Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Pensione supplementare, i vantaggi per i pensionati
Giovedì, 16 Maggio 2013Mia moglie ed io gestiamo un'agenzia immobiliare. Siamo entrambi pensionati Inpdap, ora passata all'Inps. Per la nostra attività abbiamo dovuto fare l'iscrizione all'Inps, al quale paghiamo contributi di notevole entità. Essendo pensionati e non ricevendo alcun beneficio sulla pensione, non dovremmo essere esonerati? Gennaro da Napoli
L'iscrizione ad una gestione previdenziale, in questo caso quella dei commercianti, non è legata al beneficio, ma è legata all'obbligo contributivo. In particolare, si ha l'obbligo di iscriversi ad una determinata gestione se si svolge una determinata attività; di conseguenza, come nel caso dei coniugi pensionati che gestiscono l'agenzia immobiliare, scatta l'obbligo di versare la contribuzione come commercianti, indipendentemente dal fatto che si è pensionati ed i benefici sono scarsi.
A tal proposito, è da sottolineare che qualche beneficio si avrà; infatti, essendo i coniugi pensionati avranno, al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia per i contributi versati alla gestione dei commercianti.
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Pensioni, ricongiunzioni gratuite per chi ha cessato entro il luglio 2010
Giovedì, 16 Maggio 2013La legge di stabilità approvata sembra che abbia lanciato un salvagente a favore di quei dipendenti statali e pubblici che hanno avuto la sgradita sorpresa di dover sborsare somme piuttosto consistenti per il trasferimento dei contributi dai fondi tipo ex Inpdap all Inps. Sarei interessato a conoscere maggiori dettagli in proposito. Mario da Napoli
La legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei contributi verso l'Inps. Va subito detto, a scanso di equivoci, che le ricongiunzioni dall'Inps verso altri fondi pensionistici restano onerose. Vediamo, secondo la legge di stabilità, quando scatta la gratuità del trasferimento dei periodi assicurativi verso l'Inps. Le condizioni sono le seguenti:
1) Cessazione del rapporto di lavoro con datore statale o pubblico (in particolare ex Inpdap) entro il 30 luglio 2010;
2) I periodi assicurativi cumulati con quelli dell'Inps verranno utilizzati per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e non quindi per quella di anzianità;
3) I requisiti anagrafici e contributivi per questa pensione di vecchiaia sono quelli fissati dal decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (manovra Monti). Per il 2013, l'età di 66 anni e tre mesi di incremento legati alla speranza di vita per i dipendenti statali e pubblici (comprese le donne) e il requisito minimo contributivo di 20 anni;
4) Restano onerosi anche il trasferimento dei contributi verso l'Inps da parte del dipendente statale o pubblico che cessa dal rapporto di lavoro dopo il 30 luglio 2010.
Vi è poi la possibilità di totalizzare i periodi non coincidenti. In questo caso, la pensione di vecchiaia ottenuta con il cumulo gratuito verrà liquidata in quote distinte, in base ai contributi esistenti presso l'ente di previdenza. Un esempio: con 15 anni di contribuzione Inps e 18 anni di contributi ex Inpdap scatteranno due quote di pensione, una Inps, secondo tale ordinamento, per i 15 anni di contribuzione e la seconda con le regole ex Inpdap per i 18 anni di contribuzione. Infine, per il raggiungimento del diritto alla pensione, i contributi dei diversi enti si sommano.
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Pensioni, no alla finestra anche per i lavoratori con 15 anni di contribuzione prima del 1992
Mercoledì, 15 Maggio 2013Ora che sembra risolto il problema del diritto alla pensione per coloro che hanno maturato i requisiti minimi di 15 anni prima del 1992, vorrei sapere quando io, che mi sono licenziata il 31 dicembre 1987, sono del 1952 e ho 16 anni di contributi versati, potrò avere la pensione. Franca Cassano da Matera
La lettrice se possiede, come sembra, il minimo contributivo dei 15 anni entro il 1992, può stare tranquilla. Se, invece, i 15 anni sono stati maturati dopo il 1992, allora occorrono 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia. L'inps sulla questione della permanenza dei 15 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia posseduti entro il 1992 l'Inps, con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 ha confermato che la deroga è tutt'ora vigente. Va, però, evidenziato che anche in questo caso il requisito anagrafico è quello previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge 214/2011 (manovra Fornero-Monti) per l'ottenimento della pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, scatta la disapplicazione della cosiddetta finestra mobile di cui alla predetta manovra Monti.
Se si tratta di donna appartenente al settore privato ecco i nuovi requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia:
- 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal l° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1°° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, secondo l'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: tre mesi già dal 1° gennaio 2013).
Per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione separata, i limiti di età sono i seguenti: 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012 63 anni e 9 mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita) nell'anno 2013; 64 anni e nove mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita) dal 1° gennaio 2014, al 31 dicembre 2015; 65 anni e nove mesi (compresi i tre mesi della speranza di vita già avvenuti, ma non quelli dal 2016) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017; 66 anni e 3 mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita già avvenuti, ma non quelli del 2016) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
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Pensioni, l'uscita anticipata per i lavoratori del 1952
Mercoledì, 15 Maggio 2013Sono dipendente del settore del credito. Sono nato il 6 marzo 1952. A marzo compio 61 anni. Nel gennaio 2013 ho maturato 37 anni di contributi. Il 6 marzo 2012, con la vecchia normativa (ante riforma) avrei raggiunto quota "96" (60 anni e 36 di contributi). Con la nuova normativa, i nati nel 1952 con le mie caratteristiche sono stati graziati con una deroga che permette loro di andare in pensione a 64 anni. Vorrei sapere se ho già maturato questo diritto. Armando da Vieste
L'articolo 24, comma 15-bis, del Dl 201/2011 stabilisce, invia eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, alla data del 28 dicembre 2011, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, la possibilità di conseguire la pensione anticipata al compimento del 64esimo anno di età a condizione di maturare entro il 31 dicembre 2012 la quota "96" prevista prima della riforma Monti-Fornero (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi oltre le frazioni). Dai dati forniti dal lettore, i requisiti sembrerebbero soddisfatti. Al requisito anagrafico dei 64 anni dovranno essere aggiunti gli adeguamenti legati alla speranza di vita (più 3 mesi dal 2013 oltre quello che verrà applicato dal 1° gennaio 2016).
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Trattenimento in servizio, i 40 anni di contributi lo escludono
Mercoledì, 15 Maggio 2013Una docente che, entro il 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per il pensionamento con 60 anni di età e 36 di contribuzione, può presentare domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1 del Dm n. 97 del 20 dicembre 2012 e della circolare n. 98 del 20 dicembre 2012, ancorché abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva? Sirio da Trebisacce
La domanda di trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 509, comma 5 del DlgS 297/94, può essere presentata, ma ritengo che non possa essere accolta, in quanto ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.
Infatti, il decreto ministeriale n. 97/12 e la relativa circolare applicativa n. 98 del 20 dicembre 2012 del Miur, in tema di trattamento di quiescenza del personale della scuola, hanno richiamato i criteri stabiliti dalla direttiva del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 4 dicembre 2009, sull'applicazione delle norme sul trattenimento in servizio del personale della scuola, la cui domanda potrà essere accolta esclusivamente nel caso in cui l'interessato non raggiunga un'anzianità contributiva di 40 anni.
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