 2016 sarà necessario raggiungere, per effetto della speranza di vita, 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).
Sino all'anno scorso, infatti, era previsto un taglio pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età di 60 anni sulle quote di trattamento calcolate con il sistema retributivo. Era previsto solo un piccolo temperamento: potevano evitare la penalizzazione quei soggetti che avevano tutta l'anzianità contributiva composta da contribuzione obbligatoria da lavoro (piu' alcuni limitati e tassativi periodi di contribuzione figurativa).
La legge di stabilità ora semplifica il tutto. Dal 1° gennaio 2015 chiunque raggiungerà i 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo per le lavoratrici) non avrà applicata la decurtazione. Resta però il termine del 31 Dicembre 2017.
La tabella sopra mostra come cambiano nel tempo i requisiti per evitare l'applicazione della penalizzazione qualora si conseguano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata.
Ho letto che la stima di vita interesserà dal primo gennaio 2013 anche noi lavoratori destinatari della salvaguardia. Preciso che ho raggiunto la quota 97,3 il primo marzo 2014 e pertanto, qualora l'Inps mi riconoscerà la possibilità di fruire del beneficio della salvaguardia, dovrei accedere alla prestazione pensionistica a decorrere dal primo aprile 2015. Volevo quindi sapere se questo intervento sulla stima di vita cambierà la data di percezione della pensione. Aldo da Mantova. Kamsin Come osserva il lettore, il decreto 16 dicembre 2014, ha innalzato di quattro mesi i requisiti anagrafici necessari per conseguire le prestazioni previdenziali con effetto dal 1° gennaio 2016.
Nello specifico, pertanto, dal primo gennaio 2016 per conseguire la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti salvaguardati dovranno raggiungere 61 anni e 7 mesi di età contestualmente al perfezionamento del quorum 97,6. Sino al 2015 i requisiti da perfezionare restano invece 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3. L'adeguamento non interessa dunque il lettore perchè questi ha raggiunto i requisiti prima del 2016, pertanto, se l'inps confermerà la possibilità di fruire dei benefici della salvaguardia, resta confermata la decorrenza della pensione dal 1° Aprile 2015.
Volendo essere precisi l'adeguamento in parola potrà coinvolgere solo quei lavoratori (salvaguardati) per i quali la legge non ha imposto il vincolo della decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016. Chi incappa in questo vincolo, considerati i 12 mesi di finestra mobile, deve infatti aver maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, entro e non oltre il 31 dicembre 2014 pena l'esclusione dalla tutela.
La legge di Stabilità non ha bloccato l'aumento dei contributi alla gestione separata dell'Inps, dando via agli aumenti. Dall'1° gennaio 2015 si passerà dal 27,72 al 29,72% e poi un punto l'anno fino al 33,72%.
Kamsin Sul tavolo del consiglio dei ministri dopo il termine delle vacanze di natale ci sarà un intervento in favore dei professionisti e della loro previdenza. Matteo Renzi ha infatti annunciato un provvedimento ad hoc al fine di colmare il gap normativo verificatosi nei confronti dei professionisti nell'approvazione della citata legge e relativo al blocco dell'aliquota contributiva Inps al 27% e all'innalzamento del volume d'affari per coloro che vorranno accedere al regime forfettario.
Nell'occhio delle polemiche ci sono proprio questi due nodi, minimi ed aliquote previdenziali. In relazione al regime dei minimi, che adottato sotto la gestione Tremonti, aveva scelto un forfettone semplificato a 30 mila euro con prelievo del 5%, ora, con la legge di stabilità, si vede cambiare l'asticella che è stata abbassata per «le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi» a 15 mila euro con una tassazione del 15% (ma applicato al 78% del fatturato, perché si presume un'incidenza dei costi del 22%). Vengono esclusi dal forfait al 15% coloro il cui reddito supera i 20 mila euro. Nella sostanza un duro colpo per i professionisti che contrasta con gli slogan governativi dell'abbassamento della pressione fiscale e di semplificazione.
La manovra sui minimi, tra l'altro, s'accompagna all'aumento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps, previsto dalle disposizioni del governo Monti, che balza di due punti percentuali (al 29,72%) e, nel 2018, finirà per sfiorare quota 33%. Un'aliquota superiore sia a quella che versano i lavoratori dipendenti che gli autonomi come i commercianti ed artigiani (22-23%), che non concede prestazioni previdenziali piu' robuste. Anzi. La liquidità della gestione separata dell'Inps viene utilizzata per sostenere il fondo lavoratori dipendenti dell'Inps ora in forte deficit dopo l'accorpamento con l'Inpdap e la cassa dirigenti.
