Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho letto la recente circolare inps 76 dell'8 maggio. Sono esodato per accordi individuali "quota 96". Ho ricevuto la lettera di salvaguardia inps e sono in attesa di quella della decorrenza della pensione che dovrebbe essere il 1/10/2013. A settembre compirò 61 anni e ho 36+3 mesi di contribuzione. Subirò un ritardo per l'adeguamento alla speranza di vita? Non è che compiendo i 61 anni e tre mesi in dicembre perdo il diritto alla pensione in quanto si sposterebbe al 1/1/14. Mario

La risposta è negativa. La circolare Inps numero 76 dell'8 Maggio 2013 non ha mutato le condizioni di accesso e le regole di decorrenza per il lettore. Dai dati forniti il lettore ha maturato il diritto a pensione nel Settembre 2012 con il perfezionamento della quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi); pertanto la decorrenza resta fissata al 1° Ottobre 2013.

Le novità della Circolare - L'Inps, oltre a riassumere la normativa e aggiornare lo stato di avanzamento dei "lavori" delle tre salvaguardie, affronta la questione di quei lavoratori in mobilità ordinaria che per effetto dell'applicazione della stima di vita istat rischiavano di rimanere esclusi dalla salvaguardia (per maturazione del diritto a pensione successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria). Il tema peraltro era già emerso nel messaggio inps 13343 del 12 Agosto 2012 (al punto 2.1).

La Circolare 76/2013 ricorda i contorni del problema: "L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto l’ adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla legge n. 111 del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria."

L'Inps stima in circa 600 i soggetti che si trovano in questa situazione e individua nel Fondo per l'Occupazione e la Formazione lo strumento per assicurare il loro mantenimento nella salvaguardia: "Per le fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto presente, con la nota prot. n. 29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto, in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di cui sopra.

La circolare precisa quindi che anche tali lavoratori riceveranno la lettera di salvaguardia: "Per tali soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di accesso alla pensione in regime di salvaguardia".


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Sono stato assunto l' 1 / 4 / 1972 uscito da telecom a luglio 2006 con accordo all'esodo con la quale sarei dovuto andare in pensione a luglio 2012 , sono nato il 16/01/1955 , dal 30 giugno al 10 settembre 2011 ho lavorato con una agenzia di spettacolo facendo piano bar in un villaggio turistico , quindi un contrattino a termine ( enpals ) sul quale alla voce contribuzione dice " senza nessuna particolarità contributiva " ... ho avuto notizia dalla DTLta che non rientro nei benifici degli esodati in quanto , per l'appunto rioccupato ... chiedo come comportarmi e cosa fare per poter rientrare nei benefici in quanto la situazione ad oggi si sta rattristando ..Pietro Antonio da Taranto

Come correttamente osserva il lettore, essendoci stata rioccupazione successivamente agli accordi di incentivo all'esodo non può rientrare nei primi due decreti di salvaguardia varati il 1° Giugno e l'8 Ottobre 2012 (65 mila e 55 mila). Ritengo tuttavia che possa essere incluso nel terzo decreto di salvaguardia (ancora in attesa di pubblicazione in GU) il quale ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a condizione che:

a) conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

b) perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).


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Compio 57 anni il 21maggio 2013,ho raggiunto i 40 anni di contributi nel dicembre 2012, e sono in mobilità dal settembre 2011. Stando alle vecchie regole dovrei percepire la pensione nel febbraio 2014 (vale a dire dopo un anno e 1 mese dal raggiungimento dei 40 anni di contributi). Ho ricevuto dall'INPS la seconda lettera con diritto alle pensione, con indicazione che riceverò una terza lettera per data inoltro richiesta pensione. Devo quindi ritenermi sicura di poter percepire la pensione nel febbraio 2014??????????

I tempi per la ricezione della terza lettera di salvaguardia dipendono dall'inps. In questa sede si conferma in linea generale la data di decorrenza delle prestazione pensionistica. Si ricorda infatti che per effetto della legge 111/2011 ai lavoratori che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi) le finestre mobili annuali (18 mesi per i lavoratori autonomi) sono state innalzate di un mese se il requisito contributivo è perfezionato nel 2012, di due mesi se perfezionato nel 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi.

Tuttavia l'articolo 18, comma 22-quater della citata legge consente a 5mila lavoratori di "sterilizzare" il predetto aumento a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità,
b) collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011,
c) titolari alla data del 17 luglio 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Ciò detto qualora la lettrice rientri nella predetta graduatoria potrebbe mantenere la finestra del Gennaio 2014. Altrimenti l'uscita sarà prevista per il 1° Febbraio.

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Appartengo alla categoria degli esodati con accordi individuali e sono stato rioccupato temporaneamente dopo la cessazione dell'attività lavorativa (il 31 Maggio 2011). Posso fare parte del nuovo contingente di cui al terzo decreto? E' stato pubblicato in Gazzetta il terzo decreto salvaguardati? Come mi dovrò muovere? Mario Spera da Foligno

Il terzo decreto salvaguardati non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sulla base della bozza del decreto il lettore dovrà presentare istanza di accesso alla DTL entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto. Quanto al quesito si ritiene che potrà farne parte a condizione che il reddito derivante dalle attività lavorative in questione - per il periodo successivo al 30 giugno 2012 - non abbia superato i 7.500 euro. 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha esteso la salvaguardia:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.


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Salve sono un esodato poste nato nel 23/04/1952 cessato dal servizio il 30/10/2010. Ho subito cominciato a versare i contributi volontari e continuerò a farlo fino ad Ottobre 2013 per raggiungere i 36 anni di contribuzione. Maturando i requisiti con il vecchio sistema delle quote ad Ottobre 2013 dovrei rientrare nei 55.000 salvaguardati in due categorie , come contributore volontario e come cessato dal servizio a seguito di accordo individuale. In questo caso è possibile presentare domanda di salvaguardia per due categorie? o dovendo presentare domanda come cessato dal servizio per accordo individuale entro Maggio ( quindi con ancora dei contributi mancanti ) la domanda di salvaguardia per questa categoria mi verrà respinta? Rosario da Nocera

Si conferma che il lettore matura il diritto a pensione nell'Ottobre 2013 con apertura della finestra dal 1° Novembre 2014. Cumulando in astratto i requisiti per rientrare nella salvaguardia sia come prosecutore volontario che come cessato dal servizio (lett. c) e d) del Dm 8 Ottobre 2012) ritengo non ci siano ostacoli a presentare - in quest'ultima veste -  istanza di accesso alla DTL.

Il Dm 8 Ottobre 2012 pubblicato in GU numero 17 il 21 Gennaio 2013 richiede infatti la presentazione dell'istanza di accesso alla DTL entro il 21 Maggio 2013 esclusivamente per i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (art. 4 del citato decreto) e non per i prosecutori volontari. 

Adempiuto l'onere sarà poi l'inps a stabilire l'esatta categoria di appartenenza (contributore volontario o cessato dal servizio).


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