Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

volevo un chiarimento in merito ai mesi aggiuntivi previsti dall'aspettativa di vita per chi e' tra i salvaguardati dei fondi di solidarieta' e matura 40 anni di contributi nel 2014. i 3 mesi previsti vanno ad aggiungersi alla finestra mobile che e' gia' 12+3 o si vanno a sommare ai 40 anni di contributi con la conseguenza di dover pagare altri 3 mesi. Carlo

 

L'articolo 24, comma 15, ultimo paragrafo del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prescrive che per i lavoratori salvaguardati si applichi la disciplina riguardante la stima di vita. L'adeguamento non è tuttavia certo per i cd. quarantisti.  Il primo adeguamento di 3 mesi (13 settimane) è previsto dal 1° Gennaio 2013.  Si ritiene, come regola generale, che l'aumento non si aggiunga alle finestre mobili bensì che si sommi al maturato contributivo totale che deve essere perfezionato (cfr: articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni). 

 


Quarantisti - Adeguamento Sì o no?

Il punto relativo all'adeguamento alla stima di vita per i cd. lavoratori quarantisti (lavoratori cioè salvaguardati rispetto alla nuova riforma delle pensioni che continuano quindi ad accedere alla pensione con i vecchi 40 anni di contributi) non è stato chiarito ufficialmente dall'Inps. Le fonti a disposizione sono dunque quelle rinvenienti nel testo del decreto salva italia (DL 201/2011 convertito con ln 214/2011). Ne avevamo parlato piu' volte, evidenziando come questa strana condizione abbia tratto in inganno anche lo scrivente, ma è utile tornare sull'argomento per spiegare, in breve, cosa c'è dietro. 

Il comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto dispone per tutti i lavoratori salvaguardati l'applicazione delle disposizioni relative alla stima di vita contenute nel comma 12 del medesimo decreto. Tale comma adegua però chiaramente alla speranza di vita anche il requisito contributivo per coloro che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Risulta dunque di incerta interpretazione se tale adeguamento debba considerarsi applicabile anche ai vecchi quarantisti  o se questo riguardi - sul punto non ci sono dubbi - solo coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° Gennaio 2012. 

Come contrappeso pende tuttavia a favore della prima interpretazione - e dunque per la non applicazione dell'adeguamento alla stima di vita - la circostanza che l'articolo 24, comma 14, primo capoverso del decreto salva italia mantiene in vigore per tutti i salvaguardati le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 Dicembre 2011. E queste regole non prevedevano  l'adeguamento alla stima di vita del requisito contributivo per i quarantisti. In tal caso dunque il richiamo del comma 15 sarebbe un refuso e non aggiungerebbe nulla rispetto a quanto già previsto dalla vecchie normative. Questa è l'interpretazione preferibile ma non può non ammettersi che esistono alcuni dubbi.

Inoltre giova ricordare che i lavoratori quarantisti scontano finestre mobili piu' lunghe rispetto ai quotisti (cioè coloro che accedono alla pensione con le quote). Con l'ultimo intervento della scorsa estate il Governo Berlusconi ha innalzato il periodo di decorrenza di un mese per chi matura il requisito dei 40 anni del 2012; di due mesi per coloro che lo maturano nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. 

 

mi sono licenziata da Poste italiane al 31 gennaio 2003 dal 1/ 07/2006 ho versato contributi previsti dall'inps come lavoratore agr. autonomi come coadiuvante coltivatrice dell'az di famiglia. Compirò 60 anni il 09/ 08/ 2012. Rientro nella categoria dei salvaguardati???
 

I lavoratori che, in possesso dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria in data antecedente al 4 Dicembre 2011, hanno almeno un contributo accreditato al 6 Dicembre 2011 e che non siano stati rioccupati successivamente alla autorizzazione, sono in possesso dei requisiti per essere inclusi tra i 65mila salvaguardati di cui al Decreto Fornero (articolo 2, comma 1, lettera d) firmato lo scorso 1° Giugno se maturano la decorrenza entro il Dicembre 2013. Il limite viene ora portato al Dicembre 2014 dall'articolo 22, comma 1, lettera c del decreto sulla spending review (DL 95/2012). Per tale ragione dovrebbe soddisfare i requisiti per mantenere l'applicazione delle vecchie di norme di pensionamento.