Dal provvedimento governativo si attende dunque una revisione del regime dei minimi per i professionisti, in primis l'innalzamento del volume d'affari almeno a 30 mila euro, e una contestuale riduzione del prelievo fiscale al 5%. Inoltre occorrerà considerare che a parità di reddito, mentre per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l'importo dei contributi è calcolato sulla base di un'aliquota del 28%, per le imprese e per gli autonomi l'aliquota applicata è del 22% circa, ben 6 punti percentuali in meno. L'unificazione delle aliquote rappresenta, in questo caso, la soluzione ideale per trattare alla pari tutti i lavoratori.
L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.
Kamsin Dello stop alla penalizzazione ne abbiamo già discusso. Fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà la penalizzazione Fornero che prevede che sulla quota di pensione "retributiva" sia applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni.
Ma ci sono diversi punti che dovranno essere chiariti dall'Inps nelle prossime settimane. Innanzitutto: cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. Rimarranno tali oppure saranno depenalizzati a partire dal 1° gennaio 2015? In attesa della risposta ufficiale ricordiamo che c'è un precedente che avvalora la seconda ipotesi. Con il messaggio inps 5280/2014 l'istituto ha infatti ammesso, in passato, al ricalcolo quegli assegni decurtati sulla base di periodi contributivi successivamente "depenalizzati" da disposizioni di legge.
Ovviamente anche accogliendo questa seconda ipotesi le mensilità già corrisposte non potranno essere recuperate.
Da chiarire anche cosa accade a quei lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa nel senso che comunque il suo assegno non sarà decurtato, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.
Il contratto a tutele crescenti cancella la procedura obbligatoria della Legge Fornero. Ma si applicherà solo nei confronti dei nuovi assunti dall'entrata in vigore del decreto.
Kamsin Per i nuovi assunti non ci sarà piu' la conciliazione obbligatoria alla direzione territoriale del lavoro. E' questa una delle principali novità che sarà introdotta con il decreto attuativo della Delega sul Jobs Act in materia di contratti a tutele crescenti. La procedura, com'è noto, fu introdotta dalla legge Fornero a luglio del 2012 per i recessi intimati nelle aziende con oltre 15 addetti, legati a motivi di carattere economico o organizzativo e che ha dato esito positivo in meno della metà dei casi.
L'entità dell'offerta non sarà rimessa alla libera scelta del datore di lavoro, ma è predeterminata dalla legge: una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, (per i periodi di durata inferiore l'importo viene riproporzionato), in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità.
Per le piccole aziende, con meno di 16 dipendenti, l'importo predeterminato della nuova conciliazione viene tuttavia dimezzato. Sarà pari quindi alla metà dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non superiore alle 6 mensilità rispetto alle 18 delle aziende più grandi.
La procedura - Per attivare la procedura il datore può formulare l'offerta in qualsiasi sede abilitata dalla legge come ad esempio la DTL, le sedi sindacali e le commissioni di certificazione e soltanto quando non sia scaduto il termine di 60 giorni per impugnare in via stragiudiziale il licenziamento.
L'offerta deve essere formulata mediante consegna di un assegno circolare; il lavoratore che riceve la proposta può decidere di rifiutarla e in tal caso resta libero di impugnare in via giudiziale il licenziamento fermo restando che l'accettazione della somma comporta la decadenza dal diritto ad impugnare il licenziamento.
La conciliazione può essere attivata per qualsiasi tipologia di recesso del datore, anche per i licenziamenti disciplinari. Le somme offerte con la procedura in parola hanno, peraltro, una disciplina molto favorevole, in quanto sono totalmente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e contributiva e, pertanto, il loro importo netto è molto vicino a quello conseguibile all'esito di un giudizio.
Il doppio Binario - Per tutti i dipendenti a tempo indeterminato già in organico prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo continuerà invece ad applicarsi la procedura obbligatoria presso la DTL. Non sarà utilizzabile la (nuova) conciliazione facoltativa. Vengono cioè a determinarsi due binari paralleli con regole diverse sul perimetro delle conciliazione e sulla volontarietà dell'iter.