Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono nata nel gennaio 1952, nel 1988, avevo 16 anni di lavo­ro alle dipendenze di un'azien­da privata, decisi di dedicarmi ai miei figli e mi licenziai, an­che in considerazione del fatto che per la pensione di vecchia­ia sarebbero stati sufficienti 15 anni. Contestualmente chiesi l'autorizzazione per versare i contributi volontariamente. ho versato sporadicamente e coprono solo altri due anni. Do­po la riforma non avrò diritto alla pensione di vecchiaia salvo che non decida di versare al­meno altri due anni di contribuzione volontaria. E' giusto? Franca maria da Mantova

Le indicazioni fornite dal­l'Inps, con la circolare 35/2012, prevedono che la pen­sione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a venti anni. Di fatto si è ritenuto superato l'accesso alla pensione di vec­chiaia con quindici anni di contributi, deroga concessa dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992). Ciò ha creato diver­se perplessità poiché la rifor­ma del 1992 non risultava espressamente abrogata. L'Istituto, in esito ad appro­fondimenti effettuati al riguardo, è pervenuto alla conside­razione che la salvaguardia prevista dal Dlgs 503/1992 continua a operare anche dopo l'entrata in vigore del de­creto «Salva-Italia» poiché non risulta espressamente abrogata dall'articolo 24 del Dl 201/2011 (circolare 16 del 1° febbraio 2013).

In  particolare, risultano validi i previgenti requisiti contributivi nei con­fronti dei seguenti lavoratori:

a) soggetti che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisi­ti contributivi (15anni);

b) lavo­ratori ammessi alla prosecu­zione volontaria entro il 26 di­cembre 1992 (non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data);

c)  lavoratori di­pendenti che possono far vale­re un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno sola­re;

d) lavoratori dipendenti che possono far valere entro il 1992 un periodo di contribu­zione inferiore ai 15 anni e che non riuscirebbero a soddisfa­re i nuovi requisiti entro il me­se di compimento dell'età pensionabile.

Si ritiene pertanto che la signora avrà accesso al pen­sionamento di vecchiaia nel 2015 al compimento di 63 anni 9 mesi poiché nonostante la "deroga contributiva" saran­no applicati i requisiti anagra­fici previsti dal decreto «Sal­va-Italia».


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Mi sono recato con un collega sia alla Direzione Regionale del Ministro del lavoro che negli Uffici INPS che voleva chiedere informazioni in merito al mancato inserimento nella salvaguardia. Ho approfittato per chiedere informazioni in merito alla mia situazione, nello specifico ho chiesto una conferma più che altro, sulla necessità o no di presentare domanda alla DTL(al ministero mi hanno detto di chiedere all'INPS) per essere iscritto alla lista dei salvaguardati entro il 22 maggio, visto che ad oggi non ho ricevuto nessuna indicazione a riguardo ne risulta nulla sul sito nell'area riservata. Faccio presente che io dovrei far parte del decreto dei 55.000 in particolare ai lavoratori della lettera a) in quanto raggiungo i requisiti nel Maggio del 2014 e dovrei andare in pensione il 1° Giugno del 2015 cosi come confermato dal tools presente su questo sito. Da quello che ho potuto capire la domanda alla DTL la dovrebbero presentare solo i lavoratori appartenenti alla lettera d) mentre quelli appartenenti come me alla lettera a) non dovrebbero presentarla e di questo vi chiedo cortesemente un riscontro per essere sicuro. L'impiegato dell'INPS invece mi ha detto che probabilmente va presentata una domanda all'INPS, purtroppo avendo perso molto tempo con noi due e avendo molte persone in coda non ha potuto darmi altre indicazioni. Vi chiedo gentilmente se è vero che occorre presentare questa domanda ma sopratutto di che tipo di domanda si tratta un qualcosa che si fa on-line o una semplice domanda in carte semplice. Mario da Bari

La questione sollevata dal lettore è regolata dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale dell'8 Ottobre 2012 pubblicato in GU numero 17 il 21 Gennaio 2013. Ebbene l'articolo citato richiede la presentazione dell'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro (non all'Inps) per i soli lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, (lettera d) del Dm). I lavoratori indicati nella lettera a) del Dm non sono tenuti a tale adempimento. Si conferma inoltre la data di decorrenza della prestazione pensionistica.