 

 

sono nato il 05/05/1951, dipendente privato ancora occupato. il 31 Luglio 2012 maturo 35 anni di contributi, dal 1984 ho l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi ma non ho mai versato nulla.
Cosa succede? ? Orlando 

 

La situazione per gli autorizzati ai volontari prima del 20 Luglio 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 non è stata ancora chiarita in maniera ufficiale.Tuttavia, l'Inps – con le circolari relative alle novità previdenziali – non ha confermato la presenza di eventuali deroghe alle nuove norme. Il decreto interministeriale sugli esodati del 1° giugno 2012, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», prevede che i requisiti previgenti il "salva-Italia" continuano ad applicarsi nei confronti dei soggetti che matureranno la decorrenza del trattamento entro il dicembre 2013 nei limiti di 10.250 unità. Il decreto sulla spending review posticipa questo termine al dicembre 2014 con una stima di ulteriori 7.400 unità che accederanno alla pensione con le regole previgenti. Resta fermo che i soggetti in questione devono avere almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011 e che non devono aver trovato occupazione lavorativa successivamente all'autorizzazione. 

 
 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Sono un esodato di Intesa San Paolo, ho timore che il decreto sui 65mila in cui io risulterei incluso non sarà pubblicato in Gazzetta. E' possibile che ciò avvenga? Come farò a sapere circa la mia inclusione con certezza nella salvaguardia? Arturo da Genova

 

Il Decreto Fornero sui salvaguardati sta dando molte frustrazioni in quanto effettivamente non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ciò tuttavia dovrebbe avvenire in tempi ormai rapidi. Proprio ieri l'Inps (Messaggio inps numero 12196 del 20 Luglio 2012) ha avviato le procedure per la verifica dei primi 65mila lavoratori salvaguardati (per i successivi 55mila di cui al decreto spending review si dovrà attendere l'autunno).
L'Inps ha estratto dai propri archivi i potenziali 65mila lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per essere inclusi nella salvaguardia; l'istituto contatterà gli interessati e invierà loro una lettera che li invita a controllare la propria posizione previdenziale. 
 
La lettera tuttavia non è una certificazione del diritto ad accedere alla pensione con le previgenti regole. Per quello si dovrà attendere. 
 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Sono nata il 10 Aprile 1958. Compirò quindi 57 anni al 10/04/2015. Sono in mobilità fino al 31 Agosto 2014 e non lavoro più dal 30/11/2011 nel 2015 avrò 35 anni di contributi versati. Potro andare in pensione con il calcolo contributivo nel 2015 ????? Leggo che l'INPS dice che: Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica: 

••alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

 

 

Il regime sperimentale è rimasto eccezionalmente in vigore. Questo consentirà, alle sole lavoratrici donne, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità  fino al 31 dicembre 2015, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti  ( 58 anni per le lavoratrici autonome).
 
Per accedere al beneficio è necessario che le lavoratrici in questione optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo come previste dal decreto legislativo n.180/1997.
 
L'opzione è aperta al momento sino al 31 dicembre 2015 ma il Governo, verificati i risultati della sperimentazione, potrà tuttavia decidere per una sua eventuale prosecuzione. 
 
Con la Circolare Inps n. 35/2012 è stato precisato che per tale forma di pensionamento rimangono eccezionalmente valide le finestre mobili di accesso di cui all'articolo 12 del Decreto Legge numero 78 del 2010 e successive modifiche. Si tratta di una disposizione eccezionale perchè, in via generale, le finestre sono state abolite dal 1° Gennaio 2012 con la Riforma delle Pensioni. 
 
La stessa Circolare  ha inoltre introdotto un nuovo vincolo. Le lavoratrici in questione, per accedere al beneficio, devono essere in possesso dei requisiti per maturare la decorrenza del trattamento entro la data del 31 Dicembre 2015. Ciò comporta, stante l'applicazione delle finestre mobili di 12 mesi (18 per le autonome), che il requisito anagrafico e contributivo deve essere raggiunto entro il Dicembre 2014 (Maggio 2014 per le autonome). La medesima circolare ha inoltre disposto l'applicazione dell'adeguamento all'aspettativa di vita di 3 mesi dal 1° Gennaio 2013 al requisito anagrafico. Ciò significa che dal 2013 saranno necessari 57 anni e 3 mesi (58 anni e  3 mesi per le autonome).

Per tali ragioni ritengo che la risposta sia negativa.  Nel caso di specie la decorrenza si collocherebbe nel 2016 per l'applicazione delle finestre mobili.

 


 

Norme Richiamate 

 

Circolare Inps numero 35 del 24 Marzo 2012 - Paragrafo 7. 2
 
Lavoratrici in regime sperimentale:
 
"Alle lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.
 
Alle predette lavoratrici continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i requisiti di accesso, le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto (vedi circolari n. 105 del 2005 e n. 60 del 2008).
 
Nei confronti delle suddette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze di cui alla legge n. 122 del 2010 (circolare n. 53 del 2011) e trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, inmateria di adeguamento alla speranza di vita."

 

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati