Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Mia moglie ed io gestiamo un'agenzia immobiliare. Siamo entrambi pensionati Inpdap, ora passata all'Inps. Per la nostra attività abbiamo dovuto fare l'iscrizione all'Inps, al quale paghiamo contributi di notevole entità. Essendo pensionati e non ricevendo alcun beneficio sulla pensione, non dovremmo essere esonerati? Gennaro da Napoli

L'iscrizione ad una gestione previdenziale, in questo caso quella dei commercianti, non è legata al beneficio, ma è legata all'obbligo con­tributivo. In particolare, si ha l'obbligo di iscriversi ad una determinata gestione se si svolge una determinata attività; di conseguenza, come nel caso dei coniugi pen­sionati che gestiscono l'agenzia immobiliare, scatta l'obbligo di versare la contribuzione come commer­cianti, indipendentemente dal fatto che si è pensionati ed i benefici sono scarsi.

A tal proposito, è da sottolineare che qualche benefi­cio si avrà; infatti, essendo i coniugi pensionati avran­no, al compimento dell'età per la pensione di vecchia­ia, il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia per i contributi versati alla gestione dei commercianti.


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La legge di stabilità approva­ta sembra che ab­bia lanciato un salvagente a fa­vore di quei dipendenti statali e pubblici che hanno avuto la sgradita sorpresa di dover sbor­sare somme piuttosto consisten­ti per il trasferimento dei contri­buti dai fondi tipo ex Inpdap all Inps. Sarei interessato a co­noscere maggiori dettagli in pro­posito. Mario da Napoli

La legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito, a determinate con­dizioni, la gratuità del trasferi­mento dei contributi verso l'Inps. Va subito detto, a scanso di equivoci, che le ricongiunzio­ni dall'Inps verso altri fondi pensionistici restano onerose. Vediamo, secondo la leg­ge di stabilità, quando scat­ta la gratuità del trasferi­mento dei periodi assicura­tivi verso l'Inps. Le condi­zioni sono le seguenti:

1) Cessazione del rapporto di la­voro con datore statale o pub­blico (in particolare ex Inpdap) entro il 30 luglio 2010;

2) I periodi assicurativi cumu­lati con quelli dell'Inps ver­ranno utilizzati per l'otteni­mento della pensione di vec­chiaia e non quindi per quella di anzianità;

3) I requisiti anagrafici e contri­butivi per questa pensione di vecchiaia sono quelli fissati dal decreto legge n.201 del 6 di­cembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (mano­vra Monti). Per il 2013, l'età di 66 anni e tre mesi di incremen­to legati alla speranza di vita per i dipendenti statali e pub­blici (comprese le donne) e il requisito minimo contributi­vo di 20 anni;

4) Restano onerosi anche il tra­sferimento dei contributi ver­so l'Inps da parte del dipen­dente statale o pubblico che cessa dal rapporto di lavoro dopo il 30 luglio 2010.

Vi è poi la possibilità di totaliz­zare i periodi non coincidenti. In questo caso, la pensione di vecchiaia ottenuta con il cumulo gratuito verrà liquidata in quo­te distinte, in base ai contributi esistenti presso l'ente di previ­denza. Un esempio: con 15 anni di contribuzione Inps e 18 anni di contributi ex Inpdap scatte­ranno due quote di pensione, una Inps, secondo tale ordina­mento, per i 15 anni di contribu­zione e la seconda con le regole ex Inpdap per i 18 anni di contri­buzione. Infine, per il raggiun­gimento del diritto alla pen­sione, i contributi dei diversi enti si sommano.


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Ora che sembra risolto il problema del diritto alla pensione per coloro che hanno maturato i requisiti minimi di 15 anni prima del 1992, vorrei sapere quando io, che mi sono licenziata il 31 dicembre 1987, sono del 1952 e ho 16 anni di contributi versati, potrò avere la pensione. Franca Cassano da Matera

La lettrice se possiede, come sembra, il minimo contributivo dei 15 anni entro il 1992, può stare tranquil­la. Se, invece, i 15 anni sono stati maturati dopo il 1992, allora occorrono 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia. L'inps sulla questione della permanenza dei 15 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia posseduti entro il 1992 l'Inps, con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 ha confermato che la deroga è tutt'ora vigente. Va, però, evidenziato che anche in que­sto caso il requisito anagrafico è quello previsto dall'arti­colo 24, comma 6, della legge 214/2011 (manovra Forne­ro-Monti) per l'ottenimento della pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, scatta la disapplicazione del­la cosiddetta finestra mobile di cui alla predetta mano­vra Monti.

Se si tratta di donna appartenente al settore privato ecco i nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al­la pensione di vecchiaia:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal l° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1°° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al si­stema pensionistico agli incrementi della speranza di vi­ta, secondo l'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: tre mesi già dal 1° gennaio 2013).

Per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavora­tori autonomi e della gestione separata, i limiti di età so­no i seguenti: 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012 63 anni e 9 mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita) nell'an­no 2013; 64 anni e nove mesi (inclusi i tre mesi della spe­ranza di vita) dal 1° gennaio 2014, al 31 dicembre 2015; 65 anni e nove mesi (compresi i tre mesi della speranza di vita già avvenuti, ma non quelli dal 2016) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017; 66 anni e 3 mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita già avvenuti, ma non quelli del 2016) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.


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Sono dipendente del settore del credito. Sono nato il 6 marzo 1952. A marzo compio 61 anni. Nel gennaio 2013 ho maturato 37 anni di contributi. Il 6 marzo 2012, con la vecchia normativa (ante riforma) avrei raggiunto quota "96" (60 anni e 36 di contributi). Con la nuova normativa, i nati nel 1952 con le mie caratteristiche sono stati graziati con una deroga che permette loro di andare in pensione a 64 anni. Vorrei sapere se ho già maturato questo diritto. Armando da Vieste

L'articolo 24, comma 15-bis, del Dl 201/2011 stabilisce, invia eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, alla data del 28 dicembre 2011, le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, la possibilità di conseguire la pensione anticipata al compimento del 64esimo anno di età a condizione di maturare entro il 31 dicembre 2012 la quota "96" prevista prima della riforma Monti-Fornero (almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi oltre le frazioni). Dai dati forniti dal lettore, i requisiti sembrerebbero soddisfatti. Al requisito anagrafico dei 64 anni dovranno essere aggiunti gli adeguamenti legati alla speranza di vita (più 3 mesi dal 2013 oltre quello che verrà applicato dal 1° gennaio 2016).


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Una docente che, entro il 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per il pensionamento con 60 anni di età e 36 di contribuzione, può presentare domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1 del Dm n. 97 del 20 dicembre 2012 e della circolare n. 98 del 20 dicembre 2012, ancorché abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva? Sirio da Trebisacce

La domanda di trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 509, comma 5 del DlgS 297/94, può essere presentata, ma ritengo che non possa essere accolta, in quanto ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.

Infatti, il decreto ministeriale n. 97/12 e la relativa cir­colare applicativa n. 98 del 20 dicembre 2012 del Miur, in tema di trattamento di quiescenza del personale della scuola, hanno richiamato i criteri stabiliti dalla direttiva del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 4 dicembre 2009, sull'applica­zione delle norme sul trattenimento in servizio del personale della scuola, la cui domanda potrà essere accolta esclusivamente nel caso in cui l'interessato non raggiunga un'anzianità contributiva di 40 anni. 


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