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Con quale normativa o metodo viene calcolata l'anzianità contributiva dell'80 per cento, prevista per l'accesso ai requisiti della pensione di anzianità del comparto sicurezza di cui all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 165/1997?
Franco Belviso da Verona

Se si tratta di dipendente delle forze armate, il criterio è il seguente (ma dovrà essere rivisto ai fini dell'armonizzazione dei regimi previdenziali). L'articolo 6 del Dlgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni (armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, compresa l'arma dei carabinieri, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce l'accesso alla pensione di anzianità con i requisiti contributivi e anagrafici fissati per gli altri dipendenti statali, e cioè i vecchi requisiti del minimo contributivo dei 35 anni e l'età di 57 anni, oppure con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dal requisito anagrafico (requisiti da adeguare alla stima di vita istat: cfr: messaggio inps 545 del 10 Gennaio 2013).
Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto citato prevede, però, che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, inoltre, al raggiungimento della massima anzianità contributiva fissata dagli ordinamenti di appartenenza e con l'età anagrafica di 53 anni dal 1° luglio 2002, secondo la tabella B, sostituita dall'articolo 59, comma 12, della legge 449/1997.

Come accennato per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

-      raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

-      raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

-      raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa  sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010. Sul punto si ricorda che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).


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I soci di una Srl devono essere iscritti tutti all'Inps? Oppure i soci che non lavorano, ma percepiscono solo utili in base alla loro quota di partecipazione, possono non avere copertura previdenziale e possono non essere iscritti all'Inps? In conclusione, su quattro soci, è possibile iscrivere all'Inps solo l'amministratore, cioè l'unico che realmente lavora? Antonio da Isernia

Innanzitutto, bisogna distinguere se si tratta di soci di Srl artigiana o commerciale. Infatti, quelli della Srl artigiana, a differenza di quelli della Srl commer­ciale, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di iscrizione. In ogni caso, per iscriversi alla gestione interessata, sia es­sa artigiana che commerciale, è necessario dedicarsi in maniera abituale e prevalente all'attività della società; se ricorrono questi requisiti, scatta l'obbligo di iscrizio­ne. Va ricordato che l'amministratore deve iscriversi an­che alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, com­ma 26, della legge 335/1995, dei parasubordinati, per il compenso che percepisce come amministratore.


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Sono un docente per vari enti di formazione e sono pagato a prestazione occasionale. So che, per essere occasionale, non posso superare i 5mila euro all'anno, ma spesso gli enti di formazione pagano anche dopo parecchi mesi e io mi potrei trovare a superare i 5mila euro incassati in un determinato anno, senza poter gestire i pagamenti per farli restare al di sotto di tale cifra. Se, nel corso dell'anno, notassi che i compensi per questo tipo di lavoro (che non è il mio prevalente, essendo io impiegato a tempo indeterminato presso un'azienda privata) superassero la soglia dei 5mila euro, cosa dovrei fare per non essere un elusore o, peggio, un evasore contributivo? È prevista una sanzione penale? E' prevista una sanzione all'ultimo ente che mi ha concesso il lavoro?  Leonardo da Napoli

Laddove, in un determinato anno, il lettore dovesse superare i 5mila euro corrisposti per prestazioni occasionali, egli dovrebbe comunicare tempestivamente al committente occasionale il supera­mento della soglia di esenzione e dovrebbe iscriversi al­la Gestione Separata Inps, utilizzando l'apposito model­lo, che si può reperire sul sito dell'istituto previdenziale. Qualora tale soglia fosse superata con il concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente con­correrà al versamento dei contributi prescritti, in misu­ra proporzionale, in base al rapporto tra il suo compenso e il totale di quelli erogati nel mese. La mancata iscrizio­ne alla gestione separata comporta il pagamento di una sanzione civile. Anche il mancato pagamento dei contri­buti alla gestione separata da parte del committente, te­nuto a effettuare il versamento anche per la quota a cari­co del collaboratore, è soggetto a sanzioni civili.


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