Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un ex dipendente del credito nato il 24/5/53 in esodo dal 1/4/2009 ed a carico del fondo di solidarieta' mediate erogazione di un assegno che scadra' il 30/9/2012 pertanto il 1/10/2012 (come da lettera INPS) dovevo andare in pensione con piu di 40 anni di contributi,precisamente con 2104 settimane ho fatto domanda all'INPS e mi hanno risposto cosi:
Le comunico che non e' stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 27.08.2012, per il seguente motivo:  Lei non rientra nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10,  comma 5 della legge 122/2010 (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della  legge 122/2010)
Faccio presente che ho ricevuto la lettera dall'INPS sono andato per appuntamento ma non mi hanno saputo dire se sono salvaguardato ne quando andro in pensione.
Ora rimarrò senza assegno e senza pensione?

La sua posizione rientra tra i 65mila lavoratori che potenzialmente possono mantenere le vecchie regole di pensionamento (articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011). In tal caso potrà accedere alla pensione decorse 13 mensilità dal mese di perfezionamento dei 40 anni di contribuzione.

Il rigetto della domanda si riferisce ad un'altra salvaguardia, quella dei 10 mila lavoratori di cui all'articolo 12, comma 5 del DL 78/2010 che consentiva di mantenere le previgenti regole di decorrenza. L'inps ha infatti stabilito che l'ultimo lavoratore in posizione utile per accedere a tale salvaguardia ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 ottobre 2008.


Sono un ex lavoratore Eni nati l 21/7/1952 ed ho sottoscritto l'accordo sulla mobilità Eni/INPS nello scorso dicembre 2010. Ho cessato l'attività lavorativa presso Eni il 31/12/2010 ed ho iniziato a percepire l'assegno di mobilità INPS a ottobre/2011. Lo scorso 21/luglio/2012 ho compiuto 60 anni e a settembre, sempre 2012, cesserà il versamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi per completare i 40 anni di attività.
Se la finestra di attesa è 14 mesi dovrei percepire la pensione a Ottobre 2013, o sbaglio?
Inoltre dovrei far parte della categoria dei salvaguardati avendo maturato il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità.
Giovanni

Si conferma il possesso dei requisiti per la salvaguardia. Da quanto emerge è un quotista, cioè un lavoratore che accede alla pensione con il perfezionamento della vecchia quota 96 (minimo 60 anni di età e 35 anni di contribuzione). In tal caso la finestra è di 12 mensilità. Dunque la pensione, se confermata l'inclusione nel limite numerico delle 65mila unità, decorrerà dal mese di Agosto 2013. 


Sono un esodato di poste italiane uscito dal lavoro il 31.12.2011 con anzianità: 35 anni 8 mesi e 12 gg, dopo la richiesta per i versamenti volontari fatta al momento della firma dell'accordo è arrivata l'autorizzazione dell'Inps al pagamento dei contributi che dovevo versare per il raggiungimento della quota 96 ( 60 anni di età e 36 anni di contributi) acquisita ad aprile 2012. Ho presentato domanda alla DTL e sono stato allo sportello inps per verificare se stavo nei salvaguardati con i resequisiti presentati. L'impiegato verifica la mia pratica, e mi dice che dovrei essere tra i salvaguardati e che il primo rateo di pensione è maggio 2013. Chiedo se risponde ha verità ciò che mi è stato comunicato? Valdino


La risposta è positiva. Il decreto interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 nonchè l'articolo 6, comma 2-ter del DL 216/2011 includono nella salvaguardia i lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro con accordo entro il 31.12.2011 a condizione che: 1) maturino la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 e; 2) non abbiano ripreso l'attività lavorativa successivamente alla risoluzione del rapporto. Nel suo caso il perfezionamento della quota 96 ad aprile 2012 consentirebbe la decorrenza del primo rateo a Maggio 2013 come correttamente osserva.

Sono uscito dall'attività lavorativa il giorno 26 marzo 2012 in base alla procedura di mobilita' avviata  dall'azienda/sindacati (accordi teriitoriali?) ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-24 della legge n. 223/91,  risalenti al 29/3/2011.  l'accordo prevedeva l'uscita volontarie per 300 operai + 100 impiegati con ricorso ad incentivi per arrivare
alla pensione.  La procedura per gli operai prevedeva la facolta di uscita da aprile 2011 a settembre 2011  mentre per gli impiegati (mio riferimento) da marzo 2011 a marzo 2012.
In data 31 maggio 2011 ho aderito all'intesa.  Con decorrenza dal 3/4/2012 percepisco la moblita' (31 mesi) ed in base alla normativa  pensionistica pre Fornero andavo in pensione
il 1/11/2014 con 41 di contributi e 61,5 anni.  Gradirei avere notizie se rientro nei salvaguarda o no ed eventualmente previsioni di quando potro andare  in pensione. Marco

{jvrelatives}

Nel caso di specie, non avendo terminato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011, è escluso dal gruppo dei mobilitati salvaguardati di cui al decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012.

E' possibile tuttavia che sia in possesso dei requisiti per entrare nel 2° gruppo dei salvaguardati, i nuovi 55mila. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha infatti esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono  dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. Oppure 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. In tali casi la pensione decorrerebbe però il mese successivo al perfezionamento dei requisiti perchè le finestre mobili - per chi accede con i nuovi requisiti - sono state infatti abolite dal 1° gennaio 2012.

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Esodati bancari nell'occhio del ciclone

Mercoledì, 26 Settembre 2012

Sono bancario esodato dall'aprile 2010 con accordi sindacali aziendali e da settembre 2012 l'assegno versatomi fino ad ora dall' INPS è cessato. Ho maturato le 2080 settimane 40 anni di contrubuzione a fine marzo 2012 e sono quindi nella cosidetta finestra . L’azienda ha indicato nell’aprile 2013 la data della nuova finestra allungando il periodo di decorrenza alla pensione. Ho ricevuto la lettera INPS di possibile salvaguardia e ho già presentato domanda di pensione .Gradirei gentilmente da Voi sapere qual è la data definitiva in cui potrò andare in pensione e se percepirò il trattamento economico per il periodo ponte tra le due scadenze. L’Ufficio INPS sportello amico e il patronato, a cui mi sono rivolto, non sono stati in grado di darmi una risposta . Giancarlo

Si conferma che si trova nel periodo di finestra. Il periodo di slittamento è pari a 13 mesi per coloro che maturano i 40 anni di contributi nel corso del 2012 (Articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 e ribadito dal messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012). Se raggiunge i requisiti a Marzo, la pensione decorrerà quindi dal 1° Maggio 2013. Quanto al periodo scoperto, l'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ha attribuito al governo la facoltà di concedere, con apposito decreto, il prolungamento dell'assegno sino alla nuova finestra di decorrenza per i lavoratori - in mobilità ordinaria o lunga o nei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi ante 30 Aprile 2010 - che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011.

In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha per ora promulgato solo un primo provvedimento, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha concesso la proroga dell'assegno solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2011. Non si conosce invece la tempistica precisa del Ministero relativamente agli altri lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per ottenere la proroga del trattamento. Nelle more di nuove istruzioni governative è dunque da mettere in conto un periodo di vuoto economico.

 

nato il 28/04/1952, sono un esodato ENEL che ha chiuso il raporto di lavoro con l'azieda il 30/12/2007 mediante un accordo individuale di esodo incentivato seguito da conciliazione alla presenza di Confindustria e CGIL elettrici e non ho più ripreso a lavorare. Ho ottenuto nel gennaio 2008 l'autorizzazione ai versamenti volontari che ho effettuato fino al raggiungimento delle1875 settimane (36 e 3 settmane). Ho presentato ad agosto 2012 istanza (attraverso patronato) di inserimento nele liste dei slvaguardati da parte della commissione istituita presso la DTL di Cagliari dato che ho i requisiti per essere inserito tra i 6890 soggetti passibili di salvaguardia (lettera G del decreto Fornero). Il 14 settembre la Commissione istituita presso la DTL di Cagliari ha respinto la mia Istanza per essere incluso tra i 6890 salvaguardati aserendo che non rientro nele tipologie di accesso ai benefici della lettera G perchè sono in proscuzioe volontaria. Io ritengo che la Commissione stia perpetrado un abuso dovendo essa solo verificare se posseggo o meno i requisiti previsti dal decreto e non , come invece ha fatto, stabilire che poichè rientro in due fattispecie (esodati e prosecutori volontari) essa commissione può arrogarsi il diritto di negarmi l'accesso alla salvaguardia. Per assurdo, ma neanche tanto improbabilmente, il funzionario INPS che dovrebbe attestare il mio diritto come contributore volontario ptrebbe in egual maniera negarmi l'inserimento nei 12500 perchè ho i requisiti della lettera G. Io rtengo che sia urgente che vengano immediatamente resi pubblici i criteri in base ai quali le commissioni e i funzioari debbono procedere in modo da evitare strumentali esclusoni. Credo che il compito delle commissioni territorali e dei funzionari locali sia quello di verificare l'ogettiva presenza dei requisiti richiesti per ogni tipologia di salvaguardia e che solo al momento della stesura della gradatoria finale possa essere fatta una scelta di inserimento o meno in una tipologia. Battista

Effettivamente il caso dà origine a dubbi. Ciò deriva dalla circostanza che molti soggetti cessati dal servizio con accordi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 hanno dovuto integrare la contribuzione tramite volontari chiedendo apposita autorizzazione prima del 4 dicembre 2011. Da qui l'incertezza circa il loro gruppo di appartenenza: potrebbero infatti appartenere contemporaneamente sia alla categoria dei cessati sia a quella dei prosecutori volontari. Uffici Inps, DTL e patronati non hanno fatto sino ad ora luce sulla vicenda.

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Sono nato il 18.12.52. Al 31.10.11 ho cessato il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale il mio posto di lavoro è stato soppresso. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e dal 16.03.12 percepisco l'indennità di disoccupazione fino al 15.02.13. Sono state fatte le peviste comunicazioni di cessazione al CPI. Al 18.12.12 maturerò i requisiti pre riforma (60 anni e quota 96 avendo 39 anni e 10 mesi di contributi INPS) e pertanto, dopo la finestra, a gennaio o febbraio 2014 sarei potuto andare in pensione con le vecchie regole. Il mio caso rientra tra i salvaguardati? Alessandro

L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito con legge numero 14 del 2012 include tra i potenziali salvaguardati i prestatori che entro il 31.12.2011 abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di accordo (individuale o collettivo) con il datore. La norma richiede in altri termini che le parti abbiano perfezionato un accordo in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro in perfetta parità tra loro (si tratta di una specie di contratto risolutorio); non sono dunque tutelati dalla norma i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per iniziativa unilaterale del datore come nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa. In tal caso non esiste, evidentemente, "accordo" tra le parti.  Nel caso di specie ricordo che potrebbe tuttavia usufruire del pensionamento in deroga a 64 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011. 

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